L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti in merito a diversi quesiti relativi al bando di concessione per il gioco del Lotto. Le risposte fornite affrontano tematiche
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti in merito a diversi quesiti relativi al bando di concessione per il gioco del Lotto. Le risposte fornite affrontano tematiche tecniche e amministrative, fornendo indicazioni sulle modalità di applicazione dei livelli di servizio, sulla presentazione dell’offerta tecnica, sui requisiti richiesti per la capacità tecnico-infrastrutturale, sulla compilazione del DGUE, sugli obblighi di stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario, nonché sulle modalità di raccolta del gioco a distanza e sulla disponibilità di dati relativi alla raccolta dei giochi numerici a quota fissa.
Le risposte di ADM chiariscono, tra le altre cose, che i diversi livelli di servizio previsti per la rete distributiva fisica e per il sistema estrazionale devono essere rispettati entrambi, che l’inserimento di link ipertestuali nell’offerta tecnica non è considerato ai fini della valutazione e che la relazione tecnica asseverata deve essere redatta da un soggetto terzo effettivamente indipendente. Inoltre, ADM conferma le modalità di compilazione del DGUE e ribadisce l’obbligo per l’aggiudicatario di garantire la stabilità occupazionale del personale del concessionario uscente. Infine, sono state fornite specifiche riguardo alla raccolta del gioco a distanza e ai dati richiesti sulla raccolta dei giochi numerici.
Di seguito le risposte fornite dall’Amministrazione:
QUESITO 1
È pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine all’allegato1- Livelli di servizio e penali – allo Schema di atto di convenzione.
In particolare “con riferimento al livello di servizio a) “Durata dell’operazione di emissione della giocata” (pag.4) si richiede che la durata dell’operazione di emissione della giocata sia non superiore a 5 secondi nel 95% dei casi e non superiore a 10 secondi nel 99% dei casi. D’altro lato, con riferimento al Livello di servizio b) “Disponibilità del sistema estrazionale 10eLOTTO modalità immediata” (pag.21) si richiede che il 90% delle estrazioni siano effettuate e riscontrabili dalle giocate emesse entro 10 secondi dalla richiesta, il 100% entro 59 secondi dalla richiesta. Il livello di servizio b) ci appare incompatibile con il livello di servizio a).
È corretto assumere che, nel solo caso delle giocate con estrazioni immediata, non si applica il livello di servizio a) ma solo il livello di servizio b)?”
RISPOSTA AL QUESITO 1
Alla pagina 4 dell’allegato 1 allo Schema di atto di convenzione – Livelli di servizio e penali – sono descritti i livelli di servizio e penali per la conduzione della rete distributiva fisica.
Le prestazioni del sistema di elaborazione e della rete telematica, indicate in tale sede, si riferiscono alle comunicazioni telematiche tra i terminali – dai quali parte la richiesta di giocata – e il sistema centrale del concessionario – che risponde con la registrazione della giocata e la conseguente possibilità di emissione della ricevuta di gioco da parte del terminale.
Alla pagina 21 del succitato allegato sono, invece, descritti i livelli di servizio riferiti alla parte del sistema di elaborazione che riguarda il sistema estrazionale, utilizzato per alcune tipologie di gioco.
Le prestazioni del sistema estrazionale, indicate in tale sede, si riferiscono alle comunicazioni telematiche che comprendono, oltre ai profili sopra evidenziati, anche la fase di comunicazione degli esiti delle estrazioni.
Proprio tale ulteriore concorrenza di più elementi – richiesta dell’estrazione personalizzata; comunicazione dell’esito dell’estrazione – giustifica la richiesta del rispetto di un ulteriore livello di servizio, rispetto a quello in precedenza descritto, con margine di tolleranza maggiore.
Pertanto, il concessionario è tenuto a rispettare entrambi i livelli di servizio.
