Prosegue l’esame del decreto-legge 108/2026 recante Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità in Commissione Cultura della Camera. Nel
Prosegue l’esame del decreto-legge 108/2026 recante Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità in Commissione Cultura della Camera. Nel corso dell’ultima seduta sono state presentate delle proposte emendative.
Tra queste due proposte del Movimento 5 Stelle e una del Partito democratico toccano i temi della pubblicità a giochi e scommesse, della ludopatia e dell’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa.
In particolare, l’emendamento 7.011 a firma Caso, Amato e Orrico (M5S) è stato già dichiarato inammissibile.
Di seguito si riporta il testo dei tre emendamenti
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Criteri di accessibilità alla pratica sportiva e tutela della legalità)
01.01 Orrico, Amato, Caso.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del movimento calcistico femminile, una quota delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle aliquote dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminate ai sensi del comma 1-ter, comunque non inferiore a 13 milioni di euro annui, è destinata esclusivamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche rivolte allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull’intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.
1-ter. L’aliquota dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 21 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 25 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis, assicurandone la destinazione al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche e alla promozione della pratica calcistica femminile sull’intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.
6.5. Berruto, Piccolotti, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
Art. 7-bis.
(Divieto di pubblicità occulta negli impianti sportivi comunali e obbligo di rendicontazione sociale)
1. Le convenzioni e gli atti di affidamentorelativi a impianti sportivi pubblici o a uso pubblico prevedono, a pena di decadenza, il divieto di utilizzare l’impianto, le sue pertinenze, le comunicazioni istituzionali e gli eventi ivi svolti per attività promozionali, dirette o indirette, relative a giochi o scommesse con vincite in denaro.
2. I soggetti beneficiari pubblicano annualmente una relazione sull’utilizzo sociale dell’impianto o delle risorse ricevute, indicando ore di fruizione pubblica, tariffe, tipologia di utenti, attività rivolte a minori, persone con disabilità, scuole e associazioni sportive dilettantistiche, nonché le misure adottate per prevenire la promozione del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive.
3. Quota parte dei ricavi generati dalle scommesse sportive, in proporzione non inferiore al 2,5 per cento degli incassi derivanti dall’applicazione delle aliquote del prelievo erariale unico, è destinata al finanziamento di progetti sociali ed educativi legati allo sport, allo sviluppo dei settori giovanili nella pratica calcistica e del calcio femminile in particolare, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, a pratiche di comportamento sportivo virtuoso, inclusione e coesione sociale, anche attraverso progetti di contrasto alla ludopatia.
4. Il Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative del comma 3.
7.011. Caso, Amato, Orrico.
(Inammissibile)
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