23 Aprile 2024 - 09:18

Astro. Emilia Romagna: il gioco lecito esce dal perimetro della “legalità riconosciuta in Regione”

“L’analisi dell’articolo 48 della Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016,“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, non lascia spazio

07 Novembre 2016

Print Friendly, PDF & Email

“L’analisi dell’articolo 48 della Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016,“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, non lascia spazio a dubbi interpretativi” scrive in una nota l’associazione ASTRO.

“Nonostante l’articolo in commento (l’ultimo della Legge) sia stato inserito mediante un emendamento “arrivato in extremis”- prosegue -, dopo un lungo dibattito condotto all’unanimità dall’Assemblea Regionale, finalizzato a rispondere ai fenomeni di infiltrazione malavitosa nell’economia emiliano-romagnola, è bastato un “accostamento” per renderlo importante: quello tra gioco (lecito) e usura, nonché quello tra il gioco (benché lecito) e stile di vita non sostenibile.

Il dettaglio della disposizione è facile da analizzare:

  1. introduzione dei luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori

  2. introduzione del divieto di posizionamento di sale gioco e sale scommesse (di qualsiasi ordine e natura, comprese quelle sanate o ancora irregolari) a distanza inferiore di 500 metri (misurabili col percorso pedonale) dai luoghi sensibili. Una delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro 90 giorni disporrà le modalità di attuazione pratica della disposizione.

Prima di tale delibera, pertanto, non è dato sapere se ai locali dedicati “insediati” delle aree sensibili:

  1. sarà imposta una chiusura (immediata o scaglionata) con conseguente de-localizzazione,

  2. oppure la “sola” impossibilità di restare aperti dopo il 2022 per le sale VLT (data scadenza contratto di raccolta col concessionario), nonché dopo la caducazione delle concessioni scommesse attualmente in regime di proroga (per le agenzie).

  1. Introduzione del divieto di nuova installazione di apparecchi a premio nei locali (tutti) attualmente già ospitanti gli stessi, qualora insediati nelle aree sensibili. Sono equiparate a nuove installazioni “la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”Anche per tale disposizione, la invocata delibera di Giunta dovrà determinare le modalità applicative della disposizione.

In definitiva, la disciplina “tecnica” regionale si adegua a quell’indirizzo “Lombardo” che da 3 anni arreca la moltiplicazione del numero dei malati di G.A.P., con percentuali doppie/triple/quintuple a quelle sino ad ora censite in Emilia Romagna.

La ratio dell’articolo 48 al Testo Unico Regionale sulla Legalità, a onor del vero, non è il contrasto alla ludopatia, ma il contrasto ad attività che, “BENCHE’ LECITE”, sono escluse dal novero di riconoscimento della Regione,ovvero attività che, se presenti:

  1. rendono gli eventi che sponsorizzano o promuovono non patrocinabili istituzionalmente, in quanto valutati alla stregua di istigazione all’usura e alla dipendenza irresponsabile;

  2. sono comunque considerate incompatibili con la cultura della Legalità “formalizzata” nella Legge.

Il gioco (benché) lecito, è quindi incompatibili con il testo unico dei valori socio-economici vigenti e cogenti in Emilia Romagna, ai quali devono uniformarsi gli appalti, gli accessi ai finanziamenti regionali, le tutele istituzionali. In parole povere il gioco “benché” lecito è definito in termini di “quasi-crimine”.

La gravità della presa di posizione istituzionale dell’Assemblea Regionale è tale da non consentire una riflessione di natura politica nell’ambito della stessa sede in cui si effettua la disamina della normativa, ma sicuramente un dato di partenza della riflessione può essere anticipato: nella stessa Regione in cui restano obbligatori i corsi di formazione “abilitativi” per i conduttori delle sale da gioco lecito, definire “quel gioco a cui è diretta la formazione” come incompatibile coi valori del Territorio è una “trovata” di conclamata illogicità e contraddittorietà.

Questo è oggi il gioco lecito, un fenomeno che neppure in Emilia Romagna riesce più a trovare un contesto politico di “razionale e logico” approccio.

Si allega in testo di legge.

Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18

Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili

B.U.R. 28 ottobre 2016, n. 326

…….

Art. 48

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.”.

2. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis

Patrocinio

1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità del comma 1 la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo.”.

3. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2013, sono aggiunte in fine le seguenti parole e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis”.

(testo precedente dell’articolo 6 comma 2 “ Al fine di perseguire le finalita’ di cui all’art. 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle

pianificazioni di cui all’art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco).

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

2 quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”.

5. L’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative”.