25 Aprile 2024 - 23:43

Approda in Aula al Senato il dl Dignità: voto entro domani

Sono più di 700 gli emendamenti al decreto Dignità presentati alle commissioni Finanze e Lavoro del Senato che sono stati esaminati nel fine settimana. Il decreto-legge contiene una serie di

06 Agosto 2018

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Sono più di 700 gli emendamenti al decreto Dignità presentati alle commissioni Finanze e Lavoro del Senato che sono stati esaminati nel fine settimana.

Il decreto-legge contiene una serie di disposizioni di natura fiscale e finanziaria volte a contrastare la delocalizzazione delle imprese e salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare il disturbo da gioco d’azzardo e favorire la semplificazione fiscale.

Atteso nella giornata di oggi l’avvio dell’esame in Aula del Senato per poi passare alle votazioni anche se il Ministro Di Maio non esclude di ricorrere all voto di fiducia per chiudere il testo entro domani.

 

Nell’ambito delle misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, contenute nell’articolo 9 e negli articoli da 9-bis a 9-quater – ha ricordato il relatore per la 6ª Commissioneper la Lega Enrico Montani – , inseriti dalla Camera, l’introduzione del divieto, la cui violazione comporta l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative, di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Dal divieto sono escluse le lotterie nazionali ad estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera  segnalo che: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dovrà proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici, in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate (comma 6-bis dell’articolo 9); il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà svolgere, d’intesa con il Ministero della salute, il monitoraggio dell’offerta dei giochi, dell’andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio nazionale (articolo 9-ter); sugli esiti del monitoraggio i medesimi ministeri dovranno presentare annualmente alle Camere una relazione”.

 

Di seguito gli emendamenti presentati in Commissioni referenti:

 

4.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Proroga opzione donna)

        1. Al fine di prorogare il regime di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell’ammontare delle somme giocate».

 

Art.  9

9.1CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 9. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia».

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);

all’articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).

9.2LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo», con le seguenti: «Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo patologico».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro»;

al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

al comma 2, aggiungere in fine le parole: «comminata dall’Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall’avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l’Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all’oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico;

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all’adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco on-line, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo».

Alla rubrica del Capo sostituire le parole: «Misure per il contrasto alla ludopatia» con le seguenti: «Misure per il contrasto del gioco d’azzardo patologico».

9.3LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e a quanto disposto dal successivo comma 5».

9.4CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «quanto previsto dall’articolo 7» fino alla fine dell’articolo, con le seguenti: «il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l’eccezione di quanto pubblicato all’interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà dei concessionario e registrati come canali di vendita presso l’apposito registro tenuto presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui ai presente comma 1e lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che ‘Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario de! mezzo o de! sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o dei contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Il protocollo d’intesa tra l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento dei valore della loro attività dì pubblicità al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1º settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1º maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, sì provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9».

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 3, lettera d), sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 9»;

all’articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «9».

9.5CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell’articolo», con le seguenti: «nonché il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore de! presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento dei valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d’intesa tra l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui ai regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1º settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1º maggio 2019.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8».

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 8».

all’articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «8».

9.6CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è vietata qualsiasi forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:

a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell’affollamento pubblicitario orario;

b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell’inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine».

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.1. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d’azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un’offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l’entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

1.2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di solle locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;

al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1;

sopprimere il comma 5.

9.7MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «le campagne comunicative,».

9.8MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «gli eventi e».

9.9MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «le manifestazioni» con le seguenti: «gli eventi».

9.10MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «incluse le manifestazioni sportive,» inserire le seguenti: «e gli eventi».

9.11BINETTI, DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «con vincite di denaro» aggiungere le seguenti: «all’informazione relativa a vincite di particolare consistenza, alla stampa di settore, alla pubblicità degli esercizi pubblici che vendono tagliandi delle lotterie istantanee,».

9.12MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «culturali o artistiche» con le seguenti: «eventi culturali o artistici».

9.13MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «culturali o artistiche» inserire le seguenti: «, le campagne comunicative».

9.14MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «scientifiche».

9.15MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di satira».

9.16MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «mediche».

9.17MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di politica estera».

9.18MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «d’intrattenimento».

9.19MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «artistiche».

9.20MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «politiche».

9.21MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di fumetti».

9.22MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «culturali».

9.23D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

9.24BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «le altre lotterie ad estrazione istantanea».

9.25CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

9.26MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».

9.27BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».

9.28LANIECE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le Case da Gioco autorizzate».

9.29ZAFFINI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore».

