16 Maggio 2025 - 01:03

Bando giochi online: ADM risponde a nuovi quesiti su gioco responabile, solidità patrimoniale e adeguatamento tecnologico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a 37 nuovi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online. Con

18 Aprile 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a 37 nuovi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.

Con le nuove FAQ, ADM tocca diversi temi tra cui le regole amministrative e le regole tecniche, le misure in materia di gioco responsabile, la solidità patrimoniale e l’adeguamento tecnologico.

Di seguito riportato il testo integrale.

  1. DOMANDA – Considerato che l’art. 17 della Legge 68/1999 stabilisce che: “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione.”

    In tal senso si richiede di esplicitare se la certificazione prevista dal punto 6.1.5 b delle regole amministrative deve contenere l’attestazione della copertura delle quote obbligatorie per entrambe le categorie individuate nella Legge 68/99:

    art. 1 disabili/invalidi (persone con disabilità e/o con invalidità civile di grado superiore al 45%; invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; non vedenti e sordomuti; invalidi di guerra; invalidi civili di guerra e invalidi per servizio);

    art. 18 Categorie Protette (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio; profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81).

    RISPOSTA – L’obbligo di assunzione per le aziende con almeno 15 dipendenti riguarda sia i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sia le categorie protette di cui al successivo articolo 18 della medesima legge, in misura variabile a seconda del numero degli occupati. La dichiarazione deve attestare che il candidato è in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

  2. DOMANDA – In risposta alla FAQ n. 16 pubblicata da codesta Autorità in data 12 marzo 2025, si prega di confermare che, per i candidati già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, l’adeguamento del sistema concessorio alle nuove regole tecniche debba avvenire entro i 6 mesi successivi alla aggiudicazione della convenzione, e non al momento della sottoscrizione della convenzione, considerato che, ai sensi del punto 4.6 delle Regole amministrative “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà”.

    RISPOSTA – Si conferma. Il candidato potrà, quindi, operare per i primi 6 mesi della concessione anche attraverso l’utilizzo delle regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, compatibili con le previsioni di legge.

  3. DOMANDA – Si prega di chiarire se, ai fini della comprova dei requisiti di carattere speciale di cui al punto 7 delle regole amministrative, la relativa documentazione (e.g. asseverazione del soggetto terzo indipendente) vada caricata nella busta amministrativa o nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Nel caso in cui vada caricata nel FVOE, si prega di chiarire se tale documentazione debba essere caricata entro il termine per la presentazione dell’offerta (i.e. 30 maggio 2025), oppure prima di procedere alla stipula della convenzione.

    RISPOSTA –. La documentazione di carattere speciale di cui al punto 7 delle regole amministrative (e.g. asseverazione del soggetto terzo indipendente) va inserita nella busta tecnica come previsto dal paragrafo 15 delle suddette regole. Si precisa che nel modello di domanda di partecipazione viene specificato dove inserire i relativi documenti richiesti. Tale documentazione deve essere caricata entro il termine per la presentazione dell’offerta.

  4. DOMANDA – Con riferimento ai chiarimenti n. 1 e 2 del 20 febbraio 2025 – circa la possibilità di avvalimento al fine di comprovare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria si chiede di confermare che il candidato già in possesso di idoneo titolo abilitativo – e che, in particolare, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, sia titolare di concessione per la raccolta di gioco a distanza rilasciata ai sensi dell’art. 1 comma 935, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 7.2 delle Regole amministrative, relativo al fatturato di 3 milioni di euro negli ultimi due esercizi chiusi, possa avvalersi della propria società controllante e che in tal caso non sia richiesto, anche in capo a quest’ultima, il possesso del titolo abilitativo. Si chiede, pertanto, di confermare che il requisito relativo al fatturato – oggetto dell’avvalimento – possa essere inteso anche come fatturato per servizi connessi alle attività di esercizio, gestione o raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, svolti dalla controllante a favore di una o più società del gruppo che siano in possesso di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento di tale stato.

    RISPOSTA – Il requisito di cui al punto 7.2. delle regole amministrative è unico e non può essere scisso, in quanto il candidato deve essere in possesso di “adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell’esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza […] sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività non inferiori alla somma di tre milioni di euro […]” Non è possibile, pertanto, avvalersi della sola parte relativa ai ricavi, in quanto tali ricavi sono rivenienti dall’attività di gioco svolto sulla base di efficace titolo abilitativo.

  5. DOMANDA – In merito al requisito di capacità economica e finanziaria, indicato al paragrafo 7.2 delle Regole Amministrative, si chiede di confermare che:

    – nel caso in cui il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione della domanda non sia stato ancora approvato prima della presentazione di detta domanda, sia possibile presentare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa alternativamente dal Collegio Sindacale ovvero dalla società incaricata della revisione del bilancio;

    – qualora uno dei due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda sia sufficiente per il candidato a soddisfare il requisito “dei ricavi complessivi non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda”, tale requisito possa essere comprovato anche solo per tale esercizio in luogo di due esercizi;

    – qualora il candidato sia già concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la raccolta di giochi pubblici a distanza, il requisito “dei ricavi complessivi non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda” possa essere comprovato anche attraverso le stampe dell’Area Riservata al concessionario del sito dell’ADM, nel caso in cui il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione della domanda non sia ancora stato approvato.

