17 Luglio 2025 - 04:50

Bando giochi online, ADM risponde a nuovi dubbi degli operatori

Nel quadro della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia delle

21 Maggio 2025

Nel quadro della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica l’ennesima e probabilmente ultima serie di chiarimenti e precisazioni in risposta a quesiti pervenuti dagli operatori interessati.

Il documento include inoltre la segnalazione di refusi riscontrati nella documentazione di gara, che sarà resa disponibile in versione integrata, comprensiva delle modifiche indicate – evidenziate in giallo – nonché delle correzioni già pubblicate in precedenza tramite le FAQ.
Tale versione aggiornata sarà messa a disposizione della Commissione giudicatrice e delle società aggiudicatarie, ai fini della sottoscrizione della convenzione di concessione.

Le risposte fornite, pur non modificando i contenuti essenziali della documentazione ufficiale, mirano a garantire trasparenza, uniformità interpretativa e corretta partecipazione alla procedura di selezione.


PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO E DELLA
RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 25 MARZO 2024, N. 41- CIG: B4DF5D6BCF

1. DOMANDA – Con riferimento alle previsioni del capitolo 7.3.2 delle regole
amministrative, si chiede di confermare che l’attestazione di conformità della
copia del Rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D.lgs.
198/2006 a “
quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alle
Consigliere regionali di Parità” possa avvenire mediante dichiarazione sostitutiva
ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal legale rappresentante del candidato.
RISPOSTA – L’attestazione di conformità può essere resa dal legale rappresentante del
candidato con le modalità previste dal paragrafo 12 delle regole amministrative per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
2. DOMANDA – PRESTAZIONE DELL’AVVALIMENTO DA PARTE DI SOGGETTI CON SEDE LEGALE
AL DI FUORI DELLO SEE. Il candidato (società A), che è concessionario per l’esercizio
del gioco a distanza in Italia sin dall’anno 2007 ed è parte di un grande gruppo
internazionale operante nel settore del gioco a distanza in quasi tutti i mercati
regolamentati, in relazione alle nuove regole introdotte dal bando, potrebbe dover
ricorrere alla stipula di contratti di avvalimento per soddisfare i requisiti di cui
all’articolo 7.3.1., lettere dalla a) alla c), delle regole amministrative.
A tal fine, si chiede di chiarire se-sussiste la limitazione che impedisce il ricorso
all’avvalimento con soggetti non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione
Europea o allo Spazio Economico Europeo.
In caso tale limitazione non sia imposta dalla normativa vigente e dalle regole della
procedura di gara, si chiede di specificare, con particolare riferimento alle
informazioni obbligatorie richieste per la compilazione del DGUE da parte
dell’Impresa Ausiliaria, le modalità con le quali si potrà procedere alla
partecipazione alla procedura di partecipazione al bando nel caso di ricorso
all’avvalimento con soggetti non aventi sede legale nell’ambito dello Spazio
Economico Europeo.
RISPOSTA – La procedura di selezione ai sensi del punto 5.1 delle regole amministrative è
aperta alla partecipazione di imprese individuali, di società di persone, di società di capitali,
di consorzi stabili, di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari, di retisti, di GEIE
che hanno sede legale, ovvero operativa, in uno degli Stati dello Spazio Economico
Europea.
Considerato che l’impresa ausiliaria non può essere considerata un soggetto terzo rispetto
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
2
alla concessione, dovendosi essa impegnare non soltanto nei confronti dell’impresa
ausiliata, ma anche nei confronti di ADM, a mettere a disposizione del candidato le risorse
di cui esso sia carente, si ritiene che non possa essere consentito l’avvalimento con soggetti
non aventi sede legale nell’ambito dello Spazio Economico Europeo.
3. DOMANDA – Si chiede se un candidato che intende effettuare un investimento
funzionale a due o più delle concessioni per le quali partecipa alla gara, possa
computarne il relativo costo al fine del raggiungimento del monte degli
investimenti previsto per ciascuna di detta concessioni (così, ad esempio, è
valorizzato per il raggiungimento dell’ammontare minimo d’investimenti richiesto
per ciascuna concessione il costo di
€ X sostenuto per la formazione del personale
per cad. concessione).
RISPOSTA – L’importo di un investimento funzionale a due o più concessioni non può
essere attribuito complessivamente alle concessioni per le quali si partecipa alla procedura
di selezione, ma deve essere ripartito fra le diverse concessioni per le quali è effettuato. In
merito alla formazione del personale, si rappresenta che deve essere presente un’oggettiva
correlazione fra le spese inserite nel piano degli investimenti per il personale dipendente
e gli adeguamenti ai nuovi requisiti dettati dalle regole tecniche.
4. DOMANDA – La risposta alla domanda n. 23 delle FAQ pubblicate in data 12 marzo
precisa che i termini utilizzati all’art. 9.1.1 delle regole amministrative del bando
di gara per la definizione degli indici e dei rapporti con i quali è determinato il
possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale “
vanno interpretati con
riferimento ai principi che regolano le iscrizioni di bilancio societario”.
I principi che regolano le iscrizioni di bilancio societario, riguardo in particolare
al contenuto dello stato patrimoniale, sono stabiliti dall’art. 2424 del codice civile.
L’art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive n.
78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69,
attualmente vigente, prevede al comma 1:

