L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a numerosi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a numerosi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.
ADM ha fornito chiarimenti in merito a numerosi temi tra gli altri i requisiti di capacità economica e finanziaria, i requisiti di solidità patrimoniale, sulla policy di gioco responsabile, lo schema di contratto di gioco e le autolimitazioni al gioco.
Di seguito riportato il testo integrale.
l’obbligo non sia applicabile ad operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia in quanto lo stesso fa riferimento a requisiti di legge a cui unicamente operatori economici con sede in Italia sono soggetti.
In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che il candidato e/o l’impresa ausiliaria possano specificare nel DGUE (ove lo consenta) o in un’altra autodichiarazione, in corrispondenza del requisito, di non essere soggetti all’applicazione di questa normativa.
RISPOSTA – Per quanto riguarda il quesito sub a), si conferma che le imprese con meno di 15 dipendenti, così come statuito dall’articolo 3.1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non sono tenute a presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della suddetta legge. Per quanto riguarda il quesito sub b), agli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia non è applicabile la disposizione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
É necessario che il candidato e/o l’impresa ausiliaria, non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia specifichi nel DGUE o in altra autodichiarazione, di non essere soggetto all’applicazione della succitata norma.
– una relazione tecnica asseverata relativa ai summenzionati requisiti, distinta per ciascuna delle concessioni per cui è presentata domanda (ad esempio, nel caso in cui fossero richieste due concessioni, dovranno essere presentate due distinte relazioni tecniche, seppure – considerata l’unicità del soggetto – con contenuti identici riguardo agli eventuali elementi comuni alle due concessioni).
Quanto precede, in disparte la possibilità di suddividere, a sua volta, la relazione tecnica di cui capitolo 7.3.1 cit. in distinte relazioni, ciascuna precipuamente dedicata a uno o due tra i requisiti indicati alle lettere a), b) o c) del medesimo capitolo, se del caso oggetto di asseverazione da parte di differenti soggetti terzi indipendenti.
RISPOSTA: La relazione tecnica dovrà attestare per ciascuna concessione il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7.3.1. Nella domanda di partecipazione, il candidato è tenuto a indicare il numero di concessioni di cui richiede l’affidamento. Il candidato potrà presentare, a propria discrezione, un’unica relazione tecnica in cui sia asseverato il possesso dei requisiti indicati, avendo cura di evidenziare, se del caso, eventuali elementi caratterizzanti le singole concessioni, ovvero più relazioni tecniche aventi il medesimo contenuto tranne per le parti caratterizzanti la singola concessione.
Invece, UNI EN ISO 26000:2020 costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN ISO 26000 (edizione ottobre 2020), che assume così lo status di norma nazionale italiana nel campo della responsabilità sociale. Ne deriva che il possesso del requisito di cui al punto 7.3.1 lett. b) delle regole amministrative non può essere dimostrato attraverso il possesso della certificazione UNI EN ISO 26000: 2020.
– chiarire quali evidenze possano essere prodotte – oltre alla relazione tecnica asseverata – ai fini della comprova del possesso dei Requisiti Ambientali, nell’ipotesi in cui il concorrente non sia in possesso delle certificazioni UNI EN ISO.
RISPOSTA – Si chiarisce che le certificazioni, quali UNI EN ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale e UNI CEI EN ISO 50001:2011 sui “Sistemi di gestione dell’energia” possono essere intese come elemento di prova del possesso del requisito della conformità ai requisiti ambientali minimi di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 2023, da presentare al terzo soggetto asseverante ai fini del rilascio della relazione tecnica. Si conferma l’obbligo di trasmettere la relazione tecnica con la quale il soggetto terzo assevera il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., lett. a., b. e c. Al requisito, la Commissione attribuisce, ai fini della valutazione, un punteggio sulla base dei criteri di giudizio indicati nella griglia di cui al paragrafo 17.2.
Il requisito relativo al possesso delle certificazioni UNI EN ISO di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative, può essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’avvalimento e non è sufficiente la sola disponibilità della certificazione da parte di un’altra società appartenente al medesimo gruppo societario del candidato. Il contratto di avvalimento deve essere prodotto in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e il requisito deve essere mantenuto per l’intera durata della concessione. La mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione e che tale circostanza sia comprovabile con data certa, è sanabile, mediante soccorso istruttorio.
– una auto-certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 dell’assenza di personale dipendente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, unitamente alla dichiarazione delle policy e degli specifici strumenti, conformi a quanto previsto dal citato articolo, che il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, si impegna a adottare, qualora in futuro dovesse disporre di personale dipendente;
RISPOSTA: I requisiti richiesti al paragrafo 7.3.1 lett. c. delle regole amministrative devono essere comprovati, “anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente “che, nel caso specifico, dovrà attestare che l’operatore economico è privo di personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare quanto previsto dal predetto articolo qualora il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente.
– dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione.
