12 Settembre 2026 - 15:22

Bingo, ADM ridetermina i canoni di proroga: indennità da 3.250 a 9.000 euro al mese

Il nuovo sistema si basa sul fatturato delle singole concessioni e prevede 81 scaglioni. La misura riguarda il proseguimento provvisorio delle concessioni dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026

31 Luglio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ridetermina le indennità dovute dai concessionari Bingo per il proseguimento provvisorio delle concessioni, superando il precedente sistema basato su importi fissi e forfettari.

La nuova disciplina, contenuta in una determinazione direttoriale della Direzione Giochi, riguarda il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026 e introduce un criterio di calcolo collegato al fatturato prodotto dalla singola concessione.

La decisione arriva dopo il lungo contenzioso sviluppatosi sul regime delle proroghe delle concessioni Bingo, che ha coinvolto la Corte costituzionale, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Consiglio di Stato e il TAR Lazio.

Il contenzioso sui canoni

Il regime di proroga onerosa delle concessioni Bingo è stato introdotto dalla legge n. 147 del 2013, che aveva previsto un canone fisso di 2.800 euro mensili, poi elevato a 5.000 euro dalla legge n. 208 del 2015 e successivamente a 7.500 euro dalla legge n. 205 del 2017.

Le successive disposizioni legislative hanno prorogato nel tempo la durata delle concessioni. Da ultimo, la legge n. 207 del 2024 ha disposto la proroga onerosa fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni Bingo in scadenza al 31 dicembre 2024, prevedendo per il 2025 e il 2026 quattro rate annuali da 54.000 euro per ciascuna concessione.

Il quadro è stato però modificato dagli interventi della giurisprudenza europea e nazionale.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 20 marzo 2025 nelle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22, ha stabilito che l’articolo 43 della direttiva 2014/23 osta a una proroga unilaterale delle concessioni accompagnata, tra l’altro, dall’aumento di un canone forfettario uguale per tutti i concessionari, qualora le modifiche complessivamente considerate non rispettino le condizioni previste dalla direttiva.

Sulla base di questi principi, il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 7784, 7787 e 7807 del 6 ottobre 2025, ha indicato la necessità di rideterminare l’importo dell’indennità sulla base del fatturato dei concessionari, evitando il ricorso a criteri astratti o forfettari.

Il fatturato diventa il parametro di riferimento

Un passaggio decisivo è arrivato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4635/2026, pubblicata il 9 giugno 2026.

Il giudice amministrativo ha chiarito che per fatturato deve intendersi il valore complessivo della raccolta derivante dalla vendita delle cartelle di gioco. Tale parametro, secondo il Consiglio di Stato, costituisce un dato oggettivo, tracciabile e nella disponibilità dell’Amministrazione, idoneo a collegare la rideterminazione dell’indennità alla concreta situazione economica della singola concessione.

L’ADM ha quindi ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle indennità per l’intero periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2026, anche alla luce delle successive pronunce del TAR Lazio che hanno dichiarato illegittimi, per contrasto con il diritto unionale, i provvedimenti con cui erano stati applicati importi fissi e forfettari superiori ai 7.500 euro.

81 scaglioni: indennità da 3.250 a 9.000 euro

Il nuovo sistema individua 81 scaglioni di fatturato, ai quali corrispondono indennità mensili comprese tra un minimo di 3.250 euro e un massimo di 9.000 euro.

Nel dettaglio, l’importo minimo di 3.250 euro al mese si applica alle concessioni con fatturato fino a 1,2 milioni di euro, mentre l’importo massimo di 9.000 euro mensili riguarda le concessioni con fatturato superiore a 17 milioni di euro.

Il sistema cresce progressivamente in funzione della raccolta. Alcuni dei principali scaglioni prevedono:

  • fino a 1,2 milioni di euro: 3.250 euro al mese;
  • oltre 5,8 e fino a 6 milioni: 4.930 euro;
  • oltre 8,8 e fino a 9 milioni: 5.980 euro;
  • oltre 11,8 e fino a 12 milioni: 7.030 euro;
  • oltre 14,8 e fino a 15 milioni: 8.080 euro;
  • oltre 16,8 e fino a 17 milioni: 8.910 euro;
  • oltre 17 milioni: 9.000 euro al mese.
    Per le frazioni di mese pari o inferiori a 15 giorni, l’importo viene dimezzato.

La misura si applica a tutti i concessionari

L’ADM precisa inoltre che le nuove indennità dovranno trovare applicazione anche nei confronti dei concessionari che non erano parti nei giudizi conclusi con le sentenze che hanno accertato l’illegittimità dei precedenti provvedimenti amministrativi.

La scelta, spiega l’Agenzia, è legata ai principi di imparzialità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa e mira anche a evitare l’apertura di ulteriori contenziosi.

La determina stabilisce infine che con successivi provvedimenti saranno regolati i rapporti di dare/avere tra le parti, tenendo conto dei versamenti già effettuati dai concessionari.

La determinazione è firmata dal Direttore Centrale Mario Lollobrigida.

PressGiochi