19 Aprile 2024 - 13:46

Canoni bingo del secondo lockdown: oggi udienza cautelare collegiale al Tar Lazio

Si è tenuta in data odierna udienza cautelare collegiale davanti al Tar del Lazio sezione seconda relativa ai ricorsi promossi dalle sale bingo contro l’Agenzia delle dogane Monopoli per la

09 Novembre 2022

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Si è tenuta in data odierna udienza cautelare collegiale davanti al Tar del Lazio sezione seconda relativa ai ricorsi promossi dalle sale bingo contro l’Agenzia delle dogane Monopoli per la richiesta di pagamento dei canoni riferiti al secondo lockdown. Il collegio dopo discussione ha riservato la decisione che sarà nota nelle prossime ore.


 

Durante la pandemia, infatti, il DPCM dell’8 marzo 2020 aveva previsto per i concessionari del gioco del bingo la non debenza del canone mensile di proroga per il periodo di sospensione dell’attività, riferita al periodo da marzo a maggio 2020. Nel secondo periodo di lockdown, da novembre 2020 a maggio 2021 le sale erano state costrette a chiudere per la seconda volta, ma in questo caso non era stata emesso alcuna norma che sospendesse per quel periodo il pagamento dei canoni mensili. Ed è relativamente a questo periodo che si riferisce la richiesta dell’Agenzia.

Nel provvedimento, ADM chiedeva, sotto comminatoria dell’escussione delle garanzie prestate e dell’applicazione delle sanzioni a titolo di penale, previste nell’atto integrativo della concessione, l’assolvimento, entro quindici giorni, del versamento di quanto dovuto a titolo di canone di «proroga tecnica».

 

Accogliendo la domanda di misura cautelare promossa da diversi concessionari, il Tar del Lazio i primi di ottobre aveva chiarito che “alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, quale soggetto fortemente inciso dalla richiesta di pagamento del canone di «proroga tecnica» nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota gravata, si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato, nella comparazione con gli opposti interessi pubblici legati alla persistenza delle garanzie per esazione del credito erariale (possibilità di escussione della garanzia fideiussoria sino al 31 dicembre dell’anno in corso)… tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 9 novembre 2022, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.


 

PressGiochi