19 Maggio 2026 - 17:58

Bingo, l’Antitrust avverte: il tetto al Payout frena la concorrenza nel settore

Con una segnalazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta sulla disciplina normativa del gioco del Bingo, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. L’attenzione dell’Autorità si concentra sul nuovo limite massimo al Payout, evidenziando come tale previsione possa determinare effetti restrittivi sulle dinamiche concorrenziali del settore, incidendo sulla capacità degli operatori di differenziare l’offerta e competere efficacemente sul mercato. L’Atto integrale:

05 Maggio 2026

Con una segnalazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta sulla disciplina normativa del gioco del Bingo, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. L’attenzione dell’Autorità si concentra sul nuovo limite massimo al Payout, evidenziando come tale previsione possa determinare effetti restrittivi sulle dinamiche concorrenziali del settore, incidendo sulla capacità degli operatori di differenziare l’offerta e competere efficacemente sul mercato. L’Atto integrale:

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 15 aprile 2026, ha ritenuto opportuno formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune considerazioni in merito all’articolo 1, comma 91, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito, “Legge di Bilancio”), con riferimento al gioco del Bingo.

La predetta disposizione interviene sulla disciplina relativa alla determinazione del montepremi, il c.d. “Payout”, del gioco del Bingo e, nello specifico, sull’articolo 10, comma 9-septies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, introducendo, a partire dal 1° gennaio 2025, un limite massimo al Payout erogabile ai giocatori pari al 71% del prezzo di vendita delle cartelle. A seguito dell’entrata in vigore di questo limite massimo, il Payout del gioco del Bingo è ora fissato in una misura compresa tra il 70% e il 71% del prezzo di vendita delle cartelle, sussistendo già, dal 2013, il limite minimo del 70% previsto dal medesimo D.L. n. 16/2012.

L’Autorità rileva che la modifica normativa in questione, imponendo di fatto un Payout sostanzialmente “uniforme” ai concessionari del gioco del Bingo (in quanto contenuto in un intervallo estremamente ridotto) appare presentare profili di criticità concorrenziale, che incidono in particolare modo sulla rete fisica (le c.d. sale Bingo). Sebbene l’introduzione di questo limite massimo al Payout del gioco del Bingo sembrerebbe fondarsi sull’esigenza di prevedere uno strumento di contrasto a pratiche di “concorrenza sleale” tra sale Bingo, essa nei fatti si traduce in una restrizione della libertà economica dei concessionari, senza un’effettiva giustificazione dal punto di vista economico e regolatorio.

Al riguardo, si osserva che il livello del Payout costituisce il principale strumento di concorrenza tra le sale Bingo, idoneo a incentivare efficienza, investimenti e qualità dei servizi. In questo contesto, il cap al Payout rischia di determinare un allineamento coattivo dei comportamenti economici dei concessionari su un fondamentale elemento di competitività capace di rendere l’offerta più attrattiva, nonché di incrementare la domanda e accrescere la raccolta.

Tale previsione risulta, pertanto, introdurre un limite restrittivo rispetto al precedente regime, che, contemplando unicamente un limite minimo, permetteva di modulare il montepremi in base alla propria strategia competitiva. L’imposizione di un Payout “uniforme”, inoltre, non tiene conto delle differenti condizioni territoriali, operative e di costo dei concessionari, potendo determinare effetti discriminatori. La flessibilità del Payout consente, infatti, agli  operatori, soprattutto quelli di dimensioni più contenute, di adattare il livello dei premi alle condizioni del mercato locale, alle caratteristiche delle proprie sale e della domanda che a esse si rivolge, configurandosi come una delle principali leve concorrenziali tra le sale. La possibilità di modulare il montepremi costituisce, infatti, uno strumento di differenziazione dell’offerta idoneo a favorire dinamiche di efficienza, a stimolare investimenti e a incentivare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

L’introduzione del limite massimo finisce, quindi, per appiattire i livelli di redditività dei concessionari delle sale Bingo, già compressi da costi fissi elevati inerenti alla conduzione diretta di una struttura fisica completa – sala, terminali, sistemi di controllo e accesso, personale, climatizzazione, aree fumatori e infrastruttura telematica, ristorazione – e dal sostenimento di un canone mensile, cui si aggiunge il prelievo erariale unico.

A ciò si aggiunga che un Payout così ridotto non permette al gioco del Bingo di mantenere la propria capacità competitiva nei confronti degli altri giochi, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita significativa, mentre le sale Bingo hanno mantenuto un importo delle giocate sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi dieci anni (nonostante l’inflazione), registrando addirittura una lieve diminuzione fra il 2024 e il 2025. Si noti che, già prima dell’entrata in vigore del cap al Payout, il confronto con altri prodotti regolamentati – caratterizzati, peraltro, secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da maggiori rischi di sviluppare forme di gioco d’azzardo patologico – evidenziava una minore competitività del gioco del Bingo, poiché il Payout medio degli altri giochi era da tempo, soprattutto nel canale online, ben più elevato e in aumento.

La minore capacità di competere delle sale da Bingo, riverberandosi sulla loro capacità di attrarre clienti, risulta in grado di minarne la sostenibilità economica, non solo in termini di riduzione del montepremi ma anche di ricavi derivanti dalle attività complementari, con ricadute negative sull’intera filiera (riduzione dell’occupazione e contrazione dell’indotto economico locale). A ciò si aggiunga che un calo della domanda porterebbe con sé anche un peggioramento dell’esperienza di gioco per i clienti, sia in termini quantitativi (riduzione di bonus e promozioni) sia qualitativi (minore innovazione, servizi accessori più limitati).

In una prospettiva conforme ai principi del diritto della concorrenza, la regolazione del mercato deve essere orientata alla promozione di condizioni di competizione effettiva, funzionali all’efficienza allocativa e al benessere del consumatore. Ne deriva che l’introduzione di limiti al Payout, teoricamente sorretta da finalità protettive nei confronti degli operatori di minori dimensioni, risulta problematica, poiché suscettibile di comprimere il confronto concorrenziale e di attenuare gli incentivi all’efficienza. La logica concorrenziale, infatti, non è quella di preservare gli operatori meno efficienti, bensì di favorire la selezione e l’affermazione di quelli più competitivi, anche attraverso l’impiego di leve quali il livello del Payout, in un contesto di mercato aperto e non distorto.

In definitiva, il limite al Payout previsto dall’articolo 1, comma 91, della Legge di Bilancio, che ha modificato l’articolo 10, comma 9-septies, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, si presenta come una misura potenzialmente distorsiva, in grado di alterare le dinamiche competitive relativamente al gioco del Bingo, senza che risulti comprovata un’effettiva esigenza di interesse generale tale da giustificarne l’introduzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, al fine di favorire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali con riferimento al gioco del Bingo, si auspica una modifica dell’attuale disciplina relativa alla determinazione del suo montepremi, prevedendo l’eliminazione del limite massimo di Payout erogabile ai giocatori, introdotto dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio.

 

PressGiochi

Fonte immagine: JORDAN Sector del Juego Bingo 3 Forques