Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un concessionario contro due provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alle nuove regole
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un concessionario contro due provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alle nuove regole per le concessioni del Bingo introdotte dalla legge di Bilancio 2025.
La società contestava, in particolare, l’aumento al 71% del prezzo delle cartelle del limite massimo destinabile al montepremi e le nuove condizioni per il trasferimento delle sale Bingo in caso di cause eccezionali. Secondo il ricorrente, le nuove disposizioni avrebbero favorito i concessionari di maggiori dimensioni, penalizzando le imprese più piccole e alterando la concorrenza. Contestate anche le distanze minime previste per il trasferimento: almeno 1.000 metri dalla sala Bingo più vicina se il trasferimento avviene nello stesso Comune e 30 chilometri se avviene in un altro Comune.
Nel ricorso veniva inoltre chiesto di verificare la compatibilità delle nuove norme con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea, sostenendo che le disposizioni avrebbero inciso sulla libertà d’impresa, sulla concorrenza e sulla possibilità di trasferire l’attività in aree economicamente più favorevoli.
Il TAR, tuttavia, non è entrato nel merito delle contestazioni. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile perché erano stati impugnati con un unico ricorso due provvedimenti distinti dell’amministrazione, relativi a profili differenti dell’attività dei concessionari, senza che sussistessero le condizioni necessarie per trattarli insieme. Inoltre, le contestazioni mosse contro i due atti non erano del tutto coincidenti.
Il Tribunale ha rilevato anche un ulteriore profilo di difetto di interesse rispetto alle regole sul trasferimento delle sale. La nuova disciplina, infatti, ha superato il precedente divieto assoluto di trasferimento dei locali durante il periodo di proroga delle concessioni, introducendo quindi condizioni meno restrittive rispetto al passato.
Per queste ragioni, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le questioni sollevate e senza pronunciarsi, quindi, sulla legittimità delle nuove regole relative al montepremi e al trasferimento delle sale Bingo.
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