22 Marzo 2025 - 20:46

Banche, rapporti di conto corrente e obbligo di contrarre: alla Camera la presentazione degli emendamenti

E’ stato fissato a giovedì 13 marzo alle ore 12,00 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sulle modifiche al codice civile e al codice del consumo,

10 Marzo 2025

E’ stato fissato a giovedì 13 marzo alle ore 12,00 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sulle modifiche al codice civile e al codice del consumo, riguardanti l’obbligo di contrarre e il recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Il testo unificato delle proposte di legge a firma Romano e Bagnai è all’esame della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e prevede l’introduzione dell’articolo 1857-bis del codice civile e modifica all’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Il testo unificato adottato come testo base stabilisce:

Art. 1.

1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del Codice civile, dopo l’articolo 1857 è aggiunto il seguente:

«Art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al comma precedente.».
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.

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