L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a numerosi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online. Attraverso i
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a numerosi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.
Attraverso i quesiti, ADM ha fornito chiarimentoi su diversi temi tra cui: gli strumenti di analisi predittiva comportamentale dei giocatori per l’individuazione dei possibili rischi di gioco patologico, il piano degli investimenti, il Sistema di Conti di Gioco e del Concessionario, i requisiti di solidità patrimoniale, e il numero identificativo della concessione.
Di seguito si riporta il testo integrale.
RISPOSTA: Per il candidato transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a lui intestato, non presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 non è sufficiente; come specificato all’art 2.2, lettera b) delle regole amministrative, il candidato transfrontaliero deve, infatti, dotarsi di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
RISPOSTA: La risposta è negativa. È espressamente richiesto, sia nelle regole amministrative, al paragrafo 7.3.1 lettera a) punto vi. sia nella convenzione di concessione al punto f), che il requisito sia in capo al concessionario. Inoltre, nelle regole tecniche al capitolo 1.1. è previsto che “Il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire: […] la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain «.it».” in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 6, lett. o) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
RISPOSTA: Per quanto concerne la domanda sub a) [si veda risposta alla domanda n. 15 del 12 marzo] la risposta è affermativa: i requisiti richiesti al paragrafo 7.3.1 lett. c. delle regole amministrative devono essere comprovati, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente che, nel caso specifico, dovrà attestare che l’operatore economico è privo di personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare quanto previsto dal predetto articolo qualora il candidato, divenuto aggiudicatario o concessionario, dovesse disporre di personale dipendente. Per quanto riguarda la domanda sub b), sarà sufficiente produrre sia nella busta amministrativa che nel FVOE una dichiarazione di assenza di dipendenti, in cui venga fatto esplicito richiamo alla relazione tecnica asseverata sopra detta.
RISPOSTA: Per quanto riguarda la domanda sub a), il possesso del requisito di cui all’articolo 7.3.2 delle Regole Amministrative si intende documentato con la presentazione di una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Rapporto sulla situazione del personale) si ritiene che il periodo di riferimento della documentazione sopra citata debba essere l’anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di partecipazione alla procedura in argomento, in modo da consentire la presentazione di una situazione il più possibile prossima all’inizio effettivo della concessione.
RISPOSTA: Per “oggetto di avvalimento” si intende il requisito di partecipazione per il quale si è fatto ricorso all’avvalimento, che deve essere posseduto dall’ausiliario. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 7.3.1, lettere a., b. e c. può essere dimostrato da parte del candidato, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento; l’ausiliario deve dimostrare di possedere i requisiti per i quali il candidato ha fatto ricorso all’avvalimento. “L’ausiliario deve:
– possedere i requisiti previsti dal capitolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
– possedere i requisiti i di cui al capitolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
– impegnarsi, verso il candidato che si avvale e verso ADM, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento).”
Il candidato allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, reso in formato digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
DOMANDA: Un Concessionario può realizzare il Sito Internet, dotandosene grazie alla fornitura in licenza d’uso, e gestirlo mediante un contratto di servizi, entrambi sottoscritti con una software house specializzata, senza ricorrere all’avvalimento?
DOMANDA: La APP può essere di proprietà di terze parti e fornita in licenza d’uso, con la manutenzione affidata a contratti di servizio con una terza software house?
DOMANDA: Con riferimento alla risposta numero 34 delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale di ADM in data 20 febbraio 2025, si chiede di confermare se la società candidata possa dimostrare il possesso della capacità tecnico infrastrutturale di cui all’articolo 7.3.1. lettera a. delle regole amministrative anche attraverso un contratto di servizi stipulato con un soggetto terzo, sia esso un concessionario fornitore di servizi ovvero un fornitore tecnologico non concessionario, senza dover ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
DOMANDA: All’art. 7.3.1.a. ii) delle regole amministrative, per il disaster recovery non si menziona la “gestione” ma solo la “realizzazione”. Può lo stesso essere gestito da terze parti attraverso una fornitura di servizi? Se sì, solo in avvalimento?
