12 Gennaio 2026 - 22:35

Bingo. TAR Lazio: proroga illegittima, ADM deve rideterminare i canoni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto un ricorso presentato da alcune società concessionarie del bingo annullando la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del

26 Novembre 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto un ricorso presentato da alcune società concessionarie del bingo annullando la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto «Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”».

Tale provvedimento prevede la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2026 e impone un canone fisso di 108.000 euro a carico dei concessionari in proroga.

I ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento sostenendo che il ricorso sistematico al regime di proroga – senza che sia ancora stata avviata la nuova procedura ad evidenza pubblica – non sia conforme con i principi del Trattato UE e della Direttiva 23/2014/UE in materia concessoria.

Considerato illegittimo anche il canone, in quanto stabilito in misura fissa e invariabile, ossia in modo rigido e indipendente dalla capacità economica e dalla durata della concessione iniziale, e oltre tutto aumentato in modo via crescente e sproporzionato (in misura superiore al triplo del canone originario).

La decisione ha richiamato la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025 e le successive sentenze del Consiglio di Stato in appello su casi analoghi, nelle quali è stata ribadita l’importanza di garantire l’effettività delle gare e il rispetto dei principi di proporzionalità, concorrenza e trasparenza. Sulla base di tali orientamenti, il TAR ha dichiarato illegittimo sia il ricorso alla proroga tecnica senza l’avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica, sia l’aumento del canone imposto ai concessionari.

A seguito dell’annullamento, rimane valido quanto già stabilito in sede cautelare con l’ordinanza n. 1316/2025: sospensione dell’efficacia del provvedimento contestato e applicazione di un canone ridotto pari a 2.800 euro mensili, con l’obbligo per i concessionari di accantonare le somme corrispondenti all’importo previsto dalla normativa impugnata fino alla conclusione del giudizio.

Il Tribunale specifica inoltre che: “come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, l’illegittimità della proroga non esime il concessionario (recte l’esercente del gioco del Bingo, sia pure a ciò autorizzato dalla competente Amministrazione) dal versamento all’Erario di un’indennità, a patto di non alterare il rapporto (di fatto) intercorrente con il concedente ad esclusivo vantaggio dell’esercente stesso, realizzando un’indebita locupletatio. E’ del resto innegabile che l’esercizio del gioco abbia comportato, per l’esercente, ricavi tali da ritrarre un’obiettiva utilità”.

E ancora: “Nondimeno, come ulteriormente chiarito dalla Corte, l’indennità non potrà essere determinata in modo rigido e forfetario, ossia prescindendo dai rispettivi fatturati degli esercenti, ma dovrà tenere conto, in una logica tesa al riequilibrio del rapporto, della valutazione bilanciata di tale utilità (misurata sulla base dei fatturati conseguiti e considerati altresì i vantaggi attribuiti (assegnazione pluriennale dell’utilità senza l’alea di gara) così come dei sacrifici imposti all’operatore economico per beneficiare della proroga del rapporto (mancata possibilità di trasferimento dei locali)”.

La definizione dell’indennità spetta, quindi, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria, per il periodo in questione

 

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