L’art. 2424 del Codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 2424 (Contenuto dello
stato patrimoniale). – Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al
seguente schema. ATTIVO [omissis] PASSIVO [omissis]”, e stabilisce, quindi, lo
schema dello stato patrimoniale vigente. Specificatamente, individua nel modo
seguente, nell’ambito del “PASSIVO”, il Patrimonio netto e le sue componenti,
tra le quali il Capitale:
“A) Patrimonio netto:
I – Capitale.
II – Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III – Riserve di rivalutazione.
IV – Riserva legale.
V – Riserva per azioni proprie in portafoglio.
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
3
VI – Riserve statutarie.
VII – Altre riserve, distintamente indicate.
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.
IX – Utile (perdita) dell’esercizio.
Totale.”
Si evince, pertanto, che secondo i principi contabili vigenti il “Capitale” si intende
al netto delle Riserve e degli Utili (o perdite) portati a nuovo e dell’esercizio.
Pertanto, “capitale” deve essere inteso come il “capitale sociale” (e non come il
“capitale proprio”).
Al riguardo, soccorre questa applicazione dei principi contabili anche che la
risposta al quesito n. 18 “
alle richieste di chiarimenti pervenute ai sensi e per gli
effetti del paragrafo 11.2 del capitolato d’oneri” sui decreti attuativi dell’art. 1, co.
78, della L. 220/2010 ed in particolare sul decreto interdirigenziale 1845/2011,

riguardante la “procedura di selezione dei concessionari per la gestione
telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e
intrattenimento”. Con riferimento all’indicatore di cui all’art. 4. (Requisiti di
solidità patrimoniale), co. 1, lett. f), ed al connesso requisito di cui all’art. 10, co. 1
(Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante), tale risposta stabilisce
che:

