L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a 37 nuovi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online. Con
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a 37 nuovi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.
Con le nuove FAQ, ADM tocca diversi temi tra cui le regole amministrative e le regole tecniche, le misure in materia di gioco responsabile, la solidità patrimoniale e l’adeguamento tecnologico.
Di seguito riportato il testo integrale.
In tal senso si richiede di esplicitare se la certificazione prevista dal punto 6.1.5 b delle regole amministrative deve contenere l’attestazione della copertura delle quote obbligatorie per entrambe le categorie individuate nella Legge 68/99:
art. 1 disabili/invalidi (persone con disabilità e/o con invalidità civile di grado superiore al 45%; invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; non vedenti e sordomuti; invalidi di guerra; invalidi civili di guerra e invalidi per servizio);
art. 18 Categorie Protette (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio; profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81).
RISPOSTA – L’obbligo di assunzione per le aziende con almeno 15 dipendenti riguarda sia i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sia le categorie protette di cui al successivo articolo 18 della medesima legge, in misura variabile a seconda del numero degli occupati. La dichiarazione deve attestare che il candidato è in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
RISPOSTA – Si conferma. Il candidato potrà, quindi, operare per i primi 6 mesi della concessione anche attraverso l’utilizzo delle regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, compatibili con le previsioni di legge.
RISPOSTA –. La documentazione di carattere speciale di cui al punto 7 delle regole amministrative (e.g. asseverazione del soggetto terzo indipendente) va inserita nella busta tecnica come previsto dal paragrafo 15 delle suddette regole. Si precisa che nel modello di domanda di partecipazione viene specificato dove inserire i relativi documenti richiesti. Tale documentazione deve essere caricata entro il termine per la presentazione dell’offerta.
RISPOSTA – Il requisito di cui al punto 7.2. delle regole amministrative è unico e non può essere scisso, in quanto il candidato deve essere in possesso di “adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell’esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza […] sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività non inferiori alla somma di tre milioni di euro […]” Non è possibile, pertanto, avvalersi della sola parte relativa ai ricavi, in quanto tali ricavi sono rivenienti dall’attività di gioco svolto sulla base di efficace titolo abilitativo.
– nel caso in cui il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione della domanda non sia stato ancora approvato prima della presentazione di detta domanda, sia possibile presentare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa alternativamente dal Collegio Sindacale ovvero dalla società incaricata della revisione del bilancio;
– qualora uno dei due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda sia sufficiente per il candidato a soddisfare il requisito “dei ricavi complessivi non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda”, tale requisito possa essere comprovato anche solo per tale esercizio in luogo di due esercizi;
– qualora il candidato sia già concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la raccolta di giochi pubblici a distanza, il requisito “dei ricavi complessivi non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda” possa essere comprovato anche attraverso le stampe dell’Area Riservata al concessionario del sito dell’ADM, nel caso in cui il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione della domanda non sia ancora stato approvato.
RISPOSTA – Riguardo i quesiti di cui ai punti a. e b. la risposta è affermativa. Relativamente al punto c., la risposta è negativa atteso che i dati che possono essere estratti dall’Area Riservata ai concessionari non si riferiscono ai ricavi complessivi della società concessionaria, bensì alla movimentazione del gioco.
Con riferimento a tutte e tre le citate previsioni, si chiede di voler chiarire: se il soggetto terzo indipendente possa essere indifferentemente una persona fisica e/o giuridica; a quale categoria di soggetti debba eventualmente appartenere e/o quali requisiti debba possedere detto soggetto, affinché l’asseverazione della relazione tecnica sia valida ai fini della procedura.
RISPOSTA – Si chiarisce che riguardo il soggetto persona fisica e/o giuridica, la risposta è affermativa. È ritenuto idoneo un “soggetto indipendente”, ossia, una società specializzata o un professionista nel settore, terzi rispetto all’Agenzia e al candidato e che non abbiano con quest’ultimo alcun collegamento societario, che attestino il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione. In ogni caso, si precisa che le competenze del “soggetto indipendente” devono essere dimostrate tramite curriculum, iscrizione all’albo, accreditamento presso un organismo di certificazione o modalità similari.