Si chiede di confermare se per una società di nuova costituzione, interessata a partecipare al bando, il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale possa essere soddisfatto allegando alla domanda di partecipazione quanto indicato alla lettera b. di cui sopra.
RISPOSTA: Ferma restando la necessità del possesso dei requisiti richiesti dalle Regole amministrative, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 7.2., la risposta è affermativa.
– UNI EN ISO 26000:2020 (responsabilità sociale);
– UNI EN ISO 27001:2024 (info security);
possa essere soddisfatto, da parte di un candidato privo di sede legale e stabile organizzazione in Italia che sia parte di un gruppo societario, attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento o se, alternativamente, è sufficiente la disponibilità della certificazione da parte di un’altra società appartenente al medesimo gruppo societario del candidato. Nel caso in cui si debba far ricorso all’istituto dell’avvalimento, si prega di confermare se il contratto di avvalimento debba essere prodotto in fase di gara o se possa essere trasmesso alla Stazione appaltante alla data della effettiva assunzione del servizio di gioco.
RISPOSTA – Si chiarisce che l’istituto dell’avvalimento è utilizzabile anche per i requisiti inerenti al possesso delle certificazioni UNI EN ISO di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative. Infatti, depone in tal senso, non solo la giurisprudenza (anche più recente) ma anche i principi eurounitari volti a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche e la stessa lettera del bando che, al capitolo 8, esclude espressamente la possibilità di avvalimento solamente per i requisiti di ordine generale. Il requisito relativo al possesso delle certificazioni UNI EN ISO di cui al paragrafo 9.1. delle regole amministrative, può essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’avvalimento e non è sufficiente la sola disponibilità della certificazione da parte di un’altra società appartenente al medesimo gruppo societario del candidato.
Il contratto di avvalimento deve essere prodotto in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e il requisito deve essere mantenuto per l’intera durata della concessione. La mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione e che tale circostanza sia comprovabile con data certa, è sanabile, mediante soccorso istruttorio.
– in caso di aggiudicazione della concessione per cui è presentata domanda, possa essere immediatamente utilizzato nella formulazione fornita, senza necessità di rilascio di autorizzazioni al suo impiego da parte di codesta Agenzia.
RISPOSTA: Il contratto di conto di gioco può essere accluso alla documentazione amministrativa nella medesima formulazione degli atti di gara; ne consegue che, in mancanza di modifiche o integrazioni, non è necessaria alcuna motivazione di cui al capitolo 9.7 delle Regole Amministrative. In caso di aggiudicazione, il contratto, nel testo di cui agli atti di gara, può essere immediatamente utilizzato, senza necessità di autorizzazione da parte dell’Agenzia
RISPOSTA – Si conferma che i soggetti titolari di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 non sono soggetti a tale obbligo per l’anno in corso. Lo stesso si applicherà agli aggiudicatari della procedura in argomento.
– La sessione utente termina nei seguenti casi:
– se il giocatore notifica al sistema del concessionario la conclusione della sessione utente;
– in caso di superamento del limite di time-out;
– se esistono condizioni determinate dal concessionario e documentate che richiedono la conclusione della sessione utente;
– in caso di chiusura forzata del sito o delle App.
– Schema di contratto di conto di gioco – Articolo 5 Gestione del conto di gioco, “20. Il Concessionario conserva il dettaglio analitico dei movimenti inerenti al conto di gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo di dieci anni. Tali informazioni sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Concessionario secondo le modalità pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa”. La tipologia delle informazioni che sono a disposizione del Cliente e i termini temporali per la richiesta delle stesse è individuata nello Schema di contratto di conto di gioco, al comma 20 dell’articolo 5 e nelle premesse, alla lettera H oltre che al capitolo 9 delle Regole Tecniche.
Nello Schema di Convenzione, all’articolo 20, “Misure di tutela e protezione del giocatore” – al comma 1 sono individuati i criteri che devono informare gli strumenti tecnici, tecnologici e informatici predisposti a tutela e protezione del giocatore, al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico;
– al comma 3, fermo restando il rispetto dei criteri definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sono individuate le misure minime in materia di gioco responsabile che il concessionario è tenuto a adottare nelle specifiche policy di gioco responsabile.
– individuazione di criteri specifici cui il candidato debba riferirsi ai fini del setting delle misure di autolimitazione e di limitazione in considerazione;
– se tali parametri, in assenza di specifiche individuate da Codesta Spettabile Agenzia, debbano essere identificati dal candidato e, in tal caso, se la ratio delle misure di autolimitazioni e limitazione da esso pianificate debba essere esplicata nella policy di gioco responsabile del medesimo candidato e, pertanto, divengano oggetto di valutazione ed assegnazione di punteggio ai fini della assegnazione del titolo concessorio.
RISPOSTA: Le risposte ai quesiti sub a), b), c) e d) si possono desumere dalla lettura congiunta dello Schema di Convenzione (articolo 20 – Misure di tutela e protezione del giocatore), dello Schema di contratto di conto di gioco e delle Regole Tecniche (parte seconda – requisiti tecnici 1. sistema del concessionario, 4. applicazione di gioco e 9. sistema dei conti di gioco del concessionario).