    RISPOSTA – Riguardo i quesiti di cui ai punti a. e b. la risposta è affermativa. Relativamente al punto c., la risposta è negativa atteso che i dati che possono essere estratti dall’Area Riservata ai concessionari non si riferiscono ai ricavi complessivi della società concessionaria, bensì alla movimentazione del gioco.

  6. DOMANDA – L’articolo 7.3.1. delle Regole Amministrative prevede che: “Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b. e c. da parte del candidato, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente.”. L’articolo 9.1. comma 4 delle Regole Amministrative prevede che: “La concessione ai soggetti di cui al precedente capitolo 5 è rilasciata da ADM all’esito della gara pubblica, subordinatamente al rispetto dei seguenti requisiti e condizioni valevoli per l’intera durata della concessione stabilite dall’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: presentazione di un piano degli investimenti parametrato e ripartito in base al numero di concessioni richieste, come previsto all’articolo 8 della convenzione di concessione, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio”. L’articolo 15 delle Regole Amministrative prevede che: “La relazione tecnica in merito al possesso delle capacità tecnico-infrastrutturali deve essere asseverata da soggetto terzo indipendente e deve descrivere analiticamente le capacità tecniche del candidato che gli consentono di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dalle regole tecniche, come dettagliatamente descritto al punto 7.3.1, lett. a”.

    Con riferimento a tutte e tre le citate previsioni, si chiede di voler chiarire: se il soggetto terzo indipendente possa essere indifferentemente una persona fisica e/o giuridica; a quale categoria di soggetti debba eventualmente appartenere e/o quali requisiti debba possedere detto soggetto, affinché l’asseverazione della relazione tecnica sia valida ai fini della procedura.

    RISPOSTA – Si chiarisce che riguardo il soggetto persona fisica e/o giuridica, la risposta è affermativa. È ritenuto idoneo un “soggetto indipendente”, ossia, una società specializzata o un professionista nel settore, terzi rispetto all’Agenzia e al candidato e che non abbiano con quest’ultimo alcun collegamento societario, che attestino il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione. In ogni caso, si precisa che le competenze del “soggetto indipendente” devono essere dimostrate tramite curriculum, iscrizione all’albo, accreditamento presso un organismo di certificazione o modalità similari.

  7. DOMANDA – Con riferimento al punto 7.3.1 c) delle Regole Amministrative – I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso, per l’intera durata della concessione: di specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro, come ad esempio, l’utilizzo dello smart working, dell’orario di lavoro plurisettimanale, di specifici programmi di assistenza e benefici per le categorie svantaggiate, lo sviluppo di strumenti di welfare aziendale, la presenza di politiche di mobility management e di diversity management. Si richiede se è stato individuato un riferimento temporale o se gli eventuali dati e azioni contenute nella relazione stessa afferiscono esclusivamente al 2024.

    RISPOSTA – Per il possesso dei suddetti requisiti non si specifica un riferimento temporale, ma, si ribadisce, i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e devono essere mantenuti per l’intera durata della concessione

  8. DOMANDA – Con riferimento alle misure da adottare in materia di gioco responsabile si chiede di confermare che – fermo l’obbligo del candidato di produrre nell’ambito della documentazione tecnica la relazione di cui al paragrafo 7.3 lett. d. delle Regole Amministrative attestante l’adozione, già alla data di presentazione della domanda di partecipazione, delle policy di gioco responsabile che comprendano l’attuazione delle misure minime ivi specificate – l’effettiva implementazione tecnica di tutte le misure che saranno descritte in tale relazione nonché di tutte le misure previste ai sensi dell’articolo 20 dello schema di atto di convenzione (Misure di tutela e protezione del giocatore) – dovrà essere garantita entro il termine dei sei mesi successivi alla data di rilascio della concessione, mediante stipula del relativo atto di convenzione, anche per i soggetti ad oggi già titolari di concessione per l’esercizio della raccolta di gioco a distanza, posto che, come già chiarito (vedasi chiarimento n. 16 del 12 marzo 2025) “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà.” RISPOSTA – Si conferma.
  9. DOMANDA – Considerato che, nell’ambito delle forme organizzative che il concessionario deve assumere per prevenire e contrastare il gioco patologico:

    – l’art. 15, par. 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 41/2024 nonché l’art. 20, par. 1, lett. f) dello schema di convenzione prevedono “l’attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocator desiderosi di assumere comportamento di gioco responsabile”; e

    – l’art. 7.3. 1., lett. d) delle regole amministrative prevede il possesso di parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile, tra cui: lo “sviluppo di sistemi di interazione con il giocatore che evidenzia possibili rischi da gioco patologico, attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e la prevenzione del gioco patologico e descrizione della formazione da mettere in atto per gli operatori dei call center di contatto con i giocatori;”

