ADM risponde a nuovi quesiti in merito al bando di gara per la concessione di gioco online
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a 16 nuovi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.
ADM torna nuovamente a rispondere ad alcuni quesiti presentati dagli operatori, affrontando diversi temi tra cui il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, il piano di investimenti, la garanzia provvisoria, le dichiarazioni sostitutive.
Di seguito si riporta il testo integrale.
RISPOSTA – Fermo restando l’obbligo di proprietà del dominio internet è consentito che il sito sia realizzato da soggetti terzi purché la proprietà del sito sia riscontrabile, quantomeno, attraverso loghi, brand, marchi e contenuti di proprietà del concessionario.
ed in cui la somma degli addetti riferiti all’RTI risulti, comunque, inferiore alle 50 unità, la “Relazione di genere” di cui al punto 7.3.2, lettera b, deve essere:
-opzione 1 – presentata, al pari delle altre Relazioni previste dal punto 7.3 delle Regole Amministrative, dal Raggruppamento nel suo complesso e firmata dal
-opzione 2 – presentata a nome dell’impresa con un numero di addetti compresi tra 15 e 50 e firmata dal responsabile legale di quest’ultima;
-altre opzioni non considerate.
Inoltre, si chiede di conoscere a quale periodo debba far riferimento tale relazione (es. ultimi 12 mesi, ultimo esercizio solare concluso, ecc.).
RISPOSTA – Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e, pertanto, è valida l’opzione 1. Si ritiene che il periodo di riferimento della relazione di genere debba essere l’anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di partecipazione alla procedura in argomento, in modo da consentire la presentazione di una situazione il più possibile prossima all’inizio effettivo della concessione.
RISPOSTA – La risposta è condizionata dalla forma giuridica della società straniera con sede extra UE (UK) di cui il candidato si avvale per il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale.
Le società di capitali dimostrano il possesso del requisito mediante la presentazione di bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
Le società con un diverso modello organizzativo dimostrano il possesso del requisito mediante la presentazione della dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità.
RISPOSTA – Considerato che il requisito deve essere assolto dal concessionario entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione e che i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione in forma associata devono costituirsi in società di capitali prima della stipula della convenzione di concessione, si rappresenta che sarà la società di capitali concessionaria che dovrà essere in possesso, nei termini anzidetti, delle certificazioni previste dal punto 9.1.2 delle regole amministrative e che, pertanto, allo stato, tale dubbio, per i soggetti che partecipano in forma associata, non riveste importanza.
-recante gli importi degli investimenti previsti per il primo biennio di concessione, con partita indicazione di quelli afferenti all’anno “1” e quelli afferenti all’anno “2”.
RISPOSTA – Si ritiene preferibile, per i primi due anni del piano di investimenti, avere un piano che dettagli per il singolo anno la ripartizione degli investimenti. L’eventuale scelta diversa non inficia, comunque, il piano di investimenti.
-UNI EN ISO 27001:2024
siano sufficienti per l’applicazione della riduzione della garanzia provvisoria. Si chiede di confermare quindi la correttezza dell’importo da garantire, pari a € 420.000.
RISPOSTA – Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento:
a)del 30 per cento in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b)del 50 per cento in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lettera a;
c)del 20 per cento in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, di cui all’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b).
Si rappresenta che la certificazione UNI EN ISO 26000:2020 in materia di responsabilità sociale non è annoverata nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, pertanto, non dà luogo ad alcuna riduzione dell’importo della garanzia provvisoria.
Si fa, inoltre, presente che la certificazione UNI ESO EN 9001, presente nella serie UNI CEI ISO 9000 e nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può essere presentata per richiedere la riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia o, in alternativa, la riduzione del 20 per cento ma non per entrambe.
In caso di partecipazione in forma associata, per la riduzione della garanzia provvisoria vale quanto stabilito dal paragrafo 10.2 delle regole amministrative.
La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 14 relativa ai conviventi e al coniuge non separato deve essere resa d ciascun soggetto obbligato.
Per ogni dichiarazione deve essere utilizzato l’apposito modello.
c)il possesso delle condizioni per la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria (art. 10.2)
d)il pagamento del contributo ANAC (art. 11)
L’art. 7, quarto periodo, delle regole amministrative riporta: “Il candidato è tenuto ad inserire nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di ADM e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”; e sembra pertanto disporre il caricamento di tutti i documenti riguardanti i requisiti dell’articolo 7 stesso.
Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire se devono essere caricati sul FVOE da parte del candidato:
a)soltanto i documenti di comprova specificati al primo precedente allinea oppure
b)i documenti di comprova specificati al primo allinea e tutti i documenti riguardanti i requisiti dell’art. 7 delle regole amministrative; oppure
c)soltanto i documenti che comprovano quanto dichiarato dal candidato nel DGUE; oppure
d)una diversa selezione dei documenti richiesti per la partecipazione al bando, che in tal caso si chiede di specificare; oppure
e)tutti i documenti che: non sono già presenti nel fascicolo, non sono già in possesso di ADM e non possono essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima, che possono eventualmente coincidere con la totalità dei documenti richiesti per la partecipazione al bando (da caricare sulle buste sul sito di CONSIP);
Si chiede in ogni caso di elencare il dettaglio dei documenti che devono essere caricati.