RISPOSTA – Per il possesso dei suddetti requisiti non si specifica un riferimento temporale, ma, si ribadisce, i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e devono essere mantenuti per l’intera durata della concessione
– l’art. 15, par. 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 41/2024 nonché l’art. 20, par. 1, lett. f) dello schema di convenzione prevedono “l’attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocator desiderosi di assumere comportamento di gioco responsabile”; e
– l’art. 7.3. 1., lett. d) delle regole amministrative prevede il possesso di parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile, tra cui: lo “sviluppo di sistemi di interazione con il giocatore che evidenzia possibili rischi da gioco patologico, attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e la prevenzione del gioco patologico e descrizione della formazione da mettere in atto per gli operatori dei call center di contatto con i giocatori;”
Si chiede se gli obblighi previsti dalle norme sopra richiamate saranno considerati soddisfatti attraverso l’esistenza dei canali di contatto e sistemi di interazione con il giocatore seguenti:
– canali di contatto per la divulgazione del gioco responsabile, la prevenzione del gioco patologico e l’informazione del giocatore desideroso di assumere comportamenti di gioco responsabile, ai quali il giocatore può accedere direttamente di sua iniziativa, disponibili continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, costituiti da sistemi di interazione mail e live chat nonché library registrate di informazione e divulgazione, accessibili sul sistema di presentazione dell’offerta di gioco;
– canali di contatto di interazione diretta con il giocatore, attivata in relazione alle valutazioni di rischio di gioco patologico ed anche alle iniziative di interazione del giocatore sugli altri canali di contatto, su iniziativa del personale del concessionario, operativo per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, qualificato in materia di gioco responsabile e dedicato all’esercizio delle funzioni di monitoraggio ed intervento sui giocatori che evidenziano possibili rischi da gioco patologico.
RISPOSTA – Le misure indicate rientrano sicuramente fra le misure in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle regole amministrative.
RISPOSTA – Non vi è perfetto parallelismo fra le due disposizioni, per cui i termini “perdita di denaro” non è immediatamente riconducibile alle limitazioni in termini di ricarica. Le definizioni di “spesa” e “perdita di denaro” sono indicate nelle regole tecniche, Parte seconda – Requisiti Tecnici punto 1 Sistema del concessionario, (pagina 13 terz’ultimo paragrafo).
– in caso di presentazione dei certificati ISO gli stessi dovranno essere detenuti entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione;
– in caso invece di ricorso all’istituto dell’avvalimento i relativi contratti dovranno essere prodotti in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione (31 maggio 2025);
non sia frutto di un mero refuso ed in caso di risposta negativa se sia possibile avere visibilità delle motivazioni poste alla base dello sfalsamento temporale introdotto con la FAQ di cui sopra.
RISPOSTA – L’interpretazione fornita è errata. Al momento della presentazione della domanda deve essere prodotto il contratto di avvalimento con l’operatore che apporterà, a tempo debito, la certificazione richiesta, qualora già non disponibile.
RISPOSTA – Come riportato nella FAQ richiamata, “la società deve essere certificata nel suo complesso”.
RISPOSTA – La domanda di partecipazione è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”. La garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente dall’istituto emittente e dal candidato deve essere presentata al momento della domanda e inserita nella busta amministrativa, come specificato nel paragrafo 14 delle regole amministrative.
RISPOSTA – Si conferma quanto stabilito al paragrafo 10 delle regole amministrative; nel caso in cui l’istituto emittente non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella delibera ANAC ivi indicata, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui ADM potrà inviare la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, il candidato acquisisce l’impegno dell’istituto emittente a riscontrare le richieste pervenute da ADM nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le modalità con cui avverrà il riscontro di autenticità e veridicità non sono oggetto delle regole amministrative.
