Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un esercizio pubblico della provincia di Frosinone, confermando la legittimità del provvedimento
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un esercizio pubblico della provincia di Frosinone, confermando la legittimità del provvedimento con cui il Questore aveva disposto la sospensione dell’attività per venti giorni.
Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, trae origine da una serie di controlli effettuati tra il 2018 e il 2022, che avevano evidenziato come il locale fosse abituale punto di ritrovo di soggetti con precedenti o comunque ritenuti pericolosi.
A ciò si aggiunge un episodio di particolare gravità: un’aggressione avvenuta nelle immediate vicinanze del bar, perpetrata da un soggetto che poco prima aveva consumato alcolici nel locale in evidente stato di alterazione. Un elemento che, secondo i giudici, rafforza il quadro di rischio per l’ordine pubblico, anche se il fatto si è verificato all’esterno dell’esercizio.
Ma un ruolo centrale nella decisione è stato attribuito anche alle irregolarità legate alla presenza di una sala giochi. Il TAR ha infatti rilevato che la titolare aveva aperto una sala attigua al bar in violazione della normativa di settore, in particolare per il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. Inoltre, all’interno del locale erano installati apparecchi da gioco senza la necessaria esposizione del materiale informativo sui rischi del gioco d’azzardo patologico e sui servizi di assistenza.
Secondo il Collegio, tali violazioni contribuiscono a delineare una gestione complessivamente inadeguata dell’esercizio, rafforzando la legittimità della misura adottata dall’autorità di pubblica sicurezza.
Nella sentenza si ribadisce inoltre che l’articolo 100 TULPS attribuisce al Questore un ampio margine di discrezionalità e che la sospensione della licenza ha natura preventiva, non sanzionatoria. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini anche in presenza di un rischio potenziale, senza che sia necessario accertare una responsabilità diretta del gestore.
Respinte anche le censure relative alla presunta carenza di istruttoria e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: per i giudici, l’urgenza che caratterizza questo tipo di interventi giustifica la deroga alle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, il TAR ha quindi rigettato il ricorso e la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, compensando le spese di giudizio. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso nei confronti degli esercizi che presentano criticità sotto il profilo della sicurezza e del rispetto delle norme sul gioco.
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