Nel corso della seduta di questa mattina, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni
Nel corso della seduta di questa mattina, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Il provvedimento approvato contiene prevede delle novità in ambito fiscale per il settore dei giochi pubblici. L’articolo 2-ter, in particolare, interviene sul trattamento fiscale di alcune spese sostenute dagli operatori.
La norma stabilisce innanzitutto che gli investimenti previsti dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari del gioco pubblico siano considerati, ai fini fiscali, spese di rappresentanza. La disposizione viene inserita sia nell’articolo 108 del TUIR, relativo alle imprese soggette all’imposta sui redditi, sia nell’articolo 117 del medesimo testo unico, con una disciplina analoga.
L’articolo 2-ter interviene inoltre sulle sponsorizzazioni e sulle analoghe tipologie contrattuali riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale. In particolare, viene esclusa la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle spese previste dall’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, quando siano sostenute da soggetti riconducibili agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo sul gioco oppure servizi informativi di comparazione di quote o offerte.
Le nuove disposizioni fiscali si applicheranno alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Secondo quanto previsto dallo stesso provvedimento, le maggiori entrate derivanti dalle misure introdotte dall’articolo 2-ter saranno accertate annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Di seguito il testo integrale dell’articolo 2-ter
Articolo 2-ter.
(Disposizioni di carattere fiscale)
1. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 ».
2. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
3. All’articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2-ter. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente comma sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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