La Commissione europea, almeno sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non ravvisa elementi che facciano ritenere incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico la normativa italiana che disciplina la vendita
La Commissione europea, almeno sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non ravvisa elementi che facciano ritenere incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico la normativa italiana che disciplina la vendita dei biglietti per i parchi divertimento. È quanto emerge dalla risposta fornita dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, all’interrogazione parlamentare presentata dagli eurodeputati Georgia Tramacere, Sandro Ruotolo, Pina Picierno e Brando Benifei.
Gli europarlamentari avevano chiesto a Bruxelles di verificare la compatibilità della disciplina italiana con il principio del “Paese d’origine” previsto dalla direttiva 2000/31/CE, sostenendo che le piattaforme online con sede in altri Stati membri sarebbero obbligate a ottenere una preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate per poter operare sul mercato italiano. Secondo i firmatari, tale sistema potrebbe rappresentare un ostacolo al commercio elettronico e limitare l’accesso dei parchi divertimento italiani ai principali canali internazionali di vendita online.
Nella risposta, la Commissione chiarisce però che, allo stato attuale, le misure italiane sembrano riguardare esclusivamente le condizioni di acquisto e vendita dei biglietti, come gli obblighi di verifica dell’utente o i limiti al numero di titoli acquistabili, e non i requisiti per l’accesso a un servizio della società dell’informazione disciplinati dalla direttiva sul commercio elettronico. Per questo motivo, l’esecutivo europeo afferma di non aver individuato elementi che facciano rientrare tali disposizioni nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE.
Bruxelles precisa comunque che continuerà a monitorare l’applicazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. Qualora dovessero emergere elementi dai quali risulti che la normativa nazionale imponga restrizioni riconducibili alla direttiva sul commercio elettronico o sollevi altre criticità rispetto al diritto dell’Unione, la Commissione valuterà la compatibilità delle misure con la normativa europea.
Infine, la vicepresidente Virkkunen ricorda che la Commissione dispone degli strumenti previsti dai Trattati per intervenire nei confronti degli Stati membri qualora ritenga che non abbiano rispettato gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Tra questi rientra anche la possibilità di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, nel caso in cui venga accertata una violazione della normativa europea.
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