– di confermare che la “Response.xml” del DGUE deve essere sottoscritta digitalmente dal candidato in XADES;
– fermo restando che la “Response.xml” del candidato deve essere sottoscritta digitalmente dal responsabile legale dello stesso, di confermare che, in caso di avvalimento, la “Response.xml” dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritta digitalmente in XADES dal legale rappresentante della impresa ausiliaria.
Riguardo alle informazioni che devono essere riportate nelle diverse sezioni del “Request.xml” del DGUE, con riferimento alla Parte II, sezione A), si chiede di di confermare che la presente procedura di gara non è un “appalto riservato”; Riguardo alla voce “Registrazione in elenchi ufficiali” si chiede di
– confermare che deve essere valorizzato necessariamente il “NO” in quanto ci si riferisce all’Anagrafe degli Operatori Economici di cui all’art. 31 D.lgs. 36/2023 non ancora operativa; in caso contrario, si chiede di chiarire, anche attraverso esempi, a quali elenchi ufficiali ci si riferisca;
– chiarire se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;
Riguardo alla voce “Forma di partecipazione”, si chiede di chiarire se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;
Con riferimento alla Parte II, sezione C), si chiede di chiarire, riguardo alla voce “Imprese Ausiliarie – Attività svolta (per questa specifica procedura)”, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante, oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;
Con riferimento alla Parte III, sezione B), si chiede di chiarire, riguardo sia alla voce “Pagamento di imposte” sia alla voce “Pagamento di contributi previdenziali”, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;
Con riferimento alla Parte III, sezione C), si chiede di:
– specificare, riguardo alla voce “Violazione di obblighi in materia ambientale” ed alla voce “Violazione di obblighi in materia di diritto sociale”, quali siano i riferimenti legislativi nazionali e/o europei applicabili
confermare, riguardo alle voci “Fallimento”, “Liquidazione coatta” e “Concordato preventivo”, per le quali la “Request.xml” chiede al candidato di dichiarare se “Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE”, se la documentazione riguardante l’eventuale “Fallimento”, “Liquidazione coatta” e “Concordato preventivo” è disponibile gratuitamente per le autorità italiane/europee presso una banca dati accessibile elettronicamente dello Stato membro di appartenenza del candidato;
Con riferimento alla Parte III, sezione D), si chiede di chiarire, riguardo a tutti e 6 i punti ivi elencati, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;
Con riferimento alla Parte IV, sezione A), si chiede di chiarire, riguardo a tutti e 6 i punti ivi elencati, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;
Con riferimento alla Parte IV, sezione B), si chiede di chiarire, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) , oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;
Con riferimento alla Parte V, – Riduzione del numero di candidati qualificati si chiede di:
– confermare che la procedura di gara non prevede una “Riduzione del numero dei candidati qualificati”;
-chiarire a quali informazioni ci si riferisce con l’espressione “Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?”.