9.30BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione».

9.31BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Femio restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a ”bambini”;

b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:

a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;

b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile e adolescenziale».

9.32CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita m denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo;

d) l’indicazione ”pubblicità” per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche a sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia On-line, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato a minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l’entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.33VITALI, RONZULLI

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo;

d) l’indicazione ”pubblicità” per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia on-line, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l’entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalll’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.34VITALI

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione».

9.35VITALI

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione qualora nell’oggetto dell’affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali».

9.36BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-quater. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l’entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.37BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.38D’ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Fatto salvo» fino a: «n. 189».

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;

sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 150.000».

9.39MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «a carico del committente, del proprietario» con le seguenti: «sia a carico del committente sia a carico del proprietario».

9.40MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni violazione» con le seguenti: «per la prima violazione».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: «In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata».

9.41D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro».

9.42D’ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Conseguentemente, ai comma 4, sopprimere le parole da: «compresi» quelli fino a: «24 novembre 1981, n. 689».

9.43MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da comuni».

9.44GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».

9.45GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti».

9.46GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni».

9.47GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate ai gioco d’azzardo presentati dalle Città Metropolitane».

9.48GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo».

9.49MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per 1 anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.

9.50MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.

9.51MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La dotazione del fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.

9.52GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da comuni».

9.53CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d’azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un’offerta chiara, trasparente e riconoscibile».

9.54MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

9.55MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 6 sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «19,8 per cento e nel 6,7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «nel 19,68 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1º settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1º maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

9.56MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 6, sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «20 per cento e nel 7».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le parole da: «nel 19,68 per cento fino alla fine del comma»;

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e avvia o un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi».

9.57VITALI

Il comma 6-bis è soppresso.

9.58D’ALFONSO

Sopprimere il comma 6-bis.

9.59D’ALFONSO

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d’azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo ”no slot”».

9.60VITALI

Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:

«6-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone un disegno di legge per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e delia sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

6-ter. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più’recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell’Unione europea, nonche1 all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile, con

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell’imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché’riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, tenendo conto dei principi stabiliti in sede di Conferenza Unificata e sottoscritti mediante Intesa il 7 settembre 2017, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonchè in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatone nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera».

9.61D’ALFONSO

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Al fine di accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco d’azzardo patologico, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta

elettronica;

b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d’azzardo patologico, quali:

1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;

3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d’azzardo patologico».

9.62BINETTI, DE POLI

Al comma 6-bis sono soppresse le seguenti parole: «, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate».

9.63BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

«6-ter. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è istituito il numero verde per le informazioni relative alle conseguenze del gioco d’azzardo».

9.64D’ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 6-bis aggiungere i seguenti:

«6-ter. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1º settembre 2018.

6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall’articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º settembre 2018.

6-quinquies. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6.2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º settembre 2018.

6-sexies. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui al comma 4».

9.65MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter. All’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: ”31 marzo 2019”».

9.66D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter, I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti dapagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e Rassegnati, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinati, nell’ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, ad attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze».

9.0.1FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l’impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all’art. 1, comma 153, legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente e informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

2 A garanzia del pieno rispetto dell’efficacia delle presenti disposizioni sull’informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all’Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza».

9.0.2LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).

        1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all’interno o all’esterno, entro un raggio di 100 metri, dai locali dove si effettuano giochi d’azzardo e scommesse con vincite in denaro.

2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi».

9.0.3LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Fascia oraria di rispetto)

        1. All’articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ”generaliste” è soppressa e le parole: ”alle ore 22” sono sostituite dalle seguenti: ”alle ore 24”».

9.0.4CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Collocazione sale da gioco)

        1. È vietata l’apertura di sale da gioco, di cui all’articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

2. Fatte salve le sanzioni previste per l’esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».

9.0.5CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

        1. Il 5 per cento degli introiti dell’erario derivanti del gioco d’azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di target costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani».

9.0.6FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l’accesso dei minori a tali giochi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un’apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un’anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3.

5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l’invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco».

9.0.7FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1, Nell’ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l’offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un’equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali».

9.0.8FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1, Al fine di pervenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, all’articolo 6 a D.L. 24/04/2017, n. 50 come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

”Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge”;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

”4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge”».

9.0.9FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

        1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione del punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

9.0.10FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

        1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale».

9.0.11FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

        1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500”».

9.0.12FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

        1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200”».

9.0.13FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

        1, Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100”».

9.0.14FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l’accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l’utilizzo da parte dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.0.15FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici).

