25 Aprile 2024 - 11:30

Bingo. Tar, rinviato ricorso su versamenti al 16 dicembre

“Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante delle Società istanti, le stesse si trovano ad essere al momento incise, in qualità

02 Dicembre 2020

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“Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante delle Società istanti, le stesse si trovano ad essere al momento incise, in qualità di soggetti attualmente titolari di concessioni per l’esercizio del gioco del bingo di cui al D.M. n. 29/2000 ed operandi in regime di proroga onerosa (c.d. “proroga tecnica”) ai sensi dell’art. 1, comma 636, della L. n. 147/2013, dall’adozione dell’atto di reiezione della domanda di “…sospensione del pagamento del canone relativo alla c.d. “proroga tecnica” ovvero, in subordine, di autorizzazione a corrispondere quest’ultimo canone in misura pari ad € 2.800,00, richiedendosi all’occorrenza, per la restante parte, un’appendice alla fideiussione o polizza assicurativa già rilasciata in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contenente la sua estensione anche al pagamento del canone mensile relativo alla c.d. “proroga tecnica”.
Si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., che vanno valutati soprattutto sotto l’aspetto economico – che di per sè non può essere irrimediabilmente compromesso, come per i precedenti citati, dall’attesa sia pur ridotta dell’esame collegiale della domanda cautelare”.

Con questa motivazione il Tar Lazio ha respinto l’istanza cautelare di istanza cautelare di alcuni concessionari del Bingo per l’annullamento dei provvedimenti di diniego a firma del Dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo, aventi ad oggetto “Versamenti delle somme previste dall’art. 1, comma 636, lett. c) della legge 147/2013 e ss.mm. e ii”.
Il Tribunale ha quindi deciso di abbreviare alla metà dei termini stabiliti dall’art. 55, comma 5, relativamente al ricorso in epigrafe indicato, e fissare per la discussione del giudizio cautelare la camera di consiglio del 16 dicembre 2020.
PressGiochi