A) Il termine “patrimonio” utilizzato nell’art. 10 del D.I. si riferisce al concetto di
“Patrimonio Netto” della controllante mentre la locuzione “Capitale” si riferisce
al concetto di “capitale Sociale” della controllata.
B) Secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.I., il soggetto controllante, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice civile, deve possedere un patrimonio pari al 1,5 per cento
del valore di ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale della società
concessionaria controllata. Ciò significa che se il soggetto controllante ha una
partecipazione pari al 100% del capitale sociale della controllata deve avere un
Patrimonio Netto uguale o superiore al 150% del capitale sociale dell’impresa
controllata. In via esemplificativa, se il CS della controllata è uguale a 100 milioni,
allora il PN della controllante deve essere uguale o superiore a 150 milioni.
C) [omissis]”.
Tutto ciò premesso, si chiede di confermare, ad integrazione di quanto indicato
nella risposta al quesito n. 19 delle FAQ pubblicate in data 17 aprile 2025, che, se
il soggetto controllante ha una partecipazione pari al 100% del capitale sociale
della controllata, in tal caso il possesso di un Patrimonio Netto uguale o superiore
al 150% del Capitale sociale dell’impresa controllata è sufficiente alla
soddisfazione del requisito di cui all’art. 9.1.1., lett. f), delle regole amministrative.
RISPOSTA – Il decreto interdirigenziale 1845/2011 reca fra i requisiti di solidità
patrimoniale delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto NON a
distanza anche il requisito dell’”Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante” previsto,
altresì, al punto 9.1.1, lett. f) delle Regole amministrative. Tale decreto, al nomenclatore
definisce, fra i termini di cui si è chiesta la corretta interpretazione, esclusivamente il
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
4
“capitale proprio” omettendo qualsiasi riferimento al “capitale sociale” e lasciando intendere,
dunque, che a tale voce si debba fare riferimento, allorché nel decreto si utilizza il termine
“capitale” senza alcuna ulteriore aggettivazione. Anche la stessa definizione di “capitale
proprio” sembra essere più aderente alla ratio dell’indice. Il richiedente cita una precedente
risposta di ADM relativa ad un quesito proposto in occasione di una precedente procedura
di affidamento di concessioni di gioco dell’anno 2011.
L’interpretazione fornita in una precedente procedura può costituire un elemento di
valutazione e di interpretazione per l’amministrazione aggiudicatrice ma non può
certamente vincolarla, considerato che ci si trova di fronte a materia non codificata ma
frutto di interpretazione, anche soggetta ad evoluzione.
Tuttavia, nel rispetto dei principi di trasparenza, logicità, non contraddittorietà e di
massima partecipazione, si ritiene che l’interpretazione fornita dalla precedente risposta al
quesito del 2011 possa ritenersi ugualmente valida, avendo costituito per lungo tempo
interpretazione univoca e riconosciuta da ADM. Ne deriva che il rispetto del requisito di
“Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante” potrà essere raggiunto anche facendo
riferimento al capitale sociale della controllata.
5. DOMANDA – Visto il capitolo 14 delle regole amministrative, che richiede –
inter
alia – la
“certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito” e considerato
il tenore testuale dell’art. 17 cit., il quale prevede che
“Le imprese, sia pubbliche
sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono
tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”, si chiede di chiarire se:
− la
“certificazione” richiamata dagli atti di gara coincida con
“dichiarazione”
indicata dall’art. 17 cit.; e
− la suddetta dichiarazione di cui all’art. 17 cit. possa essere resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000.
Con riferimento a quanto precede, si chiede inoltre di confermare che sia
sufficiente l’attestazione di conformità alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, senza necessità di indicare specifici contenuti relativi ai presidi
implementati.
RISPOSTA – Si conferma che l’attestazione di conformità alle norme che disciplinano il
lavoro dei disabili può essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva.
Si rappresenta, inoltre, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni si redigono ai sensi
degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 come previsto dal paragrafo 12 delle regole amministrative.
6. DOMANDA – Premesso che nell’ultima parte del modello di domanda di
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
5
partecipazione, come rettificato in data 14.01.2025, riguardante i documenti allegati,
l’ultimo punto elenco è così formulato: “
tutti i documenti necessari a corredo della
domanda richiesti dalle regole amministrative (prevedere e numerare gli allegati
presentati)”, si chiede a Codesta Spettabile Agenzia di voler chiarire:
a. se occorra integrare in calce alla domanda di partecipazione un indice di tutti i
documenti che saranno depositati come da regole amministrative;
b. in caso di risposta positiva al punto precedente, di voler confermare la possibilità
di suddividere l’indice conformemente alla composizione delle singole buste
secondo le tabelle riportate nei paragrafi 14-15-16 delle Regole Amministrative.
RISPOSTA –È opportuno integrare in calce alla domanda di partecipazione un indice dei
documenti presentati per la procedura di selezione e, in questo caso, si conferma la
possibilità di suddividere l’indice conformemente alla composizione delle singole buste
secondo le tabelle riportate nei paragrafi 14 – 15 – 16 delle regole amministrative.
7. DOMANDA – Con riferimento alla risposta n. 9, contenuta nella serie di chiarimenti
pubblicati il 9 maggio 2025, si chiede di confermare che anche la dichiarazione
sostitutiva di cui all’allegato 14 delle Regole amministrative – relativa ai conviventi
e al coniuge non separato – possa essere resa, in alternativa, dal legale
rappresentante del candidato, sotto la propria responsabilità, per tutti i soggetti
interessati. Ciò anche in considerazione della possibilità che, in caso di catene
societarie complesse ed i cui esponenti siano soggetti residenti al di fuori
dell’Unione Europea, potrebbero non ricorrere i presupposti per l’applicazione del
D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e come anche già confermato
in occasione di analogo chiarimento fornito da codesta Agenzia nell’ambito di
altra recente procedura di gara.
RISPOSTA – Il modello di cui all’allegato 14 si riferisce a dichiarazioni che normalmente e
preferibilmente andrebbero rese dai soggetti direttamente interessati proprio per la
particolarità del legame che si ritiene di dichiarare.
Nulla vieta, però, che tale dichiarazione, in quanto volta a conoscere una condizione
richiesta espressamente dalla normativa di riferimento nonché dalla disciplina di gara,
possa essere resa, sotto la propria diretta responsabilità, dal legale rappresentante del
candidato anche per conto terzi, ma, in questo caso, non è possibile utilizzare il modello
reso disponibile da ADM in quanto non è strutturato per rispondere a questa esigenza.
Si precisa, infatti, che in caso di dichiarazione unica resa dal legale rappresentante del
candidato, ai fini della verifica antimafia, è necessario indicare a fianco di ogni persona
fisica riportata in elenco il tipo di relazione (convivente maggiorenne/coniuge non
separato) e il soggetto (socio con quote di partecipazione anche in forma indiretta >
2%/titolare di cariche) con il quale sono in relazione.
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
6
8. Il DGUE, nello spazio intitolato “Registrazione in elenchi ufficiali”, chiede se
l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici
riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato
nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione). Si
chiede di voler confermare che a detta domanda sia corretto rispondere
negativamente, considerato che, ai fini della partecipazione alla procedura, non è
prevista l’iscrizione in alcun elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti
ovvero il possesso di un certificato equivalente a tale iscrizione. Nel caso in cui
non si possa confermare, si chiede di voler esplicitare quali siano gli elenchi
ufficiali ovvero i certificati cui si riferisce il richiamato punto del DGUE, anche
alla luce dell’oggetto della procedura.
RISPOSTA – Si conferma che non è richiesta l’iscrizione in alcun elenco ufficiale degli
operatori economici o il possesso di un certificato equivalente a tale iscrizione.
9. DOMANDA – Facendo riferimento al documento delle Regole tecniche che richiama
in vari punti la
“posta di gioco”:

