19 Maggio 2026 - 17:11

Gioco online, AG UE Emiliou: “Norma maltese incompatibile con le regole UE, ma rinvio austriaco è irricevibile”

Nel giugno 2023 Malta ha introdotto una nuova disposizione nella legge maltese sul gioco d’azzardo attraverso un emendamento presentato in Parlamento come «Bill 55» (disegno di legge 55). Ai sensi

23 Aprile 2026

Nel giugno 2023 Malta ha introdotto una nuova disposizione nella legge maltese sul gioco d’azzardo attraverso un emendamento presentato in Parlamento come «Bill 55» (disegno di legge 55). Ai sensi di tale disposizione, i giudici maltesi, per motivi di ordine pubblico, devono rifiutare di riconoscere e/o eseguire a Malta qualsiasi decisione straniera che, in sostanza: i) accolga una domanda giudiziaria contro operatori di giochi d’azzardo con licenza maltese; ii) sia basata sull’illiceità dei servizi forniti da tali operatori in uno Stato membro; laddove iii) tali servizi erano leciti ai sensi del diritto maltese.

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte di giustizia se una disposizione del genere sia compatibile con il diritto dell’Unione europea, più precisamente con le norme del regolamento Bruxelles I bis relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Il giudice austriaco è chiamato a determinare la responsabilità di un legale che ha redatto un parere, proprio su tale questione di compatibilità, per conto di una società che finanzia le istanze dei consumatori che intendono recuperare le puntate effettuate presso operatori maltesi di giochi online.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Nicholas Emiliou è del parere che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, in quanto, ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice austriaco, la risposta alle questioni pregiudiziali non risulta necessaria. Infatti, la questione centrale non è se la nuova disposizione della legge maltese sul gioco d’azzardo sia, di fatto, compatibile con il diritto dell’Unione, ma piuttosto se la valutazione del legale sia stata eseguita con la dovuta diligenza al momento in cui è stata fatta.

Tale valutazione è disciplinata dal diritto nazionale e comporta solitamente un confronto con la condotta che ci si aspetterebbe da un membro della professione legale ragionevolmente prudente e ben informato. Ciò che conta, in tale contesto, non è se il parere si riveli in definitiva corretto, ma se fosse ragionevolmente difendibile alla luce del quadro giuridico e delle informazioni disponibili all’epoca. Una valutazione del genere esula dall’ambito delle competenze della Corte in materia di pronunce pregiudiziali. La Corte può interpretare il diritto dell’Unione, ma non può stabilire se un determinato parere giuridico sia plausibile o adottato con la dovuta diligenza.

Pertanto, secondo l’avvocato generale Emiliou, la Corte non dovrebbe rispondere alle questioni sottoposte. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte adottasse un orientamento diverso, e per ragioni di completezza, affronta il merito delle questioni.

A suo avviso, un provvedimento nazionale come la nuova disposizione in questione della legge maltese sul gioco è manifestamente incompatibile con le norme che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni previste dal regolamento Bruxelles I bis. Ai sensi di tale regolamento, le decisioni dei giudici degli Stati membri che accolgono le istanze di rimborso dei giocatori nei confronti degli operatori maltesi di giochi online, in linea di principio, devono essere riconosciute ed eseguite in tutti gli altri Stati membri, compresa Malta.

Secondo l’avvocato generale, Malta non può validamente invocare, per giustificare una simile disposizione, la clausola dell’«ordine pubblico» prevista dal regolamento Bruxelles I bis, unitamente all’argomento secondo cui le decisioni oggetto della nuova disposizione della legge maltese sul gioco d’azzardo sarebbero contrarie alla libera prestazione dei servizi.

Infatti, in termini generali, i giudici di uno Stato membro non possono rifiutare il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro, sulla base di tale clausola di «ordine pubblico», solamente perché ritengono che il diritto dell’Unione – compresa la libera prestazione dei servizi – sia stato applicato in modo errato in tale decisione. Le questioni di merito del diritto dell’Unione non possono essere riesaminate nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione, dinanzi ai giudici dello Stato membro richiesto, sulla base di tale clausola.

Inoltre, il legislatore maltese non poteva legittimamente procedere, in maniera astratta e generica, come fa la nuova disposizione della legge maltese sul gioco d’azzardo, partendo dal presupposto che qualsiasi decisione in materia civile e commerciale che consideri illegali in uno Stato membro i servizi forniti da un operatore titolare di una licenza maltese – nonostante il fatto che tali servizi siano leciti ai sensi del diritto maltese – sia necessariamente incompatibile con la libera prestazione dei servizi.

Infatti, la disposizione in questione sembra fondarsi su un’interpretazione particolarmente ampia della libera prestazione dei servizi. Secondo tale interpretazione, gli operatori titolari di una licenza maltese per i giochi avrebbero il diritto di fornire i propri servizi liberamente e legalmente in tutta l’Unione, purché rispettino la legge maltese. Tale interpretazione è stata tuttavia sistematicamente respinta dalla Corte.

Infatti, gli Stati membri, in linea di principio, possono applicare la loro rispettiva normativa in materia di giochi d’azzardo anche agli operatori che forniscono servizi ai consumatori nel loro territorio da un altro Stato membro, come Malta. Il principio del «paese d’origine» non si applica nel settore del gioco online. Peraltro, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere le licenze per il gioco d’azzardo rilasciate da altri Stati membri. Di conseguenza, una licenza maltese di gioco è, in linea di principio, valida solo a Malta e, se del caso, negli Stati membri che scelgono di riconoscere licenze del genere.

Pertanto, di norma, gli altri Stati membri hanno il diritto di applicare le rispettive leggi sul gioco d’azzardo agli operatori autorizzati a Malta. Si presenteranno dunque inevitabilmente situazioni in cui i servizi forniti da un operatore di gioco in possesso di una licenza maltese siano illegali in uno Stato membro pur essendo leciti ai sensi del diritto maltese – senza che tale disparità, di per sé, sia in contrasto con le norme dell’Unione europea sulla libera prestazione dei servizi.

Infine, l’avvocato generale osserva che la nuova disposizione della legge maltese sul gioco d’azzardo in questione manifesta una natura intrinsecamente protettiva. Essa è volta a proteggere un settore, che lo stesso governo maltese definisce «essenziale» per l’economia nazionale, dalle conseguenze finanziarie potenzialmente rilevanti che potrebbero derivare qualora gli operatori interessati fossero tenuti a soddisfare le istanze dei giocatori coinvolti.

Tali richieste potrebbero, inoltre, avere ripercussioni più ampie sul settore e, in ultima analisi, un impatto sull’occupazione e sul gettito pubblico a Malta. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che l’esecuzione di determinate decisioni possa comportare gravi conseguenze economiche per un operatore nazionale, un settore o persino lo Stato membro interessato non giustifica il ricorso alla clausola di «ordine pubblico».

 

PressGiochi

Fonte immagine: CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA CJEU CURIA