12 Agosto 2026 - 07:25

Camera: pubblicato il dossier sul DL Grandi Eventi Sportivi

È stato pubblicato il dossier “Verifica delle quantificazioni” relativo al decreto recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di

16 Luglio 2025

È stato pubblicato il dossier “Verifica delle quantificazioni” relativo al decreto recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

Con un particolare riferimento all’articolo 6 del decreto: “ La norma integra l’articolo 2 della legge n. 401 del 1989, recante disposizioni sul settore del gioco e delle scommesse clandestini e sulla tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, introducendo tre nuovi commi, 3-bis, 3-ter e 3-quater, in tema di flussi anomali di scommesse. Il nuovo comma 3-bis stabilisce che le autorità amministrative competenti, quando rilevano flussi anomali di scommesse, devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Ai sensi del nuovo comma 3-ter, la Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 311, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo. Il nuovo comma 3-quater, infine, prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provveda all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, sottolineando che reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing, al fine di rafforzare gli strumenti operativi per il contrasto ai fenomeni di “frode sportiva” e alle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei ‘flussi anomali di scommesse’. Secondo la relazione, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra l’articolo 2 della legge n. 401 del 1989, introducendo tre nuovi commi, 3-bis, 3-ter e 3- quater, che innovano la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica circa la capacità delle amministrazioni interessate di provvedere all’attuazione della norma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alle previste modalità di attuazione della disposizione, al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

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