L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti e alle procedure per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti e alle procedure per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi. In particolare, le risposte fornite riguardano aspetti fondamentali come l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, la possibilità di soddisfare tali requisiti attraverso società controllate o controllanti, nonché le condizioni richieste per l’asseverazione dei requisiti tecnici e amministrativi.
Un punto di particolare rilievo riguarda l’interpretazione del bando in merito alla certificazione dei requisiti ambientali e sociali, con un focus su aspetti come la parità di genere, la gestione ambientale e la conformità ai parametri di sostenibilità stabiliti dal Piano d’Azione per la Pubblica Amministrazione. ADM ha chiarito che tali certificazioni devono essere possedute all’atto di presentazione della domanda e mantenute per tutta la durata della concessione.
Un ulteriore elemento di interesse è la conferma della possibilità di comprovare determinati requisiti attraverso documentazione asseverata da soggetti terzi indipendenti, con criteri stringenti per la validità di tali attestazioni. Inoltre, è stata ribadita la distinzione tra la relazione tecnica richiesta nelle regole tecniche e quella asseverata necessaria per la domanda di partecipazione.
Infine, sono stati delineati i criteri per la documentazione necessaria in base alla dimensione aziendale, con particolare attenzione agli obblighi per le società con stabile organizzazione in Italia e la relativa conformità alle normative sul lavoro e sulla parità di genere. ADM ha confermato che tali requisiti non si applicano ai candidati con un organico inferiore a 15 unità.
Di seguito è riportato il testo integrale.
RISPOSTA – Si conferma che la relazione tecnica citata nelle regole tecniche non è la medesima relazione asseverata dal terzo soggetto indipendente richiesta dalle regole amministrative in sede di domanda di partecipazione e che il nome a dominio non va indicato nella relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3.1 delle regole amministrative. Sarà sufficiente per il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dimostrare di aver predisposto le condizioni necessarie per poter soddisfare i requisiti prima del rilascio della concessione – senza indicazione in prima battuta del nome a dominio/brand specifico – presentando la relazione tecnica asseverata.
b) SE stabile organizzazione in Italia con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta e maggiore di quindici:
– Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta con riferimento sia alla struttura che realizza la stabile organizzazione in Italia con un numero di dipendenti compreso tra quindici e cinquanta e sia alla struttura estera.
– Betting Exchange – per raccolta si intende l’importo degli abbinamenti tra banco e puntata;
– Giochi di abilità a torneo – per raccolta si intende l’importo dei diritti di partecipazione;
– Giochi di sorte a quota fissa e di carte con vincita in denaro organizzati in forma diversa dal torneo – per raccolta si intende gli importi complessivi delle puntate comprensive anche degli importi vinti e rigiocati, su ciascuna sessione di gioco;
– Bingo a distanza – per raccolta si intende l’importo delle cartelle acquistate.
RISPOSTA – L’articolo 8, comma 1, lett. c. dello schema di convenzione di concessione richiama l’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, esclusivamente per il rispetto dei criteri in esso contenuti. Del resto, nell’articolo 20, comma 9 dello schema di convenzione si riporta espressamente il dettato dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024: “Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti dalla commissione governativa di cui all’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute.” È di tutta evidenza che le somme di cui si richiede l’investimento sono diverse da quelle previste per il piano degli investimenti all’articolo 8, commi 2 e 3 dello schema di convenzione di concessione. Si ritiene, tuttavia, possibile ricomprendere nel piano degli investimenti le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi per la diffusione del gioco sicuro e responsabile a ulteriore tutela dei giocatori, specie più vulnerabili, che il concessionario ha facoltà di effettuare, previste dall’articolo 20, comma 11 dello schema di convenzione di concessione, con il quale il bando recepisce l’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Con riferimento alla cumulabilità delle riduzioni, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all’articolo 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura, comma 8, dispone che “[…] in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’ importo che risulta dalla riduzione precedente.”
– sistema dei conti di gioco del concessionario;
Non è sufficiente, quindi, visualizzare la funzionalità nel dettaglio del conto gioco.
43. DOMANDA – È obbligatorio fornire l’opzione di scelta all’utente di modificare o estendere il tempo di time-out o è possibile, come concessionario, scegliere di impostare di default un time-out di 20 minuti, sempre e comunque per tutti gli utenti, senza fornire la possibilità di estendere il Time-out?
RISPOSTA – Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda – Requisiti Tecnici – 1. Sistema Del Concessionario – è esplicitato che deve essere previsto un time-out massimo di 20 minuti dopo l’accesso al conto di gioco da parte del giocatore che, in caso di inattività dell’utente, inibisca l’accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del conto di gioco; è fatta salva la possibilità per l’utente di impostare autonomamente un diverso valore, comunque inferiore a 60 minuti.
PressGiochi