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Avv. Sbordoni: “Le modifiche delle Gambling Commission Licence Conditions”

“Lo scorso 19 gennaio – scrive l’avvocato Stefano Sbordoni – è scaduto il termine di stand still della notifica del progetto – n.2016/557/UK – “Gambling Commission Licence Conditions and Codes of Practice” –

25 Gennaio 2017

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“Lo scorso 19 gennaio – scrive l’avvocato Stefano Sbordoni – è scaduto il termine di stand still della notifica del progetto – n.2016/557/UK – “Gambling Commission Licence Conditions and Codes of Practice” – “condizioni per il rilascio della licenza da parte della commissione giochi d’azzardo e codici di buona prassi”.

Il Regno Unito, anche se oramai diretto verso la definitiva “Brexit”, trasmetteva a Bruxelles, in data 18 ottobre 2016, le ‘Gambling Commission Licence Conditions‘ e il ‘Codes of Practice‘, vale a dire le condizioni per il rilascio delle licenze di gioco e i codici di condotta, per consentire agli stati membri (o alla Commissione) di esprimere osservazioni, vincolanti o meno (stand still) ai sensi della procedura 2015/1535.

La notifica verteva sulle modifiche apportate alle condizioni per il rilascio della licenza da parte della Gambling Commission nel giugno del 2007 ai sensi del “Gambling Act 2005”. Tutte le licenze di gioco rilasciate dallaGambling Commission devono rispettare ed essere conformi alle condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni, individuate dalla Gambling Commission ex art. 75 del Gambling Act. Le disposizioni, contenute nelle condizioni e nel codice, variano a seconda del fatto che l’autorizzazione si riferisca a servizi di gioco a distanza (definiti all’articolo 4 della legge e comprendenti i servizi della società dell’informazione) oppure a servizi di gioco d’azzardo terrestri (ossia, all’interno di locali). Le modifiche inviate a Bruxelles hanno l’obiettivo di tenere la criminalità lontana dal gioco attraverso il rilascio della licenza, e in particolare assicurare che i casinò a distanza (online) seguano procedure idonee a disincentivare e individuare il riciclaggio di denaro. Di seguito la modifica delle condizioni per il rilascio della licenza 12.1.12.

Anti-money laundering

Measures for operators based in foreign jurisdictions

All remote casino operating licences where any of the licensee’s remote gambling equipment is located outside Great Britain

1 Licensees must comply with Parts 2 and 3 of the Money Laundering Regulations 2007 (UK Statutory Instrument No. 2157 of 2007) as amended by the Money Laundering (Amendment) Regulations 2007 (UK Statutory Instrument No. 3299 of 2007), or the equivalent requirements of any UK Statutory Instrument by which those regulations are amended or superseded insofar as they relate to casinos (the MLR) whether or not the MLR otherwise apply to their business

(Prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose

Misure per operatori localizzati in giurisdizioni estere

Tutte le licenze per la gestione di casinò a distanza laddove qualsiasi attrezzatura per il gioco d’azzardo del licenziatario sia ubicata al di fuori della Gran Bretagna

1  I licenziatari devono rispettare le parti 2 e 3 del regolamento sul riciclaggio del denaro [Money Laundering Regulations (MLR)] del 2007 (strumento legislativo del Regno Unito n. 2157 del 2007) come modificato dal regolamento sul riciclaggio del denaro del 2007 (strumento legislativo del Regno Unito n. 3299 del 2007) o dai requisiti equivalenti di qualsiasi strumento legislativo del Regno Unito attraverso il quale dette norme siano state emendate o sostituite, nella misura in cui si applichino ai casinò (le norme MLR), indipendentemente dal fatto che le norme MLR siano altrimenti applicabili alla loro attività).

La modifica pone l’accento su alcuni importanti aspetti. Nel Regno Unito, patria della libertà, gli operatori che hanno licenze in altre nazioni, possono operare, ma la Gambling Commission si è resa conto che un mancato controllo può favorire il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza (c.d. money laundering); da qui la modifica alle ‘Gambling Commission Licence Conditions‘. Nel nostro Paese il Legislatore è già intervenuto su questo tema (decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni).

Con la menzionata legge gli operatori del gioco sono tenuti a partecipare al contrasto del riciclaggio, attraverso un’adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e la segnalazione di quelle sospette. Il mancato rispetto di questi adempimenti comporta l’irrogazione di sanzioni che possono incidere sulla stessa persona giuridica (operatore di gioco), oltre che sull’autore dell’illecito. Dai “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2016” pubblicati dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF), si evince che: 1) nel primo semestre del 2016, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette. Il notevole incremento rispetto al primo semestre dell’anno precedente (33,6 per cento) trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000).

Per quanto concerne gli operatori non finanziari, i gestori di giochi e scommesse hanno inviato 1.173 segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre del 2016, contro le 678 del primo semestre del 2015. Nello specifico, nel primo semestre del 2016, le segnalazioni pervenute da parte dei gestori di giochi e scommesse rappresentano il 2,3% del totale. Rispetto al 2015 (primo semestre) l’incremento delle segnalazioni pone in rilievo la circostanza che il nostro sistema di gioco è un sistema sano; certamente andrebbe monitorata anche l’attività di coloro che operano senza licenza e che purtroppo, ad oggi, continuano ad inquinare il sistema a danno sempre del consumatore e della fede pubblica.

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