29 Marzo 2024 - 11:06

Bolzano: l’apertura di nuove sale giochi non incide sulle decisioni già prese dal TRGA

Il TRGA di Bolzano il 19 luglio 2017, aveva accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale da una sala giochi di Bolzano difesa dagli avvocati Gianfranco Fiorentini e Cino Benelli

11 Novembre 2021

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Il TRGA di Bolzano il 19 luglio 2017, aveva accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale da una sala giochi di Bolzano difesa dagli avvocati Gianfranco Fiorentini e Cino Benelli e aveva sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza emesso dalla provincia autonoma per bloccare la raccolta di gioco. Il Tribunale aveva ritenuto il ricorso non del tutto sprovvisto di fumus boni iuris e riconoscendo “la sussistenza del pregiudizio economico lamentato da parte istante, tenuto conto che alla disposta decadenza dal titolo autorizzatorio consegue la chiusura dell’esercizio gestito dai ricorrenti” aveva accolto l’istanza dei gestori.

Oggi il tribunale torna ad intervenire sul caso perché lo scorso 11 ottobre 2021 il Comune di Bolzano ha chiesto la modifica del citato provvedimento cautelare motivata, da un lato, dalla circostanza di fatto della nuova apertura di sale giochi nel Comune di Bolzano, che dimostrerebbe l’assenza del lamentato effetto espulsivo del gioco legale da mettere in relazione con la legge provinciale n. 13 del 1992 e, dall’altro lato, dal nuovo orientamento del Consiglio di Stato, che in alcune recenti ordinanze cautelari, avrebbe rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti emessi dal Comune di pronuncia della decadenza delle licenze con conseguente chiusura delle sale giochi, ritenendo non più ostativa per il decidere la pendenza dei ricorsi per revocatoria avverso la sentenza n. 1618/2019 della Sez. VI del Consiglio di Stato.

“Nel caso di specie – ha risposto alla richiesta del Comune il TRGA – la circostanza delle “nuove aperture” di sale giochi rilevata dalla difesa comunale – a prescindere dal fatto che era già stata fatta valere nell’atto di costituzione depositato il 14 luglio 2017 e, quindi, già stata presa in considerazione dal Collegio nell’ordinanza cautelare originaria – non influisce sul rapporto amministrativo inciso dal provvedimento impugnato, né produce alcun mutamento dell’originario assetto sostanziale attuato tra le parti e su cui ha già statuito il Collegio.

Inoltre, il dedotto mutamento dell’orientamento espresso in sede cautelare dal Consiglio di Stato nella materia in esame non rientra in alcuna delle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 58 c.p.a., non potendo in ogni caso l’istanza di modifica avere per oggetto nuove e diverse valutazioni giuridiche sull’affare già delibato dal Collegio.

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