19 Aprile 2024 - 10:41

Ascoli Piceno. Acogi: “Il Tribunale ha assolto l’agenzia Clover Bet, un importate risultato legale”

L’associazione Acogi commenta il risultato del processo che si è concluso lo scorso 12 gennaio 2017 che aveva attinto il titolare di un Ced affiliato alla società Betsolution4U e operante

16 Gennaio 2017

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L’associazione Acogi commenta il risultato del processo che si è concluso lo scorso 12 gennaio 2017 che aveva attinto il titolare di un Ced affiliato alla società Betsolution4U e operante in Ascoli Piceno a far data dall’ 11.03.2015. “L’agenzia- commenta l’associazione- era stata oggetto di un controllo da parte degli ispettori di ADM i quali constatavano il rispetto della normativa antiriciclaggio e di quanto sancito dal D. L. n. 158/2012 (Decreto Balduzzi) convertito in L. 189/2012 quanto alle informazioni previste a tutela dei minori e sulle probabilità di vincita. Nonostante tali regolari accertamenti, gli ispettori trasmettevano il verbale di verifica alla Procura della Repubblica competente per mancanza dell’adesione del centro al regime di regolarizzazione previsto dalla ‘legge di stabilità 2015’”.

“Seguiva- prosegue ACOGI- il procedimento contro il titolare ascolano per l’ipotesi di reato di raccolta abusiva di gioco e scommessa ex art. 4 e 4 bis della legge 401/89. La difesa assunta dallo Studio legale ACOGI, in persona dell’Avv. R. Fallacara ha posto in evidenza il regolare operato del centro legato al bookmaker maltese discriminato dalle clausole previste dal Bando Monti in violazione dei principi comunitari descritti dagli artt. 49 e 56 del TFUE tra cui la cessione a titolo non oneroso dei beni materiali e immateriali di proprietà del titolare del centro; censura conclamata dopo la sentenza Laezza sul caso Stanley, dall’Ordinanza “Carlucci “ emessa dalla Corte di Giustizia Europea il 07.04.2016”.

A parere della difesa, conclude l’associazione- “Le dinamiche investigative nonché alcuni aspetti emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale hanno offerto, in maniera inequivocabile, al giudicante la peculiare ragione di una contestazione –discriminatoria- mossa esclusivamente da finalità erariali in spregio a quella che, invero, dovrebbe sottendere alla ratio giustificatrice dalla norma penale incriminatrice finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico, sanità pubblica o pubblica sicurezza”.

L’esercente è stato assolto “perché il fatto non sussiste”; una pronuncia che segue le precedenti pronunce assolutorie di agenzie operanti in regime di un Bando di Gara “Monti” inidoneo a ripristinare le pregresse lacune normative.

PressGiochi