Per l’erogazione dell’offerta di gioco, il sistema centralizzato attribuisce e registra
il codice univoco della giocata, secondo quanto stabilito nei provvedimenti vigenti
che ne regolamentano la raccolta. Tale registrazione ha validità ai fini
dell’addebito della giocata o della posta di gioco e dell’accredito delle vincite e dei
rimborsi.”

Il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione,
assicurare e garantire:(9) l’accettazione e l’addebito della giocata o della posta di
gioco, comprensivo dell’importo bonus eventualmente utilizzato dal giocatore per
la partecipazione al gioco;”
“…
movimentare il conto di gioco del giocatore, a seguito della ricezione da parte
del sistema centralizzato del codice univoco ottenuto in fase di convalida della
ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, attraverso l’addebito della
giocata o della posta di gioco…”.
Si chiede di voler chiarire se la definizione di
‘posta di gioco’ equivale all’importo
corrisposto per acquistare la giocata, oppure è da intendersi in altro modo?
RISPOSTA – Si conferma che “posta di gioco” equivale all’importo corrisposto per acquistare
la giocata.
10. DOMANDA – Facendo riferimento ai parametri di autolimitazione in fase di prima
attivazione “
Tale conto di gioco è attivato solo a seguito dell’avvenuta conferma
da parte del giocatore del ricevimento del codice univoco di identificazione,
dell’impostazione delle proprie credenziali di accesso e dell’avvenuta
impostazione da parte del giocatore stesso dei parametri di autolimitazione del
gioco che, in fase di prima attivazione, non possono prevedere un tempo superiore
a tre ore giornaliere (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
7
utente), una spesa superiore a cento euro al giorno (intesa come importi giocati
meno importi vinti e rimborsati) e un importo di ricariche superiore a duecento
euro al giorno.”
Si chiede:
− se le nuove regole dovranno essere applicate anche per i clienti registrati prima
dell’assegnazione della nuova concessione;
− quale sia la durata della fase di prima attivazione. Dopo quanto tempo, il cliente
potrà modificare i parametri di autolimitazione? È possibile subito dopo la
registrazione? Se sono restrittive, avranno effetto a partire dal giorno
successivo?
RISPOSTA – La risposta alla prima domanda è affermativa. Le nuove regole dovranno
essere applicate anche per i clienti registrati prima dell’assegnazione della nuova
concessione.
Riguardo alla seconda domanda, non è chiaro cosa si intenda per “quale sia la durata della
fase di prima attivazione”.
Per le successive domande si riporta quanto indicato nella Parte Seconda – Capitolo 1
delle Regole tecniche: “Qualora i limiti siano modificati in senso restrittivo i nuovi valori devono avere
effetto immediato; in caso contrario la modifica ha effetto a partire dal settimo giorno successivo, tranne nel
caso in cui si modifichino i parametri impostati in fase di prima attivazione del conto di gioco dove la
modifica avrà effetto a partire dal giorno successivo.”
11. DOMANDA – Facendo riferimento alle Regole Tecniche “
Il sistema del
concessionario, in caso di sospensione/blocco dell’accesso al giocatore nei casi
previsti dal contratto di conto di gioco, deve consentire la memorizzazione in un
registro informatizzato delle motivazioni che hanno determinato la
sospensione/blocco.”
Si chiede di voler chiarire se è previsto un insieme predefinito delle motivazioni di
sospensione/blocco (tipologie e/o categorie di appartenenza delle motivazioni) e
dove questo possa essere recuperato.
RISPOSTA – L’articolo 17, comma 3, lettera a) dello Schema di convenzione di concessione
contiene indicazioni specifiche sulla sospensione/blocco del conto di gioco.
12. DOMANDA – Facendo riferimento alle regole Tecniche “
Il sistema dei conti di
gioco del concessionario deve rendere disponibile immediatamente e
automaticamente al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative a un
periodo di almeno 30 giorni precedenti ovvero, nel caso di richieste per periodi
superiori, il concessionario renderà disponibili tali informazioni con una
tempistica stabilita dal concessionario stesso.”, si chiede di voler confermare
quanto segue:
• l’affermazione che il concessionario deve rendere disponibile