RISPOSTA: Si premette che il contratto di servizi e il contratto di avvalimento hanno natura diversa. Con il contratto di servizi si fa riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività di impresa, nella fattispecie i beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione affidata in concessione. A detti contratti, l’Amministrazione resta completamente estranea essendo res inter alios acta. L’avvalimento, invece, è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Per quanto concerne specificamente la procedura di gara, si rileva che il d.lgs. 41/2024, all’articolo 2 “Definizioni”, lettera b) definisce il «concessionario» come la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea. All’articolo 11, comma 1, lo stesso decreto richiama l’articolo 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per precisare che l’affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione. La convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio della raccolta dei giochi pubblici a distanza attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contiene clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo 177 del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023 e attuative del principio della responsabilità unica del concessionario nei confronti dell’Agenzia. L’attuazione del principio di responsabilità unica del concessionario, conformemente all’articolo 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è reperibile nello Schema di Convenzione, all’articolo 12 – Responsabilità esclusiva del concessionario, che pone in capo al concessionario ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura inerente all’esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, anche se svolte da soggetti terzi. Il riferimento alla “realizzazione e gestione” ricorre anche nelle Regole amministrative, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale e di policy in materia di gioco responsabile e sociale. Il paragrafo 7.3.1 richiede ai candidati, a pena di esclusione, di essere in possesso, per l’intera durata della concessione della capacità tecnico-infrastrutturale in grado di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dettagliatamente dalle regole tecniche. A seguire, viene poi presentato l’elenco di ciò che il candidato deve essere in grado di assicurare e garantire, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche. Quindi deve realizzare e gestire l’intero sistema del concessionario e tutte le sue componenti, la propria rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni e le modalità di colloquio con il sistema centralizzato, un sito internet, eventuali App, un sistema dei conti di gioco; deve realizzare un disaster recovery. Ritroviamo le stesse prescrizioni nell’apertura delle Regole tecniche, a conferma inequivocabile di quale sia la priorità prevista dalla norma di riordino dell’esercizio del gioco pubblico nella modalità a distanza: le attività affidate in concessione devono essere realizzate, cioè attuate, eseguite e amministrate con l’esercizio diretto del titolare della concessione oppure, secondo un contratto, da un soggetto diverso dall’interessato, in modo tale che la responsabilità di tutte le attività affidate in concessione sia riconducibile univocamente al concessionario.
In caso di risposta negativa ad uno o entrambi i punti di cui sopra, si chiede gentilmente a Codesta Agenzia di fornire una definizione dei termini oggetto dei punti stessi.
RISPOSTA: Per passività fisse si intendono le passività a medio e lungo termine. La posizione finanziaria netta è un indicatore che descrive la differenza tra il totale dei debiti finanziari di un’azienda e le sue attività liquide.
Contrasto al gioco patologico
– donazioni a organizzazioni impegnate nell’aiuto nei confronti dei giocatori problematici e patologici.
– gli importi corrisposti ai fornitori e provider terzi, a fronte degli incarichi ad essi assegnati di realizzazione di investimenti per l’adeguamento e lo sviluppo tecnologico del sistema del concessionario, sulla base di contratti in licenza d’uso o anche sulla base di un contratto di avvalimento, partecipano legittimamente alla copertura dell’importo annuo minimo stabilito per ciascun anno di durata della concessione.
– gli investimenti relativi agli ambiti del piano di cui all’art. 8, co. 1, dello schema di convenzione possono essere realizzati con il coinvolgimento di provider e fornitori di tecnologia sia appartenenti sia non appartenenti allo Spazio economico Europeo.
RISPOSTA – Preliminarmente è opportuno precisare che l’Agenzia, con il bando di gara, richiede la presentazione di un piano degli investimenti che dovrà prevedere gli investimenti che saranno effettuato per il primo biennio della concessione e non “a ciascun anno di durata della concessione”. Relativamente ai quesiti:
– Si ritiene che l’articolo 8 dello schema di convenzione specifichi adeguatamente quali investimenti dovranno essere effettuati dal concessionario. Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda la prima categoria non si possono ritenere investimenti validi come adeguamenti tecnologici, quegli investimenti che si limitino ad apportare miglioramenti estetici o non legati, in alcun modo, quantomeno al miglioramento delle performance del sito, dal punto di vista della raccolta, della facilità di gioco e delle operazioni connesse, né tantomeno investimenti che rientrino nell’ordinaria gestione delle attività del concessionario; mentre per gli obiettivi relativi al contrasto del gioco patologico si richiama quanto espresso all’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
– non possono rientrare nel piano degli investimenti gli importi corrisposti per fornitori e provider, qualora l’attività da essi svolta sia limitata alla gestione ordinaria e necessitata della concessione.