Sub a) – le misure di autolimitazione e di limitazione sono correlate e concorrenti; sono fissate dal concessionario e/o indicate dal giocatore, nel momento in cui ciascuno dei due svolge le azioni che la disciplina gli assegna. Quindi, il conto di gioco è attivato solo a seguito dell’avvenuta conferma da parte del giocatore dei parametri di autolimitazione del gioco. In fase di prima attivazione del conto di gioco presso un concessionario, è la disciplina stessa che fissa i limiti: un tempo non superiore a tre ore giornaliere (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), una spesa non superiore a cento euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati) e un importo di ricariche non superiore a duecento euro al giorno.
Se il conto di gioco è intestato a un giocatore con età compresa fra i 18 e i 24 anni, in fase di prima attivazione, i limiti massimi di ricarica sono non superiori a cinquanta euro al giorno, i limiti massimi di tempo sono non superiori a due ore al giorno (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente) e la spesa è non superiore a 50 euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati). Quindi, dati i limiti obbligatori nella fase di prima attivazione, l’espressione del giocatore che indica i termini di tempo e spesa per l’autolimitazione realizza la correlazione in argomento. In caso di superamento dei limiti impostati dal giocatore deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia impedita qualsiasi attività di gioco in tutte le sessioni utente attive. In caso di autoesclusione da parte del giocatore, i valori di autolimitazione al gioco, impostati dal giocatore, devono rimanere validi anche in caso di successiva revoca dell’autoesclusione. L’alert di cui il sistema del concessionario deve prevedere l’attivazione, per il limite di 100 euro per sessione e/o di 1 ora di gioco come soglia massima per l’attivazione dell’alert stesso è valido sempre, anche nei giorni successivi al giorno di registrazione.
Sub b) il concetto di migliori pratiche internazionali è mutuato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: Art. 15. Misure di tutela e protezione del giocatore
Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:
– presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;
– presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall’Agenzia;
Viene lasciata alla discrezionalità del concessionario di stabilire limitazioni basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, tenendo conto della sua età e dei suoi comportamenti di gioco; a tal fine, il concessionario attingerà agli esempi di cui si può acquisire conoscenza a livello internazionale e già applicati nel settore del gioco. Le scelte del concessionario saranno sottoposte all’approvazione dell’Agenzia.
Sub c) e d) – le indicazioni richieste, relativamente alle misure minime da applicare e ai criteri cui informare gli strumenti tecnici e tecnologici, possono essere desunte dall’articolo 15 del Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e dal paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative.
Appare anche chiaro che la ratio delle misure di autolimitazioni e limitazione pianificate dal candidato debba essere esplicitata nella policy di gioco responsabile del medesimo candidato e, pertanto, le stesse misure divengano oggetto di valutazione ed assegnazione di punteggio ai fini della aggiudicazione del titolo concessorio.
– in caso di apertura di un nuovo conto di gioco con più Concessionari, quale debba essere considerata l’attività di prima attivazione e quali gli strumenti che i singoli concessionari avranno a disposizione per verificare, al momento della registrazione di un nuovo utente ed in tempo reale, se tale soggetto sia già inserito nelle anagrafiche dei conti di gioco di cui ADM dispone e, pertanto, non sia considerabile come caso di “prima attivazione”.
RISPOSTA: Il giocatore può aprire un solo conto di gioco con ciascun concessionario. Per prima attivazione deve intendersi l’attivazione del conto di gioco presso un concessionario. Ciascun concessionario ha contezza dei propri conti di gioco e solo in relazione ai propri clienti può individuare il momento di prima attivazione.
– a cosa debba essere riferita la “durata” di cui si dovrebbe dare indicazione;
– se tali reportistiche debbano essere inserite in una specifica sezione del sito o delle App e se debbano essere riferite al mese solare precedentemente rispetto a quello in corso al momento della consultazione.
RISPOSTA: Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda – Requisiti Tecnici 7. Sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o app) leggiamo che Sul sito e sulle App deve essere sempre disponibile, per ciascun gioco di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa e il bingo a distanza, l’informazione a consuntivo relativa a periodi di tempo di durata pari a ciascun mese del calendario, dell’ammontare assegnato in vincite ai giocatori rapportato alla raccolta. Nel sito e nelle App, quindi, con riferimento ai giochi suddetti, relativamente all’ultimo mese concluso, il concessionario esporrà, la percentuale della raccolta restituita in vincite ai giocatori.
– una lista di tutti i conti di gioco, a una certa data impostabile tramite lo strumento di reporting, in cui uno o più ricariche, prelievi o vincite del giocatore abbiano superato un certo limite. Il limite dovrà essere rapportato alle singole transazioni, come pure per l’insieme delle transazioni, per un periodo di tempo definito dall’utente (utente=colui che richiede il report).
PressGiochi
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