    Si chiede se gli obblighi previsti dalle norme sopra richiamate saranno considerati soddisfatti attraverso l’esistenza dei canali di contatto e sistemi di interazione con il giocatore seguenti:

    – canali di contatto per la divulgazione del gioco responsabile, la prevenzione del gioco patologico e l’informazione del giocatore desideroso di assumere comportamenti di gioco responsabile, ai quali il giocatore può accedere direttamente di sua iniziativa, disponibili continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, costituiti da sistemi di interazione mail e live chat nonché library registrate di informazione e divulgazione, accessibili sul sistema di presentazione dell’offerta di gioco;

    – canali di contatto di interazione diretta con il giocatore, attivata in relazione alle valutazioni di rischio di gioco patologico ed anche alle iniziative di interazione del giocatore sugli altri canali di contatto, su iniziativa del personale del concessionario, operativo per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, qualificato in materia di gioco responsabile e dedicato all’esercizio delle funzioni di monitoraggio ed intervento sui giocatori che evidenziano possibili rischi da gioco patologico.

    RISPOSTA – Le misure indicate rientrano sicuramente fra le misure in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle regole amministrative.

  10. DOMANDA – Il paragrafo 7.3.1 lettera d. romanino vii. delle Regole Amministrative prescrive quanto segue: “I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso, per l’intera durata della concessione: […] d. di parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile. A tal fine, il candidato presenta una dettagliata relazione tecnica con cui rappresenta le proprie policy in materia di gioco responsabile, nel rispetto dei criteri definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e dettagliando l’attuazione delle seguenti misure minime: vii. messa a disposizione del giocatore di meccanismi di autolimitazione, obbligatori e preliminari all’attivazione del conto di gioco, non superiori, in sede di prima attivazione, a n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa, euro 200 di ricarica mensile”. L’articolo 20 comma 1 lettera a. della Convenzione di Concessione invece prevede che: “Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri: a. presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro”. Si prega di voler confermare, viste le puntuali prescrizioni del paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative, che l’art. 20, comma 1, lettera a. dello Schema di Convenzione di Concessione – nella parte in cui prevede misure di autolimitazione al gioco in termini di “perdita di denaro” – abbia inteso riferirsi ai meccanismi di autolimitazione della “ricarica”. In caso di mancata conferma, si chiede di chiarire cosa si debba intendere, in base all’art. 20, co. 1 lett. a. dello Schema di Convenzione, rispettivamente per “spesa” e per “perdita di denaro”.

    RISPOSTA – Non vi è perfetto parallelismo fra le due disposizioni, per cui i termini “perdita di denaro” non è immediatamente riconducibile alle limitazioni in termini di ricarica. Le definizioni di “spesa” e “perdita di denaro” sono indicate nelle regole tecniche, Parte seconda – Requisiti Tecnici punto 1 Sistema del concessionario, (pagina 13 terz’ultimo paragrafo).

  11. DOMANDA – In riferimento al Cap. 9.1.2 delle REGOLE AMMINISTRATIVE e alla richiesta secondo cui “I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti punti 2, 8, 9, devono essere assolti dal concessionario entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione.”, vista anche la risposta n. 21 delle FAQ del 12 marzo 2025, si chiede se, in riferimento ai requisiti di cui al punto 9.1.2 delle Regole Amministrative, l’indicazione (di seguito riportata) di due diverse scadenze temporali rispetto a quella che sembrerebbe essere invece una unica fattispecie:

    – in caso di presentazione dei certificati ISO gli stessi dovranno essere detenuti entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione;

    – in caso invece di ricorso all’istituto dell’avvalimento i relativi contratti dovranno essere prodotti in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione (31 maggio 2025);

    non sia frutto di un mero refuso ed in caso di risposta negativa se sia possibile avere visibilità delle motivazioni poste alla base dello sfalsamento temporale introdotto con la FAQ di cui sopra.

    RISPOSTA – L’interpretazione fornita è errata. Al momento della presentazione della domanda deve essere prodotto il contratto di avvalimento con l’operatore che apporterà, a tempo debito, la certificazione richiesta, qualora già non disponibile.

  12. DOMANDA – Si chiede di confermare quanto espresso nelle FAQ del 31.03.25, alla domanda 11, ossia se possono escludersi dall’ambito di quanto oggetto di certificazioni ISO di cui al punto 9.2 tutte le attività non pertinenti l’esercizio della raccolta di gioco, come ad esempio le attività di ristorazione.

    RISPOSTA – Come riportato nella FAQ richiamata, “la società deve essere certificata nel suo complesso”.

  13. DOMANDA – Si prega di chiarire se, ai fini della comprova dell’avvenuta emissione della garanzia provvisoria di cui al punto 10 delle Regole Amministrative, sia sufficiente caricare nel portale acquistinretepa la copia digitale sottoscritta digitalmente dall’istituto emittente e dal candidato, oppure se sia altresì necessario inviare l’originale presso gli uffici di codesta Autorità in Piazza Mastai 12, Roma

    RISPOSTA – La domanda di partecipazione è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”. La garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente dall’istituto emittente e dal candidato deve essere presentata al momento della domanda e inserita nella busta amministrativa, come specificato nel paragrafo 14 delle regole amministrative.