RISPOSTA – Le informazioni relative alla corretta compilazione del file “Response.xml” del DGUE sono reperibili al seguente link Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
– il candidato deve comprovare il requisito del conseguimento di “ricavi complessivi” “non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti negli ultimi due esercizi anteriormente alla data di presentazione della domanda”;
– la comprova del requisito deve essere fornita dal candidato società di capitali “mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”;
– a seconda delle circostanze, l’esercizio annuale relativo all’anno solare 2024 potrebbe essere non ancora stato chiuso e pertanto il candidato avrebbe in tal caso diritto di comprovare il requisito con i bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023;
-in ogni caso, il candidato potrebbe, avendone facoltà, comprovare il requisito attraverso la presentazione del solo bilancio relativo all’anno 2022 oppure al solo anno 2023;
tuttavia, i campi: “Data di inizio” e “Data di fine” sul DGUE risultano precompilati e non modificabili nella “Request.xml” riportando rispettivamente le date: “2023-01-01” e “2024-12-31”, che potrebbero però non corrispondere alla data di inizio e di fine della documentazione legittimamente prodotta dal candidato per la comprova del suddetto requisito;
ciò premesso, si chiede di:
– confermare che il candidato potrà legittimamente soddisfare il requisito presentando valida documentazione, conforme alle istruzioni delle regole amministrative, anche a prescindere da quanto presente nei campi “Data di inizio” e “Data di fine”; ad esempio: i bilanci degli esercizi 2022 e 2023, oppure quello del solo anno 2023 oppure anche il solo bilancio di esercizio del 2022;
– confermare che in ogni caso, il candidato dovrà riportare nel campo: “valore del requisito” l’importo riportato nei documenti di comprova presentati, a prescindere dalle date precompilate e non modificabili indicate nel DGUE; ad esempio, qualora abbia ritenuto di presentare il bilancio del solo esercizio 2022 oppure quello del solo esercizio 2023, l’importo dei ricavi conseguiti, rispettivamente, nel solo esercizio 2022 oppure 2023, indicato del bilancio.
RISPOSTA – Si conferma.
Le regole tecniche (paragrafo 9, primo periodo) ugualmente prevedono una autolimitazione rispetto all’ importo di ricariche superiore “a duecento euro al giorno”.
Tuttavia, il paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative al punto d. romanino vii. prevede che: “messa a disposizione del giocatore di meccanismi di autolimitazione, obbligatori e preliminari all’attivazione del conto di gioco, non superiori, in sede di prima attivazione, a n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa, euro 200 di ricarica mensile”. Si chiede di voler confermare che il meccanismo di autolimitazione da mettere a disposizione del giocatore in sede di prima attivazione, secondo quanto previsto nello Schema di Convenzione e nelle Regole tecniche ed anche in ossequio ad un principio di ragionevolezza e proporzionalità, deve prevedere un limite di ricarica di 200 euro al giorno.
RISPOSTA – Si conferma che i meccanismi di autolimitazione da mettere a disposizione del giocatore in sede di prima attivazione del conto di gioco, riguardano il limite di n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa ed euro 200 di ricarica al giorno. Pertanto, quanto indicato al paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative punto d. vii è da considerarsi mero refuso.
– per “patrimonio” (riferito alla società controllante) si debba intendere il totale attivo dello stato patrimoniale o il patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato; -per “capitale” (riferito invece alla società controllata concessionaria) si debba intendere il capitale sociale o il patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato.
RISPOSTA – Per patrimonio si intende il patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ovvero la differenza tra attività e passività; per capitale si intende il capitale proprio ovvero il valore del conferimento dei soci (capitale d’apporto e capitale di risparmio al netto di perdite d’esercizi precedenti). Si fa riferimento al modello di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.
RISPOSTA – Le certificazioni previste dall’articolo 9.1 comma 2 delle regole amministrative, tra cui la certificazione UNI EN ISO 270001:2024, devono essere possedute dal candidato che partecipa alla procedura di selezione. Pertanto, atteso che la certificazione suindicata è stata rilasciata al fornitore per l’erogazione dei servizi, non si ritiene sufficiente la presentazione della stessa da parte del candidato per l’assolvimento di quanto richiesto.
RISPOSTA – Si chiarisce che tutti i candidati, compresi quelli già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, dovranno versare quattro milioni di euro all’atto dell’aggiudicazione e i restanti tre milioni di euro all’atto dell’effettiva assunzione del servizio di gioco, intendendosi per effettiva assunzione del servizio di gioco il momento in cui il sistema di gioco è pronto per la raccolta, anche se rispondente alle vecchie regole tecniche. Si precisa, inoltre, che, qualora il concessionario già titolare di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici aggiudicatario della procedura di gara in questione prosegua la raccolta senza interruzione, la somma andrà versata al momento in cui la nuova concessione assume efficacia.