        1. All’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: ”da euro cinque mila a euro venti mila” sono sostituite dalle seguenti: ”da euro 10.000 a euro 30.000”.

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l’accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l’utilizzo da parte dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.0.16FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari

di giochi con vincite in denaro)

        1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza dì carattere informativo e orientativo.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con ii Ministero della salute e sentito l’Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, I corsi di formazione sono realizzati con l’impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all’interno dei propri esercizi l’esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi dì pubblica sicurezza, dì cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

9.0.17FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi dì pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.0.18FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo ”no slot”.

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalia data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo ”no slot”, nonché per a sua revoca».

9.0.19FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico)

        1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono Se seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d’azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo ”no slot” di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d uso del logo identificativo ”no slot”.

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da Intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.0.20FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

        1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d’azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d’azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

9.0.21BINETTI, DE POLI

Dopo l’articolo 9-quinquies, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Incentivi per gli esercenti che riducono il volume dei giochi)

        1. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è istituito presso il MEF, il ”Fondo per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave” con una dotazione di diciotto milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20182020, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Con decreto del Ministro dello dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro delle politiche sociali e dello Sviluppo Economico da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell’agevolazione di cui al comma 1, rivolta agli esercenti che intendano ridurre il numero delle slot machine nonché i criteri e le modalità per l’accesso alla stessa».

Art.  9-bis

9-bis.1COMINCINI, D’ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d’azzardo autorizzati a norma di legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati ai gioco d’azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 1, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giachi d azzardo autorizzati ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi sono tenuti a consentire l’accesso alle medesime agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d’azzardo e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità».

Art.  9-ter

9-ter.1D’ALFONSO

Al comma 1, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «con cadenza semestrale».

Art.  9-quater

9-quater.1LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9-quater.

(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica del giocatore)

        1. Air articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 936, secondo perìodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018”;

b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: ”941 -bis. Al fine dì impedire l’accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n, 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età”.

c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:

”946-bis. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.

946-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all’impatto degli insediamenti di cui al comma 936.

946-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

946-sexies. L’orario in cui è consentito il gioco d’azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell’autorizzazione comunale e l’inabilitazione all’esercizio delle attività di gioco d’azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell’economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936”».

9-quater.2MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9-quater.

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d azzardo e dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita m denaro sono subordinate all’utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative».

9-quater.3D’ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti: «di euro 20.000».

9-quater.4LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere una cultura e una sensibilità contro il gioco d’azzardo, il Ministro dell’istruzione, dell’Università e ella Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 l’avvio di una campagna formativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori,

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro l’anno, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

9-quater.5COMINCINI, D’ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi dì gioco di cui a! comma 1, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

3. Si applica la sanzione amministrativa di diecimila euro a chiunque consente l’accesso agli apparecchi del gioco d’azzardo ai minori di anni diciotto. Nei caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da quindicimila a ventimila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività».

9-quater.6MALAN

All’articolo 9-quater, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per 1 infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente al proprio ordinamento interno e comunque attraverso gli organi collegiali, nel caso di scuole pubbliche”».

9-quater.7SICLARI, TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO

All’articolo 9-quater, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 relativamente alle vaccinazioni obbligatorie per legge al 31 dicembre 2016 costituisce requisito di accesso».

Art.  9-quinquies

9-quinquies.1D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I comuni possono deliberare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, variazioni in diminuzione di aliquote di tributi di loro competenza e di tariffe, in favore dei pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1-ter. Gli enti locali che deliberano le variazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza di cui al comma 1-bis entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento».

9-quinquies.2D’ALFONSO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

9-quinquies.3COMINCINI, D’ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «3-bis. I Comuni hanno facoltà di poter introdurre sgravi fiscali sulla TaRi in favore dei titolari d pubblici esercizi o di circoli privati a cui hanno rilasciato il logo ”No Slot”».

9-quinquies.0.1MIRABELLI, PATRIARCA, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico)

        1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la

conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d’azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la

salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, ª volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare ì

genitori sui programmi dì filtraggio e di blocco dei giochi on line,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo ”no slot” di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite m denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9-quinquies.0.2MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Innalzamento del livello dei controlli)

        1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell’interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l’attribuzione dei relativi proventi ai comuni;

b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull’equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell’offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell’impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;

c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l”’indice di presenza maliosa”, l”’indice di organizzazione criminale” (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall’ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.

d) offrire l’opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall’intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza – d’intesa con l’Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza – a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi dì illegalità e disagio connessi al gioco, anche m deroga alle disposizioni previste dall’intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l’ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell’adozione di misure tese a porre rimedio all’imprevista situazione emergenziale.

e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la ”continuità di processo”, la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;

f) introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d’azzardo».