  14. DOMANDA – Si prega di confermare che, nell’ipotesi in cui l’istituto emittente la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 delle Regole Amministrative non sia dotato di un sito internet avente le caratteristiche richieste da ANAC con la delibera 19 dicembre 2023, n. 606, sia sufficiente – ai fini di effettuare la verifica della garanzia – fornire l’indirizzo PEC dell’istituto emittente. In caso affermativo, si prega di chiarire come avvenga il riscontro di autenticità e veridicità a mezzo PEC.

    RISPOSTA – Si conferma quanto stabilito al paragrafo 10 delle regole amministrative; nel caso in cui l’istituto emittente non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella delibera ANAC ivi indicata, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui ADM potrà inviare la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, il candidato acquisisce l’impegno dell’istituto emittente a riscontrare le richieste pervenute da ADM nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le modalità con cui avverrà il riscontro di autenticità e veridicità non sono oggetto delle regole amministrative.

  15. DOMANDA – L’art. 14 delle regole amministrative richiede al candidato di inserire nella busta amministrativa la “Response.xml” alla “Request.xml” contenuta nell’allegato 3 delle regole amministrative stesse. Preliminarmente, si chiede:

    – di confermare che la “Response.xml” del DGUE deve essere sottoscritta digitalmente dal candidato in XADES;

    – fermo restando che la “Response.xml” del candidato deve essere sottoscritta digitalmente dal responsabile legale dello stesso, di confermare che, in caso di avvalimento, la “Response.xml” dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritta digitalmente in XADES dal legale rappresentante della impresa ausiliaria.

    Riguardo alle informazioni che devono essere riportate nelle diverse sezioni del “Request.xml” del DGUE, con riferimento alla Parte II, sezione A), si chiede di di confermare che la presente procedura di gara non è un “appalto riservato”; Riguardo alla voce “Registrazione in elenchi ufficiali” si chiede di

    – confermare che deve essere valorizzato necessariamente il “NO” in quanto ci si riferisce all’Anagrafe degli Operatori Economici di cui all’art. 31 D.lgs. 36/2023 non ancora operativa; in caso contrario, si chiede di chiarire, anche attraverso esempi, a quali elenchi ufficiali ci si riferisca;

    – chiarire se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

    Riguardo alla voce “Forma di partecipazione”, si chiede di chiarire se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

    Con riferimento alla Parte II, sezione C), si chiede di chiarire, riguardo alla voce “Imprese Ausiliarie – Attività svolta (per questa specifica procedura)”, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante, oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

    Con riferimento alla Parte III, sezione B), si chiede di chiarire, riguardo sia alla voce “Pagamento di imposte” sia alla voce “Pagamento di contributi previdenziali”, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

    Con riferimento alla Parte III, sezione C), si chiede di:

    – specificare, riguardo alla voce “Violazione di obblighi in materia ambientale” ed alla voce “Violazione di obblighi in materia di diritto sociale”, quali siano i riferimenti legislativi nazionali e/o europei applicabili

    confermare, riguardo alle voci “Fallimento”, “Liquidazione coatta” e “Concordato preventivo”, per le quali la “Request.xml” chiede al candidato di dichiarare se “Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE”, se la documentazione riguardante l’eventuale “Fallimento”, “Liquidazione coatta” e “Concordato preventivo” è disponibile gratuitamente per le autorità italiane/europee presso una banca dati accessibile elettronicamente dello Stato membro di appartenenza del candidato;

    Con riferimento alla Parte III, sezione D), si chiede di chiarire, riguardo a tutti e 6 i punti ivi elencati, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

    Con riferimento alla Parte IV, sezione A), si chiede di chiarire, riguardo a tutti e 6 i punti ivi elencati, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante), oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

    Con riferimento alla Parte IV, sezione B), si chiede di chiarire, se l’espressione “documentazione pertinente disponibile elettronicamente”, fa riferimento (i) alla documentazione allegata dal candidato in fase di partecipazione alla procedura di gara (nelle apposite buste e/o nell’FVOE) oppure (ii) alla documentazione disponibile accessibile elettronicamente a codesta stazione appaltante (in questo caso, si chiede di fornire un criterio per conoscere quali sono i documenti accessibili alla stazione appaltante) , oppure (iii) alla documentazione accessibile pubblicamente mediante sito web;

    Con riferimento alla Parte V, – Riduzione del numero di candidati qualificati si chiede di:

    – confermare che la procedura di gara non prevede una “Riduzione del numero dei candidati qualificati”;

    -chiarire a quali informazioni ci si riferisce con l’espressione “Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?”.

