29 Marzo 2024 - 16:57

Awp. Palazzo Spada: “Potere discrezionale del questore su ordine e sicurezza pubblica”

Interpellato dal Ministero dell’interno, il Consiglio di Stato ha ieri sentenziato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un circolo privato di Manfredonia contro il decreto questorile che

29 Aprile 2015

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Interpellato dal Ministero dell’interno, il Consiglio di Stato ha ieri sentenziato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un circolo privato di Manfredonia contro il decreto questorile che imponeva la licenza per l’istallazione degli apparecchi da gioco.

Il ministero dell’Interno dalla sua ha giudicato il ricorso infondato, perché l’art. 100 del T.U.L.P.S. conferisce al questore un potere ampiamente discrezionale, avente natura tipicamente preventiva e cautelativa, di decidere la sospensione delle attività autorizzate per il locale che costituisca pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Come hanno spiegato i giudici di Palazzo Spada dichiarando infondato il ricorso straordinario, “La finalità che persegue tale norma non è quella di sanzionare la condotta del gestore del pubblico esercizio per aver consentito la presenza nel proprio locale di persone pericolose o pregiudicate, ma quella d’impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Nella specie, l’autorità di pubblica sicurezza ha fondato il provvedimento di sospensione della licenza sull’accertata circostanza che il locale era punto abituale di ritrovo di numerose persone pregiudicate anche per gravissimi reati, come risulta dalla dettagliato rapporto inviato dall’Amministrazione.

Tale circostanza di per sé integra gli estremi della citata disposizione normativa cautelare, tale da giustificare il ragionevole convincimento nell’autorità di pubblica sicurezza che il circolo medesimo costituisse fonte di concreto pericolo per la sicurezza ed incolumità dei cittadini. La comunicazione dell’avvio del procedimento è stata omessa per ragioni di particolare urgenza connessa alla necessità di tutelare il prevalere dell’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica, funzione intrinseca alla natura del provvedimento in questione”.

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