RISPOSTA – Per “adeguamento tecnologico” deve intendersi l’aggiornamento e l’adeguamento alle più recenti tecnologie degli apparati utilizzati dal concessionario. Tale adeguamento potrà interessare, a titolo esemplificativo: il sistema del concessionario, ivi inclusi i suoi componenti; la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni; la sicurezza delle apparecchiature tecnologiche. Modifiche organizzative possono essere implementate, a solo titolo di esempio, qualora si introducano adeguamenti tecnologici che abbiano impatto sulle “politiche di sicurezza” adottate per il personale.
Si chiede se, in base alla citata disposizione, possa essere considerata corretta a titolo esemplificativo, la seguente sequenza: (i) il concessionario deve presentare, prima del 30.11.2028, la proposta degli ulteriori investimenti che intende porre in essere, in una misura pari allo 0,03% della raccolta media di tutti i concessionari relativa all’anno 2027; (ii) tali investimenti, una volta autorizzati dall’ADM entro il 30.11.2028, dovranno poi essere effettivamente realizzati nel corso del 2029; (iii) la relazione preordinata a documentare l’effettiva realizzazione degli investimenti realizzati nel corso del 2029 dovrà essere presentata entro il 28.02.2030
RISPOSTA – La risposta è affermativa con la precisazione che gli investimenti da effettuarsi possono essere autorizzati da ADM su proposta del concessionario o possono essere individuati autonomamente da ADM.
RISPOSTA – Il testo è la riproposizione integrale di quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera d) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Per divieto di frazionamento, deve intendersi un conto di gioco che abbia un unico saldo ed un’unica contabilizzazione delle giocate, senza alcuna distinzione fra le diverse tipologie di gioco.
RISPOSTA – La risposta è affermativa.
– si chiede: di confermare che per “sessione utente” si debba intendere “sessione di gioco”; in caso di mancata conferma,
-si chiede di voler chiarire cosa si deve intendere per “sessione utente”;
-di chiarire cosa si debba intendere per “soglia di tempo”.
RISPOSTA – Si chiarisce che la sessione utente inizia con il login del giocatore e termina nei casi previsti nelle regole tecniche, parte seconda – requisiti tecnici 1. sistema del concessionario: “La sessione utente termina nei seguenti casi:
– se il giocatore notifica al sistema del concessionario la conclusione della sessione utente;
-in caso di superamento del limite di time-out;
-se esistono condizioni determinate dal concessionario e documentate che richiedono la conclusione della sessione utente;
-in caso di chiusura forzata del sito o delle App.”
Per tempo si intende il tempo di connessione ossia l’intervallo di tempo trascorso tra il momento in cui il giocatore effettua il login al proprio conto di gioco e la disconnessione, indipendentemente dal dispositivo su cui viene effettuato il login
RISPOSTA – La risposta è affermativa
RISPOSTA – In caso di autoesclusione permanente e successiva chiusura del conto, la revoca dell’autoesclusione può essere fatta esclusivamente dalla persona che ha effettuato l’autoesclusione e, comunque, decorsi almeno nove mesi..
-per “ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco” debba intendersi l’attivazione di nuove famiglie di gioco (es. Scommesse Sportive ad Interazione Diretta tra Giocatori) da parte del concessionario;
-con l’accesso al conto di gioco mediante le modalità indicate, il titolare può intendersi notiziato ed esprime il proprio consenso in ordine all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco. RISPOSTA – La risposta ad entrambi i quesiti è affermativa.
RISPOSTA – L’articolo 8, comma 2, prescrive che il Concessionario debba assicurarsi che il Cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle stesse e averle impostate in relazione al proprio conto di gioco, pertanto, non è sufficiente la mera pubblicazione delle misure su apposita sezione informativa del sito, in quanto non vi è certezza che il Cliente ne abbia preso conoscenza.
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