    RISPOSTA – Le informazioni relative alla corretta compilazione del file “Response.xml” del DGUE sono reperibili al seguente link Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  16. DOMANDA – Tenuto conto che:

    – il candidato deve comprovare il requisito del conseguimento di “ricavi complessivi” “non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti negli ultimi due esercizi anteriormente alla data di presentazione della domanda”;

    – la comprova del requisito deve essere fornita dal candidato società di capitali “mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”;

    – a seconda delle circostanze, l’esercizio annuale relativo all’anno solare 2024 potrebbe essere non ancora stato chiuso e pertanto il candidato avrebbe in tal caso diritto di comprovare il requisito con i bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023;

    -in ogni caso, il candidato potrebbe, avendone facoltà, comprovare il requisito attraverso la presentazione del solo bilancio relativo all’anno 2022 oppure al solo anno 2023;

    tuttavia, i campi: “Data di inizio” e “Data di fine” sul DGUE risultano precompilati e non modificabili nella “Request.xml” riportando rispettivamente le date: “2023-01-01” e “2024-12-31”, che potrebbero però non corrispondere alla data di inizio e di fine della documentazione legittimamente prodotta dal candidato per la comprova del suddetto requisito;

    ciò premesso, si chiede di:

    – confermare che il candidato potrà legittimamente soddisfare il requisito presentando valida documentazione, conforme alle istruzioni delle regole amministrative, anche a prescindere da quanto presente nei campi “Data di inizio” e “Data di fine”; ad esempio: i bilanci degli esercizi 2022 e 2023, oppure quello del solo anno 2023 oppure anche il solo bilancio di esercizio del 2022;

    – confermare che in ogni caso, il candidato dovrà riportare nel campo: “valore del requisito” l’importo riportato nei documenti di comprova presentati, a prescindere dalle date precompilate e non modificabili indicate nel DGUE; ad esempio, qualora abbia ritenuto di presentare il bilancio del solo esercizio 2022 oppure quello del solo esercizio 2023, l’importo dei ricavi conseguiti, rispettivamente, nel solo esercizio 2022 oppure 2023, indicato del bilancio.

    RISPOSTA – Si conferma.

  17. DOMANDA – L’articolo 20 comma 3 lettera g. dello schema di convenzione di concessione prevede che “[…] il concessionario è tenuto ad adottare specifiche policy di gioco responsabile, adeguandole alle seguenti misure minime in materia di gioco responsabile, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali: […] messa a disposizione del giocatore di meccanismi di autolimitazione, obbligatori e preliminari all’attivazione del conto di gioco, non superiori, in sede di prima attivazione, a n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa, euro 200 di ricarica al giorno;”

    Le regole tecniche (paragrafo 9, primo periodo) ugualmente prevedono una autolimitazione rispetto all’ importo di ricariche superiore “a duecento euro al giorno”.

    Tuttavia, il paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative al punto d. romanino vii. prevede che: “messa a disposizione del giocatore di meccanismi di autolimitazione, obbligatori e preliminari all’attivazione del conto di gioco, non superiori, in sede di prima attivazione, a n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa, euro 200 di ricarica mensile”. Si chiede di voler confermare che il meccanismo di autolimitazione da mettere a disposizione del giocatore in sede di prima attivazione, secondo quanto previsto nello Schema di Convenzione e nelle Regole tecniche ed anche in ossequio ad un principio di ragionevolezza e proporzionalità, deve prevedere un limite di ricarica di 200 euro al giorno.

    RISPOSTA – Si conferma che i meccanismi di autolimitazione da mettere a disposizione del giocatore in sede di prima attivazione del conto di gioco, riguardano il limite di n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa ed euro 200 di ricarica al giorno. Pertanto, quanto indicato al paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative punto d. vii è da considerarsi mero refuso.

  18. DOMANDA – Si richiede di chiarire quali sono i documenti che l’ausiliaria deve produrre nel caso offra i servizi per le risorse umane, ai sensi del paragrafo 8 delle regole amministrative ad una società italiana, già concessionaria on line, priva di dipendenti. RISPOSTA – Il capitolo 8 specifica che nel contratto di avvalimento devono essere dettagliate “le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del candidato, indicando il requisito di partecipazione che l’avvalimento è finalizzato ad acquisire”. Sarà, quindi, necessario specificare e dettagliare qual è il requisito di partecipazione che il servizio in avvalimento consente di acquisire e con quale modalità, non esistendo documenti predefiniti.
  19. DOMANDA – Con riferimento al bando di gara di cui al decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 articolo 6, siamo a formulare il presente quesito di chiarimento in merito ai requisiti di solidità patrimoniale e, in particolare, con riferimento all’indicatore ex punto (f) dell’art. 9.1, punto 1 delle Regole Amministrative, si chiede di specificare se:

    – per “patrimonio” (riferito alla società controllante) si debba intendere il totale attivo dello stato patrimoniale o il patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato; -per “capitale” (riferito invece alla società controllata concessionaria) si debba intendere il capitale sociale o il patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato.

    RISPOSTA – Per patrimonio si intende il patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ovvero la differenza tra attività e passività; per capitale si intende il capitale proprio ovvero il valore del conferimento dei soci (capitale d’apporto e capitale di risparmio al netto di perdite d’esercizi precedenti). Si fa riferimento al modello di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.