Si chiede, infine, di confermare che, con riferimento ai requisiti per i quali i documenti di prova sono costituiti o, in ogni caso, sostituiti una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, in tal caso il concessionario caricherà tale dichiarazione sul FVOE.
c)titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti dello Stato dello Spazio economico europeo per l’attività di gestione e raccolta dei giochi, anche a distanza;
d)documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 7.2 delle regole amministrative;
e)la documentazione a garanzia del possesso dei requisiti di cui all’art. 7.3.2 delle regole amministrative;
f)la documentazione prevista per la comprova dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all’art. 9.1, co. 1 delle regole amministrative;
g)la documentazione a comprova del possesso delle certificazioni di cui all’art. 9.1, co. 2 delle regole amministrative, se già disponibili;
h)la garanzia provvisoria, di cui all’art. 10 delle regole amministrative;
i)la documentazione a supporto della riduzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 10.2 delle regole amministrative;
j)ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’autorità nazionale anticorruzione, previsto all’art. 11 delle regole amministrative.
Si chiede di integrare la lista che precede laddove vi fossero documenti ulteriori non menzionati.
RISPOSTA – Si chiarisce che il dettaglio dei documenti da inserire nel FVOE, nonché nelle “Buste” presenti nella piattaforma Consip è elencato, oltre che nelle Regole Amministrative, anche nella domanda di partecipazione. Lo stesso principio vale anche per le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R n. 445/2000.
-“il sistema dei conti di gioco del concessionario si intende gestito in modo univoco dal concessionario solo se le informazioni in esso contenute siano riferibili esclusivamente al concessionario stesso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo non sono consentite strutture dati contenenti dati riferibili a più concessionari.”.
Si chiede:
– se è consentito che il sistema dei conti di gioco del concessionario sia realizzato utilizzando uno stesso schema di database comune ad altri concessionari, all’interno dello stesso database / struttura dati, adottando modalità che garantiscono la separazione logica dei dati tra differenti concessionari, in modo tale che i dati stessi sono riferibili univocamente e in modo certo al singolo concessionario (ed è, cioè, escluso che lo stesso dato siano riferibile a più concessionari); oppure
– se è obbligatorio che il sistema dei conti di gioco del concessionario sia realizzato utilizzando uno schema di database dedicato contenente i dati riguardanti il singolo concessionario, all’interno di uno stesso database comune a più concessionari, garantendo la separazione logica dei dati tra differenti concessionari in modo tale che i dati stessi sono riferibili univocamente e in modo certo al singolo concessionario; oppure
-se è obbligatorio che il sistema dei conti di gioco del concessionario sia realizzato utilizzando un database dedicato, il quale contiene dati riguardanti il singolo concessionario, ancorché tale database ed il sistema del concessionario complessivo possa essere installato nello stesso server che ospita il database dedicato ed il sistema dei conti di gioco di altri concessionari, anche nel caso in cui non si utilizzino soluzioni e-cloud per l’ospitalità delle infrastrutture.
RISPOSTA – Sono alternativamente valide la seconda e la terza opzione.
RISPOSTA – Le Regole amministrative non indicano un formato specifico per la firma digitale, specificando, unicamente, al capitolo 2.2., lettera c), le caratteristiche del certificato di firma digitale che deve essere in possesso del legale rappresentante del candidato.
-L’assenza di difficoltà rappresentate dai medesimi prestatori di servizi fiduciari a procedere con l’adeguamento agli standard europei predetti di indirizzi di posta elettronica certificata di titolarità del legale rappresentante persona fisica di un soggetto con sede nello Spazio Economico Europeo, in quanto muniti di codice fiscale italiano e di uno dei seguenti metodi di riconoscimento digitale: firma digitale/SPID/CIE ai sensi del D.lgs. 82/2005.
-Le molteplici difficoltà nell’ottenimento, come alternativa, di un servizio di recapito elettronico certificato qualificato in piena conformità con l’art. 44 Regolamento eIDAS negli altri Stati Membri in ragione delle diverse tempistiche di implementazione e delle normative in costante aggiornamento.
Si richiede, quindi, di confermare che il requisito di cui all’art. 2.2 lett. b) delle regole amministrative possa essere adempiuto anche da parte di candidati con sede nello Spazio Economico Europeo tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata adeguata agli standard europei predetti, di titolarità del legale rappresentante persona fisica (ovvero, nel caso in cui il legale rappresentante sia una società, del suo procuratore persona fisica) in quanto muniti di codice fiscale italiano e di uno dei seguenti metodi di riconoscimento digitale: firma digitale/SPID/CIE ai sensi del D.lgs. 82/2005.
RISPOSTA – In caso di partecipazione di un operatore avente sede nello Spazio Economico Europeo che non riesca a dotarsi di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS adeguato allo standard europeo recepito dall’AGID, indicato nelle specifiche ETSI EN 319 532-4, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura di affidamento, salvaguardando la necessità di sicurezza e certezza collegata al requisito richiesto, si conferma che può essere utilizzato “l’indirizzo di posta elettronica certificata adeguata agli standard europei predetti, di titolarità del legale rappresentante persona fisica (ovvero, nel caso in cui il legale rappresentante sia una società, del suo procuratore persona fisica) in quanto muniti di codice fiscale italiano e di uno dei seguenti metodi di riconoscimento digitale: firma digitale/SPID/CIE ai sensi del D.lgs. 82/2005” accompagnato da una dichiarazione in cui la società conferma che l’indirizzo intestato al legale rappresentante o al suo procuratore è utilizzato, temporaneamente, come domicilio digitale del candidato, richiedendo che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni ufficiali inerenti alla procedura di gara e impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica che possa in qualunque modo inficiare la validità del predetto indirizzo.
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