L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ricevuto nuovi quesiti in merito ai requisiti e alle procedure per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ricevuto nuovi quesiti in merito ai requisiti e alle procedure per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi. Tra i principali argomenti sollevati dagli operatori del settore emerge il tema della prima attivazione e delle relative limitazioni imposte dalla convenzione di concessione.
Tra le FAQ pubblicate da ADM il 20 febbraio, non si fa riferimento all’articolo 20 della convenzione di concessione, che introduce specifiche limitazioni in fase di prima attivazione.
In particolare, si stabilisce la messa a disposizione del giocatore di meccanismi di autolimitazione obbligatori e preliminari all’attivazione del conto di gioco, con restrizioni massime di tre ore giornaliere di gioco, cento euro giornalieri di spesa e duecento euro di ricarica al giorno. Inoltre, per i giocatori di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni, è prevista l’individuazione di misure specifiche con un limite massimo di ricarica di cinquanta euro giornalieri.
Uno dei principali dubbi riguarda la definizione stessa di ‘prima attivazione’ e se essa debba essere intesa come il momento della prima registrazione del giocatore al Sistema del Conto di Gioco del Concessionario. Un’altra questione riguarda i Concessionari che operano in continuità con concessioni precedenti e se i giocatori registrati prima del nuovo bando siano esentati dall’applicazione delle limitazioni previste per la prima attivazione o se queste debbano essere applicate anche a loro.
Si pone anche il problema della chiusura di un conto di gioco e della successiva apertura di un nuovo conto da parte dello stesso giocatore. In tal caso, resta da chiarire se la nuova registrazione venga considerata una prima attivazione con conseguente applicazione dei relativi limiti o se si tratti di una seconda attivazione, con l’esclusione di tali restrizioni.
Inoltre, nelle Regole Tecniche si afferma: “Il Concessionario è responsabile della corretta contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore nei modi convenuti entro e non oltre sette giorni dalla richiesta del prelievo e con valuta pari al giorno della richiesta degli importi di cui il giocatore ha disposto il prelievo dal conto di gioco, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi; assicura altresì la chiara e trasparente informazione delle modalità e dei tempi delle procedure di prelievo sul proprio sito web e su ogni altro sito web e canale a distanza eventualmente utilizzati”.
Si tratta di un refuso o i Concessionari potranno operare attraverso più siti web e canali per la gestione del prelievo? Proprio la scorsa settimana, in occasione della fiera di Enada, molti erano stati gli operatori che avevano segnalato alla nostra redazione questi temi, sui quali ora si attendono le risposte di ADM.
PressGiochi