29 Marzo 2024 - 14:17

Avviso di accertamento nullo quando è notificato per posta: sentenza n. 4314/2018

L’articolo 29, del Decreto Legge n. 78/2010 dispone che “l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso

13 Settembre 2019

Print Friendly, PDF & Email

L’articolo 29, del Decreto Legge n. 78/2010 dispone che “l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

L’intimazione ad adempiere al pagamento – spiega Marco Minoccheri, consulente fiscale Astro – è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 218/97, dell’articolo 68, del Decreto Legislativo n. 546/92, e dell’articolo 19, del Decreto Legislativo n. 472/97. In tali ultimi casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

A partire dal 2011, gli accertamenti fiscali non sono più atti impositivi, ma impoesattivi, ossia atti esecutivi, per cui non è più necessario notificare la cartella di pagamento. Nello specifico, tali atti, devono essere notificati tramite l’intervento degli agenti abilitati (ufficiale giudiziario, messi comunali), mentre gli atti successivi possono essere inoltrati tramite il servizio postale.

 

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, non può spedire direttamente al contribuente un avviso di accertamento esecutivo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ questo il principio di diritto sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 4314/2018 emessa l’11 ottobre 2018.

Il caso – La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, per il periodo di imposta 2012. In particolare, l’Ufficio, visto il pvc emesso a seguito di verifica fiscale, contestava un maggior reddito di impresa con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni.
I motivi del ricorso – La società, aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, per violazione dell’articolo 12, della Legge n. 212/2000 e tra gli altri motivi, contestava l’inesistenza della notifica via posta.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava tutte le doglianze del contribuente, aderendo alle difese dell’Ufficio.
Avverso tale decisione la Società proponeva appello, chiedendo la totale riforma della sentenza dei primi giudici.

La decisione- I giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, ha accolto l’appello presentato dalla società contribuente.
A parere dei giudici di merito, il giudice di primo grado aveva errato nel disattendere il motivo con il quale era stata dedotta la giuridica inesistenza e/o comunque l’insanabile nullità della notifica degli atti impoesattivi. Gli atti, in quanto spediti direttamente per posta e non notificati, sono stati emessi in violazione di quanto disposto dall’articolo 29, del Decreto Legge n. 78/2010.
Continuano ancora i giudici “Per ben chiarire occorre dunque ripetere che detta norma nel testo vigente ratione temporis, al 1° comma, nella lettera a), prevede, infatti, una disciplina particolare per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, propria in ragione della sua idoneità ad incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è il destinatario.

La norma espressamente prescrive dunque che l’atto debba essere “notificato” e della “notifica” derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l’effetto di titolo esecutivo. Esclude la norma che il primo atto impositivo, come quello di cui trattasi, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all’Ufficio che lo ha fornito”.

 

Osservazioni- Alla luce di quanto espresso dai Giudici di merito nella sentenza n. 4314/2018, ne deriva che, l’Agenzia delle Entrate non può notificare direttamente un avviso di accertamento esecutivo al contribuente attraverso l’invio di una semplice raccomanda con ricevuta di ritorno, ma deve, invece, notificarlo per il tramite di un agente della notificazione a ciò abilitato.
Ne discende che, la notificazione dell’atto impoesattivo primario, costituisce presupposto necessario ai fini della giuridica esistenza dell’atto con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, tale atto primario non sia stato notificato con le formalità di legge, l’atto medesimo deve essere considerato inesistenze e non soltanto nullo. Nessuna sanatoria di nullità è, conseguentemente, ammissibile.

 

PressGiochi