– i fornitori di servizi possono anche non appartenere allo spazio economico europeo, purché come specificato all’articolo 7, comma 1, lettera g) dello schema di convenzione, il concessionario mantenga “la residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anche se realizzate con soluzioni di cloud computing, garantendo la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da ADM per le azioni di vigilanza e controllo”.
RISPOSTA: Preliminarmente, l’argomento della domanda quando riferisce al paragrafo 9.2 lettera iii) sembra, invece, riferire al paragrafo 9.1 punto 2, lettera iii). La certificazione UNI EN ISO 27001:2024 dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione (UNI) non coincide con ISO 27001:2022 Amendment 1:2024. Infatti, la certificazione ISO 27001:2022 Amendment 1:2024 riguarda un aggiornamento specifico della norma ISO 27001:2022, mentre la certificazione UNI EN ISO 27001:2024 si riferisce alla versione italiana e/o europea di ISO 27001 che è stata aggiornata per includere le modifiche introdotte a livello internazionale. In generale, se si è in possesso della certificazione ISO 27001:2022 Amendment 1:2024, la certificazione rimarrà valida, ma è opportuno verificare con l’organismo di certificazione che la certificazione sia conforme agli aggiornamenti delle versioni nazionali ed europee.
– più specificatamente, si chiede se, qualora il Candidato si sia avvalso, per la soddisfazione del requisito relativo alla capacità tecnico-infrastrutturale di cui all’art. 7.3.1. lett. a), delle regole amministrative, di un soggetto terzo con cui ha sottoscritto un apposito contratto di avvalimento, sia sufficiente produrre unicamente la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 riferita ai sistemi di controllo e di gestione della qualità dei processi produttivi dell’impresa ausiliaria.
RISPOSTA: Preliminarmente, l’argomento della domanda quando riferisce al paragrafo 9.2 lettera i) sembra, invece, riferire al paragrafo 9.1 punto 2, lettera i). La certificazione UNI EN ISO 9001 è un riconoscimento del sistema di gestione di qualità di un’azienda da parte di un organismo incaricato. Per ottenere la certificazione ISO 9001, non ci sono processi produttivi specifici, ma la norma ISO 9001 stabilisce dei requisiti generali che devono essere adattati alle specifiche esigenze del proprio settore. Per eventuali norme ISO specifiche, si rimanda al testo completo della ISO 9001:2015. In merito a quanto richiesto al punto c., si rappresenta che non è sufficiente produrre unicamente la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 riferita ai sistemi di controllo e di gestione della qualità dei processi produttivi dell’impresa ausiliaria nel caso in cui il candidato ha sottoscritto un apposito contratto di avvalimento per la sola soddisfazione del requisito relativo alla capacità tecnico-infrastrutturale di cui all’art. 7.3.1. lett. a), delle regole amministrative. Il capitolo 8 delle regole amministrative stabilisce che: “Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del candidato indicando il requisito di partecipazione che l’avvalimento è finalizzato ad acquisire.”
– una relazione tecnica con la quale il candidato rappresenta le proprie policy in materia di gioco responsabile nel rispetto dei criteri definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e dettaglia come attua o intende attuare le misure minime previste dal punto 7.3.1, lettera d. delle regole amministrative.
– sistema di accettazione del gioco.”
Inoltre, nelle indicazioni fornite per la redazione della Relazione Tecnica, che richiedono, per ogni sistema di gioco che il concessionario descriva dettagliatamente tutte le piattaforme di gioco che lo compongono e per ognuna di esse le applicazioni di gioco messe a disposizione del giocatore per l’erogazione dei vari giochi si deduce che con “applicazione di gioco” ci si riferisce al “gioco”, mentre l’espressione “vari giochi” utilizzata nel nomenclatore si riferisce ai giochi che sono l’oggetto della concessione
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