  20. DOMANDA – L’articolo 9.1. comma 2 iii) delle Regole Amministrative prevede che: “La concessione ai soggetti di cui al precedente capitolo 5 è rilasciata da ADM all’esito della gara pubblica, subordinatamente al rispetto dei seguenti requisiti e condizioni valevoli per l’intera durata della concessione stabilite dall’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: […] 2. possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati: […] iii) UNI EN ISO 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi;” Lo Schema di Convenzione di Concessione (art. 25) prevede anche che il concessionario possa impiegare “dotazioni tecnologiche” anche presso le sedi dei fornitori terzi, e nello stesso senso è stabilito nelle Regole Tecniche (art. 3.1). Considerato che i “siti di erogazione dei servizi” del candidato, in conformità alle suddette previsioni, siano quelli del fornitore di soluzioni di cloud computing denominato “X” e che il suddetto fornitore possiede i requisiti e le caratteristiche tecniche previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si chiede di voler confermare che per soddisfare la condizione di esecuzione di cui all’art. 9.1., punto 2 iii) delle Regole Amministrative sia necessario e sufficiente produrre la certificazione del fornitore di servizi (“X”).

    RISPOSTA – Le certificazioni previste dall’articolo 9.1 comma 2 delle regole amministrative, tra cui la certificazione UNI EN ISO 270001:2024, devono essere possedute dal candidato che partecipa alla procedura di selezione. Pertanto, atteso che la certificazione suindicata è stata rilasciata al fornitore per l’erogazione dei servizi, non si ritiene sufficiente la presentazione della stessa da parte del candidato per l’assolvimento di quanto richiesto.

  21. DOMANDA – Il paragrafo 9.1.2 punto iii) delle Regole Amministrative, con riferimento agli ulteriori requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione richiesti ai candidati, richiede per l’intera durata della concessione il possesso di una serie di certificazioni rilasciate da organismi accreditati tra le quali: “UNI EN ISO 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi”. La lettera i) della Domanda di Partecipazione a sua volta impegna il candidato a dichiarare “di essere in possesso o di impegnarsi ad acquisirle entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati: ……. – UNI EN ISO 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi”. Infine, l’art. 7.1 della Convenzione di Concessione, stabilisce requisiti, obblighi e responsabilità e alla lettera c) chiede di “mantenere il possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati: ………- UNI EN ISO 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi”. Si chiede di voler confermare che la certificazione ISO/IEC 27001:2022 – di cui il candidato è già in possesso – sia sufficiente e valida ad integrare il requisito di esecuzione richiesto dal paragrafo 9.1.2., punto iii) delle Regole Amministrative, tenuto conto che la UNI EN ISO 27001:2024 è la norma nazionale di recepimento della norma internazionale ISO/IEC 27001:2022, su cui si basa la certificazione già detenuta dal candidato. RISPOSTA– La risposta è affermativa.
  22. DOMANDA – In risposta alla FAQ n. 29 pubblicata da codesta Autorità in data 12 marzo 2025, si prega di chiarire se, per i candidati già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, l’effettiva assunzione del servizio di gioco – momento in cui, ai sensi del punto 16 delle regole amministrative, dovrà essere pagata la seconda rata dell’importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta – coincida con il momento in cui il sistema di gioco del candidato viene adattato alle nuove regole tecniche, e quindi entro 6 mesi dall’aggiudicazione della concessione, oppure con il momento in cui viene sottoscritta la convenzione

    RISPOSTA – Si chiarisce che tutti i candidati, compresi quelli già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, dovranno versare quattro milioni di euro all’atto dell’aggiudicazione e i restanti tre milioni di euro all’atto dell’effettiva assunzione del servizio di gioco, intendendosi per effettiva assunzione del servizio di gioco il momento in cui il sistema di gioco è pronto per la raccolta, anche se rispondente alle vecchie regole tecniche. Si precisa, inoltre, che, qualora il concessionario già titolare di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici aggiudicatario della procedura di gara in questione prosegua la raccolta senza interruzione, la somma andrà versata al momento in cui la nuova concessione assume efficacia.

  23. DOMANDA – Si chiede di confermare che la società di revisione, persona giuridica incaricata dal candidato della revisione del bilancio, non rientra fra i soggetti in riferimento ai quali è necessario rendere le dichiarazioni previste all’allegato 8 e al paragrafo 14.1 delle Regole Amministrative. RISPOSTA – La risposta è affermativa.
  24. DOMANDA – L’articolo 6 comma 5 della Convenzione di Concessione prevede che “Il concessionario, a seguito di adeguamenti tecnologici che comportano manutenzioni straordinarie e/o organizzative, è tenuto a ripresentare la relazione tecnica in versione aggiornata tramite il servizio dedicato disponibile nell’area riservata del sito istituzionale ADM.” Il termine “adeguamenti tecnologici” pur essendo riportato in grassetto, non risulta essere presente nel nomenclatore unico delle definizioni. Si chiede di volere fornire la definizione di “adeguamenti tecnologici” e, comunque, di voler fornire un dettaglio anche esemplificativo di quegli adeguamenti tecnologici che comportano manutenzioni straordinarie e soprattutto “organizzative” che rendono necessaria la presentazione di una relazione tecnica aggiornata.

