19 Aprile 2024 - 12:25

Bingo online: sulla Gazzetta ufficiale il nuovo regolamento

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di raccolta  del  gioco  del  bingo  effettuato  con  partecipazione   a distanza.   Modalita’

03 Luglio 2018

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di raccolta  del  gioco  del  bingo  effettuato  con  partecipazione   a distanza.

 

Modalita’ di Gioco – Il bingo con partecipazione a distanza consiste  nell’estrazione progressiva di  massimo  100  elementi  alfanumerici  o  simbolici  e prevede l’assegnazione di uno o piu’ premi, avendo i  giocatori  come unita’ di gioco una o piu’ cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra  quelli  oggetto  di  estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali.  Il bingo con partecipazione a distanza puo’ essere  offerto,  in conformita’ con le modalita’ definite con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  per  sette  giorni  alla settimana senza limitazione  di  orario,  dai  concessionari  di  cui all’articolo 24,  comma  13,  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88, autorizzati all’esercizio e alla raccolta del bingo a distanza.  Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e  dei monopoli sono definite le condizioni generali di gioco,  le  relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore  aspetto   relativo   alla   disciplina   del   bingo   con partecipazione a distanza.

Imposta unica, compenso per il controllore centralizzato del gioco e ripartizione della raccolta -Al gioco del bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura  dell’1  per  cento del prezzo di vendita delle  cartelle,  ai  sensi  dell’articolo  10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.  L’imposta  unica  e’  stabilita,  ai  sensi   del   comma   945 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  nella  misura del 20 per cento delle somme che, in base al  regolamento  di  gioco, non risultano restituite al giocatore.

Con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti:     a) le modalita’ di  versamento  dell’imposta  unica,  sentito  il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;    b) l’importo minimo da destinare al montepremi;  c) l’importo da destinare al jackpot;   d) la misura del compenso del concessionario.

 

PressGiochi