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Avv. Sbordoni: “I canoni sulla filiera nel prossimo bando per il SuperEnalotto”

Pubblicato in GU legge di Bilancio, nel testo lotteria scontrino e gara SuperEnalotto Nel prossimo bando di gara per l’affidamento del SuperEnalotto,- commenta l’avvocato Stefano Sbordoni – previsto dalla Legge

21 Dicembre 2016

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Pubblicato in GU legge di Bilancio, nel testo lotteria scontrino e gara SuperEnalotto

Nel prossimo bando di gara per l’affidamento del SuperEnalotto,- commenta l’avvocato Stefano Sbordoni – previsto dalla Legge di Stabilità 2017, non dovrà più essere pagato il canone – dalla filiera – alla società concessionaria che si andrà ad aggiudicare la concessione, poiché essa già riceve dallo Stato un compenso per la gestione del gioco. Questo è il senso del dettato normativo, ed è l’auspicio di tutti. Ed invero si ritiene utile richiamare quanto previsto dall’attuale legge di Stabilità 2017 laddove va ad elencare quelli che saranno i requisiti minimi dell’emanando bando di gara: “e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73”.

 

Tale norma del 2010 prevedeva che: “(….) Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara;   ogni   diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se gia’ adottato, e’ nullo e le somme   percepite   dai concessionari sono versate all’amministrazione statale concedente. Le amministrazioni   statali concedenti,   attraverso   adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità’ e non automaticità’, a   fronte   di   casi   di inadempimento delle clausole della   convenzione   imputabile   al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola   di   decadenza   dalla concessione, oltre che di maggiore   efficienza,   efficacia   ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio”.

 

Il principio stabilito dalla legge è inequivocabile: i canoni in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali (incluse quindi le concessioni in materia di giochi pubblici) sono vietati, a meno che ciò non sia preventivamente previsto negli atti di gara predisposti dall’autorità pubblica. Ed invero già nella relazione tecnica al progetto di legge in esame, il legislatore aveva ben messo in rilievo la circostanza che una volta aggiudicata la concessione, gli operatori di gioco stabilivano (o imponevano..) rapporti negoziali con soggetti terzi, al di fuori del perimetro legale reso legittimo dal bando e dagli atti di gara, attraverso i quali gli stessi concessionari avevano conseguito lo status di partner convenzionale con l’amministrazione concedente. Nell’ambito di tale cornice i concessionari si erano resi spesso percettori di controprestazioni economiche non contemplate nel bando di gara per l’aggiudicazione della concessione. Per il legislatore quindi tale pratica sostanziava i presupposti di un’alterazione della concorrenza, dal momento che gli eventuali rapporti negoziati a valle con gli esercenti dagli stessi concessionari consentivano a questi ultimi una remunerazione, che abbatteva i costi della concessione – sopportati per il conseguimento stesso e il mantenimento della concessione nei riguardi dello Stato – permettendo altresì loro un recupero illegittimo. Addirittura, concludeva il legislatore nella relazione tecnica della norma in esame, in alcuni casi dette somme di denaro – percepite non proprio legittimamente – avrebbero potuto permettere allo Stato concedente prezzi di aggiudicazione della concessione particolarmente competitivi e idonei a superare la concorrenza in occasione del confronto selettivo.

 

E’ evidente come la norma abbia il chiaro intento di tutelare il mercato e di non creare situazioni spiacevoli che vadano a ledere in maniera diretta ed oggettiva l’ultimo miglio della filiera della raccolta del gioco pubblico, che sebbene sia il tratto più importante, continua ad essere il meno tutelato. Sarà bene quindi che nell’emanare il bando di gara gli addetti ai lavori tengano ben presenti i principi normativi suindicati, altrimenti assisteremo all’ennesima sconfitta di tutti i quali sperano di poter lavorare degnamente ed a condizioni eque, e che la concorrenza sleale venga impedita già alla fonte dallo Stato concedente.

 

PressGiochi