12 Ottobre 2026 - 12:55

Bingo, il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello dei concessionari: ADM dovrà rideterminare il canone sulla base del fatturato

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso presentato dai concessionari del Bingo contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la legittimità della nota ADM del 18

06 Ottobre 2025

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso presentato dai concessionari del Bingo contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la legittimità della nota ADM del 18 novembre 2020, con cui l’Agenzia aveva negato la sospensione o la revisione del canone concessorio del bingo.
I giudici di Palazzo Spada, richiamando la recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025, hanno dichiarato incompatibile con il diritto europeo l’art. 1, comma 1047, della legge 205/2017, nella parte in cui prorogava le concessioni del bingo aumentando unilateralmente il canone mensile. ADM è quindi tenuta a disapplicare tale norma e a rideterminare il canone – o indennità di occupazione – in modo proporzionato al fatturato dei concessionari, garantendo un equilibrio tra interessi pubblici e privati.
Restano invece respinte le censure di legittimità costituzionale e le richieste di ristoro legate agli effetti economici della pandemia.

“Con viva soddisfazione, – commentano gli Avv.ti Alvise Vergerio di Cesana e Luca Porfiri  che hanno difeso alcuni dei concessionari ricorrenti-, accogliamo la sentenza n. 7784/2025 emessa dalla VII Sezione del Consiglio di Stato e pubblicata in data odierna 6 ottobre 2025, con la quale è stato accolto in parte l’appello proposto da ANIB (Associazione Nazionale Italiana Bingo) e Play Game S.r.l.- tra gli altri, ndr. -, annullando la nota ADM del 18 novembre 2020 che negava la sospensione e la rideterminazione del canone dovuto in regime di proroga.

In particolare, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha statuito:

(29) … (i) l’obbligo dello Stato di porre fine alla accertata violazione del diritto dell’Unione, lo stesso ostando a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione di detta direttiva, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l’importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni.

(ii) L’obbligo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale amministrazione aggiudicatrice, di disapplicare la normativa recata dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017, con l’ineliminabile effetto (non oggetto del presente contenzioso, ma conseguenza della disapplicazione) di procedere con immediatezza alla indizione delle gare.

(iii) Il potere/dovere della medesima Amministrazione di rideterminare le condizioni di un rapporto di concessione, qualificabile come rapporto di fatto, in modo da garantire l’equilibrio dell’originario rapporto, tenendo conto di vantaggi e svantaggi per tutte le parti, in modo onnicomprensivo e a condizione di reciprocità (punti 77 e 95 della motivazione).

E a tal fine:

(30) … ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a., si prevedono quali misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato: 1) la necessità di rideterminare l’importo del canone (rectius, dell’indennità di occupazione) mensile dovuto dai concessionari sulla base del fatturato dai medesimi prodotto, senza quindi fare riferimento a criteri astratti, quale ad esempio la previsione di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati indipendentemente dal loro fatturato; 2) la necessità di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi derivati dallo stato di fatto derivato dal regime di proroga tecnica, considerando quale vantaggio l’avere il concessionario beneficiato del prolungamento del termine di durata del rapporto, seppur di mero fatto, senza soffrire la naturale alea derivante dalla partecipazione alla gara, e quale svantaggio quello di non avere potuto trasferire i locali.

Ed ancora, il Consiglio Stato ha precisato che:

(31) … nulla osta a che detto potere/dovere di revisione sia esercitato dall’Amministrazione, sulla base di proprie scelte discrezionali, anche attraverso provvedimenti temporanei e provvisori, che tengano luogo del provvedimento definitivo per il tempo necessario a che lo stesso sia adottato, stante la evidente complessità della istruttoria che andrà effettuata in relazione ai fatturati prodotti dagli operatori economici, fermo restando che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello previsto dal provvedimento definitivo.

Il Consiglio di Stato ha dunque sostanzialmente accolto i motivi di impugnazione presentati.

Per effetto della sentenza ADM dovrà (unitamente allo Stato italiano)  immediatamente conformarsi al dictum del Consiglio di Stato, provvedendo all’immediata banditura della gara e ancor prima, nelle more, alla rideterminazione del canone concessorio rispettando i criteri di legalità dettagliatamente fissati dal Giudice amministrativo.

Restano ovviamente sul tavolo le questioni in ordine alla sorte delle somme già versate dai concessionari, in eccesso rispetto ai criteri dettati dalla sentenza, tra i quali è bocciata la previsione di un canone forfettario uguale per tutti che dovrà lasciare posto al criterio del fatturato di ciascun operatore”.

 

PressGiochi

Fonte immagine: JORDAN Sector del Juego Bingo 3 Forques