    RISPOSTA – Per “adeguamento tecnologico” deve intendersi l’aggiornamento e l’adeguamento alle più recenti tecnologie degli apparati utilizzati dal concessionario. Tale adeguamento potrà interessare, a titolo esemplificativo: il sistema del concessionario, ivi inclusi i suoi componenti; la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni; la sicurezza delle apparecchiature tecnologiche. Modifiche organizzative possono essere implementate, a solo titolo di esempio, qualora si introducano adeguamenti tecnologici che abbiano impatto sulle “politiche di sicurezza” adottate per il personale.

  25. DOMANDA – L’articolo 8 comma 3 della Convenzione di concessione prevede che “A partire dal terzo anno di concessione, ADM, entro il 30 novembre di ogni anno, individua o autorizza, su proposta del concessionario, gli ulteriori investimenti, volti a implementare o sviluppare specifiche soluzioni tecnologiche, ai fini di aumento della sicurezza, di utilizzo della migliore tecnologia o di sviluppo di specifiche policy di gioco responsabile, prevedendo un importo non inferiore, per ciascun concessionario, allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) della raccolta media riferita a tutti i concessionari nell’anno precedente. Il concessionario è tenuto a documentare ad ADM l’effettiva realizzazione degli investimenti, nonché, per quelli indicati dal concessionario stesso, i benefici ottenuti mediante gli stessi, attraverso una relazione da presentarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli investimenti.”

    Si chiede se, in base alla citata disposizione, possa essere considerata corretta a titolo esemplificativo, la seguente sequenza: (i) il concessionario deve presentare, prima del 30.11.2028, la proposta degli ulteriori investimenti che intende porre in essere, in una misura pari allo 0,03% della raccolta media di tutti i concessionari relativa all’anno 2027; (ii) tali investimenti, una volta autorizzati dall’ADM entro il 30.11.2028, dovranno poi essere effettivamente realizzati nel corso del 2029; (iii) la relazione preordinata a documentare l’effettiva realizzazione degli investimenti realizzati nel corso del 2029 dovrà essere presentata entro il 28.02.2030

    RISPOSTA – La risposta è affermativa con la precisazione che gli investimenti da effettuarsi possono essere autorizzati da ADM su proposta del concessionario o possono essere individuati autonomamente da ADM.

  26. DOMANDA – L’articolo 17 comma 2 lettera d. della Convenzione di Concessione prevede che “Lo schema del contratto di conto di gioco, già trasmesso dal concessionario in occasione della partecipazione alla procedura di selezione, deve essere nuovamente presentato ad ADM in occasione di ogni sua modifica o integrazione ed è predisposto dal concessionario nel rispetto delle seguenti condizioni minime di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: d. unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore, divieto di frazionamento del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o App di gioco e nella relativa rendicontazione contabile;” Si chiede di voler chiarire cosa debba intendersi per “divieto di frazionamento del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o App di gioco e nella relativa rendicontazione contabile”, indicando – anche a titolo esemplificativo – le ipotesi che si è inteso eventualmente vietare.

    RISPOSTA – Il testo è la riproposizione integrale di quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera d) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Per divieto di frazionamento, deve intendersi un conto di gioco che abbia un unico saldo ed un’unica contabilizzazione delle giocate, senza alcuna distinzione fra le diverse tipologie di gioco.

  27. DOMANDA – Con riferimento all’art. 20 lett. g) dello schema di atto di convenzione, si chiede di chiarire cosa si intenda per “procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale”; in particolare, si chiede di chiarire se possa rientrare nell’ambito di tali procedure l’adozione da parte del concessionario di strumenti di misurazione – come i tool “Gamgard” e “Asterig” – validati a livello scientifico internazionale ed utilizzati per stabilire il potenziale di rischio dei diversi tipi di gioco prima del lancio sul mercato.

    RISPOSTA – La risposta è affermativa.

  28. DOMANDA – Nell’articolo 1.1 della Parte Seconda delle Regole Tecniche a pagina 12 è previsto che “Durante la sessione utente deve essere prevista la visualizzazione di specifici alert da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore; la soglia di spesa non può essere superiore a 100 euro per sessione utente mentre la soglia di tempo non può essere superiore ad un’ora.” Al riguardo,

    – si chiede: di confermare che per “sessione utente” si debba intendere “sessione di gioco”; in caso di mancata conferma,

    -si chiede di voler chiarire cosa si deve intendere per “sessione utente”;

    -di chiarire cosa si debba intendere per “soglia di tempo”.

    RISPOSTA – Si chiarisce che la sessione utente inizia con il login del giocatore e termina nei casi previsti nelle regole tecniche, parte seconda – requisiti tecnici 1. sistema del concessionario: “La sessione utente termina nei seguenti casi:

    – se il giocatore notifica al sistema del concessionario la conclusione della sessione utente;

    -in caso di superamento del limite di time-out;

    -se esistono condizioni determinate dal concessionario e documentate che richiedono la conclusione della sessione utente;

    -in caso di chiusura forzata del sito o delle App.”

