Com’è noto, a partire dal 9 dicembre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in osservanza delle disposizioni dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs 7
Com’è noto, a partire dal 9 dicembre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in osservanza delle disposizioni dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i, ha avviato il processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, rilasciati dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della graduale e progressiva sostituzione di tutti i titoli cartacei stampati su carta filigranata ologrammata.
Con Avviso del 21 novembre 2024 pubblicato sul sito istituzionale, i cui contenuti si intendono richiamati, sono state fornite specifiche indicazioni per consentire agli operatori della filiera di prestare osservanza alle disposizioni impartite e così dare attuazione al processo avviato.
In tale prospettiva, è stato stabilito un periodo transitorio, a partire dal 9 dicembre 2024, caratterizzato dall’obbligo di apposizione sull’apparecchio, in modo da renderli ben visibili, sia i titoli autorizzatori – (NOD, NOE e attestato di conformità) – stampati in carta semplice sia le etichette recanti il QR-Code; il periodo transitorio ha visto dunque coesistere sul medesimo apparecchio i “nuovi” titoli dematerializzati e i “vecchi” titoli stampati su carta semplice.
Ad oggi, non essendo pervenute segnalazioni di criticità e non rilevando elementi ostativi sotto il profilo tecnico, si fissa alla data del 1° gennaio 2026 la definitiva chiusura del predetto periodo transitorio, ponendo fine alla “sperimentazione” con riferimento agli apparecchi con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS.
A partire da tale data l’etichetta adesiva con il QR-Code sostituirà i titoli autorizzatori cartacei; pertanto, si darà applicazione alla sanzione prevista dell’art. 110, comma 9, lett. f), del TULPS, ogniqualvolta venga accertato che l’etichetta non è stata apposta sull’apparecchio in maniera integra e leggibile, fermo restando che l’esercente dovrà comunque dimostrare a richiesta il possesso del titolo autorizzatorio in originale, in formato cartaceo o digitale.
Rimangono validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti apposti sull’apparecchio in originale su carta filigranata ologrammata dell’Agenzia, che, in caso di furto o smarrimento, dovranno essere sostituiti dall’etichetta contenente il QR-Code unitamente a copia della relativa denuncia.
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