19 Aprile 2024 - 19:28

Camera. Caparini (Ln) : “Riffe e concorsi vanno autorizzati con decreto presidenziale”

I concorsi e le operazioni a premio, nonché le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica. A portare sui banchi del Parlamento la questione, ed

14 Aprile 2015

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I concorsi e le operazioni a premio, nonché le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica. A portare sui banchi del Parlamento la questione, ed in particolare il concorso a premi organizzato durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 nel comune di Salò è stato ieri l’on. di Lega Nord  Davide Caparini che ha chiesto al Ministro dello sviluppo economico di verificare se l’iniziativa sia stata realizzata in maniera regolare.

Il «concorso a premi» organizzato dal Comitato della lista «Progetto Salò – Lista civica Cipani» metteva in palio 10 biglietti per i mondiali di calcio in Brasile, con tanto di pass per visitare la Casa degli azzurri, 4 biglietti per le partite di calcio del Milan, Inter a San Siro e Juventus a Torino, 4 biglietti per i concerti di Francesco Renga e 4 per Alessandra Amoroso e altri 2 biglietti per i concerti di Vasco Rossi e 2 per Luciano Ligabue.

“I concorsi e le operazioni a premio, nonché le manifestazioni di sorte locali – tra le quali potrebbe figurare la suddetta manifestazione – ricorda il leghista Caparini – sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430. L’articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche ma sono, tuttavia, consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi nonché le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi ed infine, le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici; l’articolo 13 continua specificando che per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione, che per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite e che per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. L’iniziativa organizzata dal Comitato «Progetto Salò» non è ovviamente né una lotteria né tantomeno c’è stata da parte dei soggetti che hanno compilato il coupon la corresponsione di una somma; a parere dell’interrogante l’iniziativa promossa dal Comitato elettorale «Progetto Salò – Lista Civica Cipani» non sembra avere nessuna delle caratteristiche indicate dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, sopra indicate, e non rientrare quindi tra le categorie autorizzate alle «manifestazioni di sorte locali».

L’articolo 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 – continua Caparini – prevede che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell’inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione. Inoltre, i soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione;   infine l’articolo 12 sempre del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico ad effettuare l’attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e che, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono vietate, il Ministero assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

Occorrerebbe inoltre verificare – chiede l’onorevole – se i dati personali siano stati raccolti in conformità alle disposizioni di legge che prevedono che ci sia una espressa autorizzazione da parte del soggetto interessato al trattamento dei dati personali”.

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