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Campania. Commissione sanità dà l’ok al testo unificato sul gioco patologico – TESTO

La Va commissione della Regione Campania, relativa alla Sanità ha espresso parere favorevole in merito al testo unificato ” Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco

19 Novembre 2019

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La Va commissione della Regione Campania, relativa alla Sanità ha espresso parere favorevole in merito al testo unificato ” Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari “.

Testo unificato che riuniva quattro proposte di legge in materia di gioco d’azzardo patologico.

Sono stati individuati quali relatori per l’Aula Maria Antonietta Ciaramella (gruppo PD) per la maggioranza eValeria Ciarambino (gruppo M.5.S.) per la minoranza.

 

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La Regione Campania prima della legge che si propone ha disciplinato la materia della prevenzione e del contrasto al DGA nei commi 197 – 202 dell’art. l della l.r. 7.8.2016, n. 14 prevedendo l’implementazione delle attività di competenza dell’Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo (comma 197 bis e 199); disponendo la promozione da parte della Regione di iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore al fine di contrastare il DGA (comma 198); istituendo il marchio “slot free” per gli esercizi commerciali che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo (comma 200); demandando ai Comuni la facoltà di dettare disposizioni urbanistiche in ordine alla localizzazione delle sale da gioco (comma 201); istituendo un fondo per il contrasto al

DGA volto a finanziare le suddette attività (comma 202). La normativa vigente (sia nazionale che regionale), tuttavia, lasciando ampi spazi di discrezionalità alle amministrazioni comunali, ha comportato nell’esperienza degli ultimi anni che la disciplina comunale stessa relativa alle attività regolate dalla legge sul contrasto al DGA risulti non uniforme.

 

Gli effetti distorsivi derivanti dalle regolamentazioni poste dagli enti locali, inoltre, si pongono in netta antitesi con la finalità della normativa regionale (contrasto al DGA), in quanto, in assenza di regolamentazioni uniformi anche tra comuni confinanti (si pensi al caso del Comune di Napoli e del Comune di Fazzuoli), lo “spostamento di clientela” verso comuni “meno appostivi” vanifica le azioni di tutela e contrasto al DGA. Da qui discende l’esigenza che la Regione, operata una ricognizione della normativa comunale, ove esistente, regolante le misure di contrasto al DGA, introduca una disciplina regionale organica delle attività di gioco al fine di evitare il perdurare delle criticità emerse a seguito dell’approvazione della l.r. n. 16/2014, nonché delle singole regolamentazioni comunali. Criticità che rendono inefficace il perseguimento degli obiettivi di tutela dei soggetti più deboli dal DGA.

 

Nel testo unificato adottato, all’art. 4 si individuano in modo analitico le competenze della Regione che disciplina e monitora le attività delle sale da gioco e degli spazi per il gioco attraverso la regolamentazione degli orari di esercizio e delle distanze da luoghi sensibili con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione.

L’art. 5 istituisce L’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo che:

  1. a) monitora il fenomeno del DGA e l’efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso;
  2. b) formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della legge;
  3. c) collabora con la Dirczione Generale per la Tutela / 4 l della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitaria per la redazione e I’aggiornamento del piano di azione regionale;
  4. d) collabora con l’Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della Salute;
  5. e) trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sull’attività svolta.

L’Osservatorio è composto da rappresentanti: delle Amministrazioni e loro associazioni (Regione AA.SS.LL., CORECOM, ANCI); dei concessionari; del terzo settore che operanti negli ambiti tutelati dalla legge. La partecipazione all’Osservatorio è svolta a titolo gratuito.

L’art. 6 disciplina il Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del D.G.A. che costituisce il principale strumento di programmazione degli interventi di competenza regionale. Il Piano, di durata biennale, assicura effettività agli interventi in materia e rende omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata sistematizzando le procedure ed i protocolli di prevenzione universale e selettiva e di presa in carico globale dei cittadini. Viene previsto che la mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell’aggiornamento del piano è elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente competente.

L’art. 7 definisce in modo tassativo le competenze dei Comuni con riferimento alla regolamentazione del Gioco lecito e, segnatamente, alla predisposizione delle misure di contrasto al DGA. Al fine di limitare la eccessiva disomogeneità e disorganicità del corpus regolamentare attualmente vigente approvato dai singoli comuni campani.

 

L’art. 13 stabilisce distanze dai luoghi sensibili, orari di sospensione ed altre misure nei confronti degli esercizi attuative delle disposizioni della legge.

In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all’articolo l, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifìci. La distanza è calcolata secondo criteri che tengano conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.

  1. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’articolo 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotano, entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di: a) possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;
  2. b) videosorveglianza dell’area con apparecchi per il gioco, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
  3. c) modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;
  4. d) certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all’articolo 18. Detta certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla loro attivazione delle attività formative regionali.
  5. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957 n.1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopalio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.
  6. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività si applicano alle attività esistenti autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del R. D. 773/1931 all’ingresso principale delle stesse sia collocato ad una distanza inferiore ai 250 metri dall’ingresso principale del luogo sensibile, se entrambi posti sulla facciata del medesimo edifìcio. Gli esercizi che si trovano in tali condizioni hanno facoltà di continuare l’attività nella medesima sede per non più di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
  7. Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma l.
  8. Non costituisce nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto, ovvero in caso di rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato.
  9. Per le attività di cui all’articolo 3 i Comuni prevedono la sospensione oraria dell’atti vita di gioco con apparecchi da intrattenimento: a) per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per 12 ore giornaliere complessive, di cui 10 ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle 23 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30; b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.
  10. La sospensione oraria dell’attività di gioco non si applica alle attività che abbiano istallati esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro istallati all’interno dei pubblici esercizi. 9. Su ogni apparecchio per il gioco deve essere indicata, in modo chiaro, la data del collegamento alle reti telematiche.

 

 

 

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