Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio (sezione Quarta Ter) ha annullato un’ingiunzione di pagamento da 53.952,74 euro emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio (sezione Quarta Ter) ha annullato un’ingiunzione di pagamento da 53.952,74 euro emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un concessionario del bingo, relativa al canone richiesto per il periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.
Al centro della controversia c’era il pagamento del canone durante i periodi nei quali le sale bingo erano rimaste chiuse per effetto delle misure adottate dalle autorità per contrastare la pandemia di Covid-19. La società aveva sostenuto che, in base alle norme introdotte nel 2020, il canone non fosse dovuto per tutto il periodo di sospensione dell’attività e non soltanto per la prima fase del lockdown.
Il TAR ha condiviso questa interpretazione, ritenendo che l’esenzione dovesse riguardare l’intero periodo in cui l’attività era stata sospesa a causa di provvedimenti dell’autorità pubblica. Secondo i giudici, non sarebbe infatti ragionevole imporre il pagamento di un canone a un operatore che non poteva svolgere la propria attività per una causa non dipendente dalla propria volontà.
Il Tribunale ha inoltre rilevato un secondo elemento decisivo: il credito richiesto da ADM non poteva essere considerato certo, definitivo e immediatamente esigibile. La questione si inserisce infatti nel più ampio contenzioso sulla proroga delle concessioni del bingo e sulla compatibilità di tale meccanismo con il diritto europeo. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2025, il TAR ha sottolineato che, una volta riconosciuta l’illegittimità della proroga, l’importo eventualmente dovuto dagli operatori non può essere stabilito automaticamente attraverso un canone fisso.
L’eventuale somma dovrà essere invece rideterminata da ADM attraverso una valutazione che tenga conto dell’effettiva attività svolta e dei ricavi ottenuti dagli operatori, oltre che dei vantaggi e degli oneri derivanti dalla proroga. Per il TAR, quindi, l’amministrazione dovrà procedere a una nuova quantificazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia.
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