QUESITO 2
È pervenuta una richiesta di chiarimento, nell’ambito della presentazione dell’offerta tecnica, sulla possibilità di inserimento di un “link ipertestuale che rimandi a una modalità di interazione digitale in ambiente Cloud, accessibile esclusivamente tramite credenziali, basata su intelligenza artificiale generativa. Tale modalità avrebbe il compito di presentare una sintesi introduttiva della proposta tecnica dell’offerta. Si precisa che l’obiettivo del richiedente è esclusivamente dimostrativo della capacità di innovazione tecnologica, restando fermo che gli unici contenuti rilevanti ai fini della valutazione sono quelli contenuti nei documenti caricati sulla piattaforma”
RISPOSTA AL QUESITO 2
L’inserimento di dati e informazioni all’interno della piattaforma è consentito nei limiti di cui all’allegato 2 alle regole amministrative.
Come chiarito nello stesso quesito cui si dà riscontro, “gli unici contenuti rilevanti ai fini della valutazione sono quelli contenuti nei documenti caricati sulla piattaforma”, intendendosi per tali quelli i cui contenuti sono immediatamente disponibili, senza necessità di operazioni ulteriori.
Eventuali ulteriori contenuti, anche a titolo dimostrativo, possono essere oggetto di approfondimento da parte della Commissione giudicatrice, solo nel rispetto del principio di parità di trattamento.
QUESITO 3
È pervenuta una richiesta di chiarimento, in relazione agli allegati alla domanda di partecipazione.
In particolare, si chiede,
“con riferimento alla Relazione tecnica asseverata da un soggetto terzo indipendente per comprovare la capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle Regole Tecniche di chiarire quali siano i soggetti ritenuti idonei a redigere e rilasciare tale asseverazione”.
RISPOSTA AL QUESITO 3
La necessità della Relazione tecnica asseverata da un soggetto terzo indipendente, per comprovare la capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta dalle Regole Tecniche, è prevista direttamente dalla norma primaria di riferimento – legge 13 dicembre 2010, n.220.
I soggetti ritenuti idonei sono da individuare, da parte del candidato, sulla base dei requisiti previsti dalla predetta norma, ossia: terzietà effettiva rispetto al candidato; indipendenza, anche in forma indiretta, da centri decisionali comuni; idoneità professionale specifica per asseverare la capacità tecnico-infrastrutturale descritta dalle Regole tecniche.
QUESITO 4
È pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine alla compilazione del DGUE sul sistema di e-procurement di CONSIP.
In particolare, si chiede di confermare che “in corrispondenza della domanda “Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare” – contenuta nelle seguenti sezioni del DGUE: “Imprese Ausiliarie”, “Pagamento Imposte”, “Pagamento dei contributi previdenziali”, “Iscrizione in un registro Commerciale” e “Altri requisiti economici e finanziari” – sia corretto selezionare sempre la risposta “NO”, posto che il contenuto di tali sezioni del DGUE attiene a requisiti che vengono attestati, come previsto dalle Regole Amministrative, mediante dichiarazioni e/o documenti prodotti dal candidato nell’ambito della documentazione amministrativa” e che “la sezione del DGUE relativa alla “Riduzione del numero dei candidati qualificati” non sia applicabile alla procedura di selezione e che pertanto, con riferimento a tale sezione sia corretto, in fase di compilazione del DGUE, selezionare la risposta “NO”.
RISPOSTA AL QUESITO 4
All’interno delle sezioni citate, la domanda “Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: SI/NO” è tesa a stabilire se la documentazione, a sostegno delle dichiarazioni rese dal candidato, sia disponibile elettronicamente all’interno del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) – ovvero resa disponibile da altre Amministrazioni Pubbliche – per le prescritte verifiche dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione.
Pertanto, la risposta SI/NO dipende dalla presenza o meno di informazioni, in formato elettronico, anche su altre banche dati pubbliche, secondo quanto a conoscenza del candidato.
In ogni caso, il candidato è tenuto all’inserimento delle dichiarazioni richieste secondo quanto stabilito dal paragrafo 14.1 delle Regole amministrative.
Per ciò che riguarda la sezione del DGUE dedicata alla “Riduzione del numero dei candidati qualificati”, si conferma che il campo relativo non è di compilazione obbligatoria, in quanto è chiaramente indicato a quali tipologie di procedura si applica la sezione, nelle quali non sono ricomprese le procedure di selezione aperte.