    Per tempo si intende il tempo di connessione ossia l’intervallo di tempo trascorso tra il momento in cui il giocatore effettua il login al proprio conto di gioco e la disconnessione, indipendentemente dal dispositivo su cui viene effettuato il login

  29. DOMANDA – Un ODV o Test Lab (ad esempio, eCogra, GLI, BMM, iTech) può fungere da asseveratore al fine di valutare e asseverare la relazione tecnica come richiesto nelle Regole Tecniche?

    RISPOSTA – La risposta è affermativa

  30. DOMANDA – Nel caso fosse possibile per un ODV o Test Lab fungere da asseveratore al fine di valutare e asseverare la relazione tecnica come richiesto nelle Regole Tecniche, il Test Lab di certificazione o ODV che ha asseverato la relazione tecnica può altresì essere utilizzato al fine di procedere alla certificazione della piattaforma utilizzata dal Concessionario per il servizio di Gioco Online? RISPOSTA – La risposta è affermativa.
  31. DOMANDA – Premesso che al giocatore dovrà essere fornita una funzionalità di autoesclusione a tempo determinato e a tempo indeterminato dal gioco o da una o più tipologie di gioco tra quelle indicate all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si chiede di confermare che l’autoesclusione per prodotto sarà prevista per la sola autoesclusione del Concessionario mentre quella trasversale coprirà necessariamente tutti i prodotti (come avviene attualmente). RISPOSTA – Si conferma.
  32. DOMANDA – Considerato che tra le varie tipologie di gioco elencate all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n.41 ai fini dell’autoesclusione del Concessionario non sono citate le Lotterie, si chiede conferma del fatto che anche tale categoria possa essere oggetto di autoesclusione per prodotto. RISPOSTA – Si conferma.
  33. DOMANDA – Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 4 “Sistema del Concessionario” delle Regole Tecniche:“Deve essere sempre garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima dell’autoesclusione” si chiede di confermare che con “attività di gioco già avviate” si intendano le sessioni cash di giochi di abilità e giochi di casinò e i tornei nei giochi di abilità, casistiche nelle quali si dovrà consentire ai giocatori di utilizzare fino a esaurimento i fondi già portati in sessione, ovvero completare il torneo in corso, ma non consentire l’aggiunta di ulteriori fondi alla sessione/torneo (né tantomeno avviare nuove sessioni). RISPOSTA – Si conferma
  34. DOMANDA – Nel caso in cui il giocatore effettui l’autoesclusione dal singolo Concessionario, chiuda il conto prima del termine dell’autoesclusione e successivamente effettui una nuova registrazione con il medesimo Concessionario, si chiede di confermare che quest’ultimo dovrà automaticamente applicare l’autoesclusione ancora in corso (seppur impostata dal cliente sul precedente conto di gioco). RISPOSTA – Si conferma.
  35. DOMANDA – Nel caso specifico dell’autoesclusione permanente (sul singolo Concessionario) e successiva chiusura del conto si chiede di confermare che il Concessionario dovrà considerarla scaduta al termine dei 9 mesi (periodo minimo di durata della stessa).

    RISPOSTA – In caso di autoesclusione permanente e successiva chiusura del conto, la revoca dell’autoesclusione può essere fatta esclusivamente dalla persona che ha effettuato l’autoesclusione e, comunque, decorsi almeno nove mesi..

  36. DOMANDA – L’articolo 2 comma 3 dello schema di Contratto di Conto di Gioco prevede che “Il Cliente ha notizia ed esprime il proprio consenso all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco, solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto accesso al proprio conto di gioco mediante identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto di gioco (Username o Login) e il codice personale (password).” Si chiede di voler confermare che:

    -per “ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco” debba intendersi l’attivazione di nuove famiglie di gioco (es. Scommesse Sportive ad Interazione Diretta tra Giocatori) da parte del concessionario;

    -con l’accesso al conto di gioco mediante le modalità indicate, il titolare può intendersi notiziato ed esprime il proprio consenso in ordine all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco. RISPOSTA – La risposta ad entrambi i quesiti è affermativa.

  37. DOMANDA – Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8 comma 2 dello schema di contratto di Conto Gioco “nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, il Concessionario mette a disposizione del Cliente misure finalizzate all’autoesclusione e all’autolimitazione previste dalla normativa vigente, assicurandosi che il Cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle stesse e averle impostate in relazione al proprio conto di gioco” si chiede di confermare che le misure di autoesclusione e di autolimitazione possano essere rese note al giocatore mediante apposita sezione informativa del sito di gioco.

    RISPOSTA – L’articolo 8, comma 2, prescrive che il Concessionario debba assicurarsi che il Cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle stesse e averle impostate in relazione al proprio conto di gioco, pertanto, non è sufficiente la mera pubblicazione delle misure su apposita sezione informativa del sito, in quanto non vi è certezza che il Cliente ne abbia preso conoscenza.

 

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