Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto la richiesta di sospensione del decreto del Questore di Frosinone con cui era stata negata l’autorizzazione a
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto la richiesta di sospensione del decreto del Questore di Frosinone con cui era stata negata l’autorizzazione a rappresentare il titolare di una licenza per il gioco del Bingo.
Il ricorso chiedeva l’annullamento del provvedimento del Questore notificato il 16 ottobre 2025. La richiesta era finalizzata a ottenere la possibilità di rappresentare il titolare della licenza, come previsto dall’articolo 8 del TULPS.
Nel corso della camera di consiglio del 3 dicembre 2025, è stato evidenziato che il provvedimento impugnato era “assistito da una congrua e ampia motivazione”. In particolare, il TAR ha sottolineato come a carico del richiedente vi fossero un rinvio a giudizio per sfruttamento, induzione e reclutamento della prostituzione e numerosi controlli effettuati in compagnia di soggetti pregiudicati.
Il Tribunale ha quindi ritenuto legittima la valutazione dell’amministrazione sulla mancanza del requisito della buona condotta previsto dall’articolo 11 del TULPS, necessario per ottenere l’autorizzazione alla rappresentanza. Di conseguenza, il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare e condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.
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