QUESITO 5
Sono pervenute richieste di chiarimento riguardo all’ambito degli “obblighi di stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario (p. 34, paragrafo 8.6 “l’aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL del settore del commercio”)” e in particolare di:
a. “Chiarire i termini e limiti temporali di questa obbligazione.
b. Chiarire quali siano gli indicatori (riferimento di numeriche minime occupazionali da mantenere/migliorare) ai quali riferirsi per misurare la “stabilità occupazionale” da garantire, e quale sia il livello dell’indicatore da garantire.
c. Conoscere i dati riguardanti il numero dei dipendenti interessati dall’assorbimento, le funzioni svolte, l’attuale datore di lavoro, eventuale appartenenza a categorie protette, retribuzione annua lorda, tipologia contrattuale, incluso il CCNL applicato, e altre caratteristiche utili a una corretta valutazione in modo che gli impegni siano obblighi non adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili.”
RISPOSTA AL QUESITO 5
Le indicazioni fornite al paragrafo 8.6 delle Regole amministrative consentono all’aggiudicatario di definire la propria organizzazione e le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste al fine di presentare il proprio progetto di fattibilità per l’affidamento del servizio oggetto della concessione.
Ne deriva che, nell’ambito di tale progetto, devono essere delineate le numeriche del personale che il candidato ritiene necessarie per la gestione di tutte le attività durante il periodo concessorio.
L’armonizzazione alla quale si riferisce la disposizione in parola richiede che, nell’ambito delle proprie scelte organizzative, vada perseguita l’adozione di rapporti di lavoro che possano garantire al meglio la stabilità occupazionale del personale adibito al servizio in questione.
Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario preveda l’esigenza di assumere personale, sarà necessario assorbire, prioritariamente, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, proprio nella logica di garantire la stabilità occupazionale dell’intero sistema, sostenendone i costi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo.
QUESITO 6
Sono pervenuti alcuni quesiti in ordine al sito per la raccolta di gioco a distanza da parte del concessionario.
In particolare, si chiede conferma:
“che il sito internet richiamato allo Schema Atto di Convenzione, art.18 comma 3, debba essere un sito esclusivamente informativo”;
nonché,
“atteso che nell’Allegato tecnico “Sistema oggetto di devoluzione” non sono inclusi riferimenti al sistema di gestione conti gioco e sito per la raccolta di gioco a distanza del concessionario, che la raccolta del gioco in modalità online potrà avvenire mediante il solo utilizzo di punti vendita a distanza contrattualizzati con il concessionario, e che l’eventuale presenza del sito di raccolta del concessionario non sia oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio”.
RISPOSTA AL QUESITO 6
All’interno del sistema devoluto, sono presenti le descrizioni dei moduli utilizzati per la gestione e per la vetrina del gioco a distanza, in base a quanto previsto dall’attuale concessione.
L’articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 prevede che “L’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere … h) …, sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo”.
Il concessionario deve, quindi, garantire, anche attraverso un proprio canale, la raccolta a distanza, a prescindere dall’utilizzo di punti vendita a distanza contrattualizzati con il concessionario.
Ne consegue che il sito internet, richiamato all’articolo 18, comma 3, dello schema dell’atto di convenzione, non deve essere un sito esclusivamente informativo e deve essere descritto all’interno del Progetto di fattibilità.
QUESITO 7
È pervenuta la richiesta di dati inerenti alla raccolta e le transazioni dei giochi numerici a quota fissa.
In particolare, si chiede di fornire la “Raccolta generata dai giochi oggetto della concessione, comprensivi dei relativi giochi addizionali, per anno, negli ultimi cinque anni, e divisa per gioco fisico e a distanza, il numero di transazioni medio per gioco e per giorno, con indicazione del picco massimo registrato, sempre suddivisa per anno negli ultimi 5 anni e il numero di giocatori mensili per gioco e relativa spesa media per il canale del gioco a distanza”.
RISPOSTA AL QUESITO 7
Si forniscono, di seguito, i dati richiesti con le seguenti specifiche:
•
La spesa media è calcolata, come da prassi, sulla spesa effettiva derivante dalla raccolta al netto delle vincite;
•
Il dato dei giocatori – da ricavare attraverso un’elaborazione non prevista dal trattamento dei dati personali per le finalità richieste – è stato sostituito dal dato relativo al numero dei conti di gioco.