Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un operatore estero di scommesse online, dichiarandolo inammissibile. Il ricorso è stato presentato contro il bando di
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un operatore estero di scommesse online, dichiarandolo inammissibile. Il ricorso è stato presentato contro il bando di gara relativo all’indizione della “Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi”.
Nello specifico, il ricorrente contesta delle clausole che comportano l’esclusione automatica dalla gara: “La società ricorrente avversa il bando pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’assegnazione delle concessioni per il gioco cd. a distanza, limitatamente alle previsioni recate dagli artt.6.1.6 e 6.2.2, che introducono clausole escludenti la partecipazione, rispettivamente automatiche e non automatiche, in caso di inadempimento all’obbligo di pagamento di imposte e tasse (definitivamente accertate o meno). L’impugnazione viene estesa alle restanti previsioni della lex specialis coerenti con le suddette previsioni escludenti (es. art.6.3 delle Regole Amministrative), anche per quanto concerne le previsioni decadenziali della concessione (rif. art.28.1, lett. c) e n) dello Schema di Convenzione, che sanciscono la decadenza della concessione in caso di sopravvenuto accertamento della carenza delle condizioni per la stipula fissate dalla legge ovvero dalle regole di selezione. (…) Secondo la prospettiva di parte ricorrente, le citate clausole della lex specialis sono di portata escludente e, se applicate al ricorrente-, condurrebbero all’illegittima esclusione dalla presente procedura, in quanto non terrebbero conto del peculiare status della società, e si porrebbero in contrasto con i diritti di stabilimento (art.49 ss. Tfue) e libera prestazione dei servizi (art.56 ss. Tfue)”.
La società ha chiesto di rinviare l’udienza – inizialmente programmata per il 7 maggio 2025 – o di essere cancellata dal ruolo motivando la domanda con l’avvicinarsi della scadenza fissata per la presentare le offerte (prevista per il 30 maggio). Le richieste sono state rigettate perché non sono stati individuati elementi tali da giustificare il rinvio.
In particolare, è stato stabilito che le clausole contestate prevedono l’esclusione soltanto in casi di irregolarità fiscali gravi e accertate in via definita: “si osserva che- in disparte la previsione di cui all’art.6.1.6 (che disciplina la situazione di esclusione automatica in caso di irregolarità fiscale nei casi previsti dall’allegato II.10 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs.n.3672023, ossia per accertamento definitivo, a seguito di sentenza o atto amministrativo inoppugnato, di valore superiore alla soglia di cui all’art.48bis commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)- le restanti previsioni non hanno, ex sé, carattere immediatamente escludente, posto che:
– per la situazione di irregolarità fiscale non definitiva (rif. art.6.2.2 delle Regole amministrative), la causa di esclusione non è automatica, ma è rimessa alla valutazione della stazione appaltante (“….qualora ADM ritenga che lo stesso abbia commesso gravi violazioni..”). Va da sé che, all’attualità, difetta in radice l’interesse, anche in riferimento al mancato esercizio del potere amministrativo (arg. ex art.34, co.2 cpa), difettando la valutazione in concreto della stazione appaltante e l’adozione dell’atto applicativo successivo a siffatta valutazione;
– analogamente, per le contestate previsioni dello Schema di Convenzione, che si riferiscono alla decadenza dalla concessione, è evidente che la lesione supposta si potrebbe verificare solo laddove la società risultasse aggiudicataria, e la stazione appaltante applicasse le previsioni in contestazione. Tali previsioni, dunque, non impediscono affatto la partecipazione alla procedura, essendo riferibili ad un momento, successivo ed eventuale, del rapporto concessorio (se e in quanto instaurato).
Quanto all’art.6.1.6 delle Regole amministrative (ma le argomentazioni che seguono sono ovviamente replicabili in toto anche per le restanti clausole censurate), dalla prospettazione di parte ricorrente, si evince che la stessa si duole della illegittimità della lex specialis, nella parte in cui statuisce il requisito della regolarità fiscale per la partecipazione alla procedura, per l’ipotesi in cui fosse applicata alla società, e ciò nell’implicito presupposto che la stessa (a torto, secondo la prospettiva patrocinata) sia attualmente (o possa essere ritenuta) non in regola con il versamento delle imposte, incolpevolmente tuttavia, perché in dipendenza dal contenzioso fiscale attivato dai CTD e dal ruolo di co-obbligato solidale rivestito dal ricorrente (per l’esercizio del gioco fisico)”.
In conclusione, il Tribunale ha ribadito che il bando di gara ha natura generale, si rivolge indistintamente a tutti gli operatori interessati. Nel caso in cui la società decida di prendere parte alla gara sarà ADM a valutare i singoli casi per determinare se sussistono motivi di esclusione.
PressGiochi