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Bolzano: stop a Totem e slot nelle tabaccherie. Stocker (Ass. Sanità): “Due anni di tempo per eliminarle tutte”

«Gli esercenti hanno due anni di tempo per togliere le slot machine dai tabacchini che, dopo, saranno vietate. Siamo impegnati in prima linea nella lotta ai danni causati al gioco

16 Maggio 2016

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«Gli esercenti hanno due anni di tempo per togliere le slot machine dai tabacchini che, dopo, saranno vietate. Siamo impegnati in prima linea nella lotta ai danni causati al gioco d’azzardo e andiamo avanti. Non temiamo ricorsi». Parla così l’assessore alla sanità Martha Stocker il giorno dopo l’approvazione in consiglio provinciale del disegno di legge 71/2016 che vieta le slot machine e le videolottery anche nei tabacchini nel caso in cui si trovino entro un raggio di 300 metri dai cosiddetti luoghi sensibili (asili, scuole, ospedali, centri ricreativi, distretti sanitari ecc.) e mette la parola fine anche alla diffusione dei cosiddetti Totem, apparecchi e che hanno sostituito le slot che la Provincia, tre anni fa, ha ordinato di rimuovere dai bar.

 

La tegola delle slot ha stordito i tabaccai e la protesta cresce: «La Stocker vuol farci chiudere bottega. Ci è piovuta in testa l’ennesima brutta notizia senza che nessuno si sia degnato di dirci nulla. Questa settimana ci incontreremo, chiederemo aiuto e sostegno alla Federazione nazionale (Fit) e faremo ricorso. Dobbiamo sopravvivere. Ognuno di noi è vicino ad un qualche luogo sensibile la normativa ci colpisce praticamente tutti». A dicembre 2015 i tabaccai hanno ricevuto un fax dal Sindacato Totoricevitori Sportivi (STS) che ordinava di spegnere e rimuovere subito le slot.

«Allora ci eravamo informati e venne fuori che il fax era errato. A gennaio in Provincia ci hanno detto che ci avrebbero fatto sapere e adesso viene fuori che le dobbiamo togliere entro due anni perché poi saranno vietate. Vorremmo sapere come comportarci visto che la licenza per la slot (la cosiddetta “Raccolta scommesse”) è la stessa che si usa anche per il “corner sportivo” e per il “corner ippico”. E se ci tolgono la licenza rischiamo di perdere anche il resto».

I tabaccai spiegano che molti esercizi sopravvivono grazie alle slot. «Certo. Chi ne ha quattro in un luogo non molto frequentato incassa dai 1.200 ai 1.300 euro al mese, sui quali poi paga le tasse… ma chi ha per esempio otto slot in un luogo di forte passaggio può incassare tranquillamente fino a 40 mila euro al mese. Chiediamo chiarezza».

 

Nel dettaglio la legge approvata dal consiglio regionale lo scorso venerdì:

L’articolo 8 riguarda l’autorizzazione a sale giochi e di attrazione, considerando nella lp 13/92 in materia di pubblico spettacolo, come luoghi sensibili da cui mantenere una distanza di 300 mt, tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali. Alessandro Urzì (L’Alto Adige nel cuore) ha chiesto lo stralcio del periodo che dava alla Giunta la competenza di individuare altri luoghi sensibili, ritenendolo troppo discrezionale, nonché di definire come “misurata in base al percorso più breve”, e non  in quanto distanza in linea d’aria, la distanza minima, sulla scia di quanto stabilito in una sentenza del TAR della Toscana. L’ass. Martha Stocker ha ritenuto che la distanza fosse sufficientemente definita nella legge in vigore, e che calcolare la via più breve fosse problematico; in quanto alla delega alla Giunta, é già prevista dalla legge in vigore. Ha ricordato che fu Steger a fare questo coraggioso passo per limitare il gioco d’azzardo. Respinti gli emendamenti di Urzì, l’articolo è stato approvato con 20 sì e 9 astensioni.

 

L’articolo 9 integra con la stessa modifica sui luoghi sensibili la lp 58/1988 sugli esercizi pubblici. Alessandro Urzí ha presentato lo stesso emendamento sulla distanza, e Andreas Pöder (BürgerUnion-Südtirol-Ladinien) ha chiesto che anche le fermate degli autobus fossero dichiarati loghi sensibili. Sven Knoll (STF) ha chiesto di mantenere la distanza in linea d’aria. Respinti gli emendamenti di Pöder e Urzì, l’articolo è stato approvato con 20 sì e 8 astensioni.

 

 

La legge prevede la modifica dell’articolo 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3 prevedendo che “Al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d’azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

Le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

Su tutto il territorio provinciale è vietata la collocazione di “totem” presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari.

Si prevede inoltre che per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi.” Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza.”

 

Gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-quater dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, inserito dall’articolo 9 della presente legge, devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili. Gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza già installati all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono essere rimossi dagli esercizi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.

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