immediatamente… al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
8
a un periodo di almeno 30 giorni precedenti” sta a significare che il giocatore
deve poterne fare richiesta per un periodo di almeno 30 giorni (valore minimo
del range temporale di ricerca ed estrazione)? E tale richiesta deve essere
immediatamente soddisfatta (real time)?
Invece, per le richieste superiori ai 30 giorni, il risultato può essere fornito anche
in modalità differita, con tempi e modi decisi dal concessionario?
• l’affermazione che il concessionario deve rendere disponibile
“…e
automaticamente… al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative
a un periodo di almeno 30 giorni precedenti” sta a significare che il giocatore
deve poter consultare il resoconto, prodotto automaticamente dal sistema dei
conti di gioco per i 30 giorni precedenti, anche senza una esplicita richiesta da
parte del giocatore?
RISPOSTA – Il resoconto delle operazioni effettuate, relative a un periodo di almeno 30
giorni precedenti, deve essere sempre disponibile al giocatore.
Per le richieste di informazioni riferite ad un periodo superiore agli ultimi 30 giorni, il
resoconto delle operazioni effettuate dal giocatore dovrà essere visualizzabile al giocatore
entro un periodo di tempo stabilito dal concessionario.
13. DOMANDA – Facendo riferimento a quanto indicato nel capitolo “8. RETE
TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE
INFORMAZIONI”, per la trasmissione al sistema centralizzato dei dati delle
giocate e delle movimentazioni del conto di gioco, si chiede di confermare che:
a. tutte le operazioni di movimentazione del conto di gioco debbano essere
trasmesse contestualmente al sistema centralizzato e memorizzate sui sistemi
del concessionario “
esclusivamente dopo la ricezione da parte del sistema
centralizzato dell’esito positivo riferito alla richiesta di memorizzazione”
(punto 7).
b. la ricezione dell’esito positivo ricevuto dal sistema centralizzato corrisponde
alla validazione, come indicato nel capitolo 1, punto 10, ATTIVITÀ
NECESSARIE ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA DI GIOCO: “
la
verifica delle giocate effettuate e delle eventuali vincite o rimborsi, il
pagamento delle vincite e l’accredito delle stesse, comprensivo dell’importo
bonus eventualmente vinto, previa validazione da parte del sistema
centralizzato; le suddette operazioni devono prevedere la contestuale
trasmissione al sistema centralizzato del saldo del conto di gioco, con evidenza
della quota di bonus residua.”
Si chiede di voler chiarire:
in merito a quanto detto nei suddetti punti a), b) se le operazioni di
movimentazione del conto di gioco (transazioni per rimborso, vincita, storno o
rettifica) sono sottoposte a valutazione dell’esito di ritorno dal sistema
centralizzato che è da intendersi sempre di tipo autorizzativo oppure vi siano
anche flussi informativi?
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
9
Quale è il comportamento atteso dal concessionario nel caso di esito negativo da
parte del sistema centralizzato?
RISPOSTA – Al punto 7 delle Regole tecniche si precisa che in caso di ricarica, prelievo,
assegnazione di bonus e rettifiche del conto di gioco, la movimentazione del conto di
gioco sia effettuata esclusivamente dopo la ricezione da parte del sistema centralizzato
dell’esito positivo della richiesta di memorizzazione.
Le successive domande non attengono alla Documentazione di gara.
14. DOMANDA – Facendo riferimento alle Regole Tecniche, capitolo “8. RETE
TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE
INFORMAZIONI”, per i flussi di comunicazione tra il concessionario e il sistema
centralizzato si afferma che:

Il trasporto delle informazioni deve avvenire secondo i protocolli di
comunicazione definiti e resi disponibili da ADM, che definiscono la tipologia di
dati trasmessi al sistema centralizzato (relativi sia alle singole tipologie di gioco
che al sistema dei conti di gioco del concessionario), la struttura dei messaggi
applicativi e i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione nonché gli
standard di sicurezza adottati.”
Si chiede di voler fornire evidenza della data di disponibilità delle specifiche dei
nuovi protocolli di comunicazione, sia per le singole tipologie di gioco che per il
sistema dei conti di gioco, validi per questo bando.
RISPOSTA – La domanda non attiene alla documentazione di gara.
15. DOMANDA – Facendo riferimento alle Regole Tecniche, “
Per l’esercizio dell’azione
di vigilanza e di controllo da parte di ADM devono essere rese disponibili in tempo
reale tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi sei mesi, nonché
le informazioni contabili relativamente agli ultimi due anni. Decorso tale periodo
di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale, devono
essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni, garantendone
l’integrità, la leggibilità e l’accesso.
Su tali informazioni devono poter essere realizzate specifiche interrogazioni in
tempo reale, con intervalli temporali definibili dall’utente per ogni singolo
componente del sistema del concessionario, con possibilità di visualizzare, entro
il limite massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare
il risultato delle interrogazioni stesse.”
Si chiede di voler confermare che:
i. le informazioni sulle quali ADM può effettuare interrogazioni sono sia quelle in
linea (relativamente agli ultimi sei mesi, nonché le informazioni contabili
relativamente agli ultimi due anni), che quelle non in linea ‘
Decorso tale
periodo di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale,
devono essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni…’;
DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE
10
ii. l’affermazione che “
Su tali informazioni devono poter essere realizzate
specifiche interrogazioni in tempo reale….… visualizzare, entro il limite
massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare il
risultato delle interrogazioni stesse”, include la previsione di un termine
massimo di fornitura del risultato delle interrogazioni (48 ore) che confligge con
il concetto di ‘interrogazione in tempo reale’ in senso stretto (fornitura
immediata del risultato della richiesta) prevedendo, appunto, la possibilità di
una fornitura differita del risultato nel limite massimo delle 48 ore.
Si chiede, inoltre, di voler chiarire quanto segue:
la possibilità di effettuare “
specifiche interrogazioni in tempo reale, con intervalli
temporali definibili dall’utente per ogni singolo componente del sistema del
concessionario…” comporta che ADM possa voler indicare gli intervalli temporali
per la ricerca e l’estrazione dei dati. Le modalità per effettuare tali interrogazioni
sono predefinite da ADM oppure possono essere discrezionalmente definite e
messe a disposizione dal concessionario purché permettano di ottemperare al
requisito?
RISPOSTA – Si conferma che ADM deve poter effettuare interrogazioni sia sui dati “in
linea” sia su quelli “non in linea”. Le interrogazioni stesse devono poter essere effettuate in
tempo reale, ma i risultati delle interrogazioni possono essere visualizzabili entro 48 ore.
È necessario che sia consentito ad ADM di definire gli intervalli temporali per ogni singolo
componente del sistema del concessionario.
16. DOMANDA – Facendo riferimento alle regole Tecniche, “
Le eventuali soluzioni di
cloud computing devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche previste
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza
Nazionale (ACN) per essere qualificati come erogabili alla Pubblica
Amministrazione e devono garantire la piena disponibilità di tutte le informazioni
richieste da ADM per le azioni di vigilanza e controllo.” e dato il presupposto che
con la classificazione viene stabilito l’impatto dei servizi e dei dati trattati da una
PA in relazione al loro livello di criticità,
si chiede conferma che:
nell’ambito dei servizi cloud qualificati da ACN, i dati trattati dal concessionario,
in qualità di Fornitore privato, e trasmessi al sistema centralizzato, possano essere
considerati di tipo “
Ordinario – QC1”; secondo la classificazione dei dati e dei
servizi previsti da ACN, appartengono a tale classe i dati e servizi la cui
compromissione non provochi l’interruzione di servizi dello Stato o, comunque,
un pregiudizio per il benessere economico e sociale del Paese.
RISPOSTA – La domanda esula dalle competenze dell’Agenzia.