9-quinquies.0.3MIRABELLI, PATRIARCA, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

        1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d’azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento dì tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d’azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

9-quinquies.0.4MIRABELLI, PATRIARCA, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente;

«Art. 9-sexies.

(Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico).

        1. Al fine di accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco d’azzardo patologico, il ª Ministro dell’economia e delie finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a,

a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;

b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d’azzardo patologico, quali:

1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso,

3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d’azzardo patologico».

9-quinquies.0.5D’ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)

        1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

”Art. 4. – (Esercizio abusivo di attività dì giuoco o di scommessa). 1. Chiunque esercita, anche a distanza, m qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, m mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione a re a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque privo delle suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l’organizzazione o la raccolta e gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.

4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con 1 ammenda da euro 500 a euro 5.000.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonchè ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque m qualsiasi modo dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato.

6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall’Agenzia delle dogane e del monopoli la pena dell’arresto è raddoppiata e l’ammenda non può essere inferiore a 800 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in quota parte pari al 50 per cento al Comune”».

9-quinquies.0.6MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi

con vincite in denaro)

        1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l’Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l’impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all’Agenzia delle, dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all’interno dei propri esercizi l’esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

4. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

5. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

9-quinquies.0.7MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Modernizzazione del settore dei giochi)

        1. Al fine di completare l’intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, ilª Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del ”margine” per il calcolo delle entrate pubbliche;

b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell’interno e gli enti locali interessati, una revisione dell’attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco».

9-quinquies.0.8MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi

da intrattenimento VLT).

        1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».

9-quinquies.0.9MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)

        1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:

a) accesso selettivo, completa identificazione dell’avventore, mediante il controllo con documento d’identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;

b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;

c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione p ubblica;

d) rispetto di vincoli architettonici;

e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d azzardo patologico;

f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;

g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;

h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;

i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2020 l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1».

9-quinquies.0.10MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

        1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età il Ministero dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo dai garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

9-quinquies.0.11MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico)

        1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

9-quinquies.0.12MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco)

        1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all’insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

2. Gli Enti Locali possono stabilire, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell’arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico».

9-quinquies.0.13MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

        1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all1 offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.quinquies.0.14COMINCINI, D’ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Dopo l’articolo 9-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da GAP)

        1. Entro due mesi dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato regioni, che prevede l’inserimento del GAP all’interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefici di legge e opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sarà affidato ai Servizi per le dipendenze, i quali, come già operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai LEA, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.

2. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero delia salute, di concerto con il ministero degli affari sociali e con i rappresentanti delle regioni, producono un documento con le linee guida a sostegno dell’attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei Sert, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale.

4. Agli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno ai familiari, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6 dell’articolo 9».

9.quinquies.0.15BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l’articolo 9-quinquies, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Monitoraggio del gioco attraverso la tessera sanitaria)

        1. Al fine di contrastare le patologie legate al gioco d’azzardo, l’uso della tessera sanitaria oltre che alla esatta identificazione del giocatore prevede anche la possibilità di esclusione dal gioco per i soggetti affetti da grave disturbo da gioco d’azzardo, in quanto il gioco nuoce gravemente e documentatamente alla sua salute. Tale misura è concordata con il soggetto stesso.

2. L’accesso agli apparecchi elettronici, slot machine e Video lottery, monitorato anche attraverso la tessera sanitaria, prevede tempi predeterminati e pause che non consentono tempi prolungati oltre i sessanta minuti di gioco».

9.quinquies.0.16MIRABELLI, PATRIARCA, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici)

        1. All’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: ”da euro cinque mila a euro venti mila” sono sostituite dalle seguenti: ”da euro 10.000 a euro 30.000”.

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l’accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l’utilizzo da parte dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 m sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.quinquies.0.17MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

        1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 93 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l’accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l’utilizzo da parte dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.quinquies.0.18D’ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l’articolo 9-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

        1. I corpi di polizia locale possono cooperare con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell’esercizio di tale funzione qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco li comunicano all’Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti».

9.quinquies.0.19MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo 9-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Accesso delle famiglie ai Fondo Antiusura)

        1. È garantito l’accesso al ”Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” di cui all’Articolo n. 15 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nel caso in cui l’indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza da gioco.

2. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2.1. L’erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d’azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

”5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell’attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo”».

 

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