16 Aprile 2024 - 17:26

Apparecchi: un siluro contro la Stabilità 2016

La circolare ADM n. 437 del 18 gennaio ha introdotto un regime straordinario temporaneo per il rilascio dei nuovi NOE, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016: ne avevamo parlato tempo

13 Aprile 2016

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La circolare ADM n. 437 del 18 gennaio ha introdotto un regime straordinario temporaneo per il rilascio dei nuovi NOE, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016: ne avevamo parlato tempo fa, sollevando diversi dubbi di legittimità, e torniamo a farlo ora, confortati in questo giudizio dal ricorso presentato in piena autonomia da alcune aziende di gestione – principalmente del Lazio ma anche dell’Abruzzo, della Lombardia, del Veneto e della Sicilia – tramite l’avv. Generoso Bloise, che punta all’annullamento, alla disapplicazione e/o alla declaratoria di illegittimità costituzionale ed europea dell’atto in questione, nonché degli articoli della Stabilità 2016 che l’hanno generata, portando tutta una serie di argomentazioni che riteniamo sagaci e inappuntabili.

 

In primo luogo, si contesta la violazione dell’art. 1 comma 922 della Legge di Stabilità 2016, nella parte in cui prevede:

  1. che non sia possibile procedere alla dismissione di apparecchi senza che siano contemporaneamente richiesti nulla osta sostitutivi di quelli oggetto di dismissione;
  2. che la procedura rilascio nulla osta sostitutivi dei nulla osta di apparecchio già in esercizio possa avvenire solo con la “necessaria identità” tra i soggetti concessionario-gestore/proprietario /possessore dell’apparecchio;
  3. che non sia possibile ottenere l’emissione dei nulla osta sostituitivi se non previa dismissione di apparecchi con nulla osta di messa in esercizio.

Elementi che inducono a ravvisare, da parte dell’Amministrazione, eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento e contraddittorietà; carenza o erronea valutazione dei presupposti; carenza o incompletezza di istruttoria.

In primis, bisogna ragionare su un fatto che, probabilmente, era sfuggito a tanti osservatori (noi compresi), ma che ha una rilevanza assoluta: la previsione della medesima Legge di Stabilità del tetto massimo di N.O.E. risultanti alla data del 31.12.2015 come numero di autorizzazioni che l’ADM può rilasciare non sembra escludere, in sede applicativa, che il cambio di un singolo apparecchio avvenga con lo sforamento, anche solo temporaneo, del vincolo.

Rileggiamo la norma: “922. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.”

 

Come si può notare, non si impone la preventiva dismissione degli apparecchi per l’emissione di un nulla osta per la messa in esercizio sostitutivo, e quindi non si preclude la possibilità di emettere nulla osta per apparecchi oltre un numero predeterminato. La norma, in definitiva, non ha voluto altro che evitare la messa in esercizio di più apparecchi di quelli effettivamente installati presso i pubblici esercizi. Tant’è vero che se il legislatore avesse voluto porre un limite ai “nulla osta di messa in esercizio”, lo avrebbe espressamente previsto.

bloisePertanto, la realtà dei fatti è che l’Amministrazione, nell’affermare che “non potranno essere lavorate in tale contesto straordinario richieste di emissione/dismissione in cui non risulti né globalmente, né parzialmente la coincidenza del numero di apparecchi interessati e dei corrispondenti proprietari/gestori/possessori”, ha interpretato la legge in maniera del tutto errata, divenendo, come afferma a PressGiochi l’avv. Bloise, “essa stessa fonte di ulteriori danni alla filiera ed in particolare ai gestori/proprietari di apparecchi, peraltro ingiusti perché causati da un atto amministrativo viziato da eccesso di potere e violazione di legge.”

 

Fuori dall’inciso – di per sé non trascurabile – appena fatto, l’elemento che ancor più gravemente viola il dettato della Legge di Stabilità è il seguente: atteso che i gestori, per ottenere il nulla osta sostitutivo del precedente, devono richiedere l’emissione del nuovo nulla osta nello stesso momento in cui dismettono l’apparecchio già in esercizio, qualora dismettano un apparecchio senza richiedere immediatamente l’emissione di un nuovo nulla osta sostitutivo (quindi riducendo temporaneamente le AWP installate) perdono definitivamente e perpetuamente il diritto a richiedere il nulla osta sostitutivo dell’apparecchio precedentemente in esercizio.

Come se ciò non bastasse, considerati i tempi tecnici per l’aggiornamento degli apparecchi al nuovo livello di payout minimo e quelli amministrativi per il rilascio dei NOE, è impossibile che l’emissione del nuovo nulla osta sostitutivo avvenga “contestualmente” alla dismissione del sostituto. Pertanto, i gestori che vogliano adeguare il pay-out alle norme vigenti si trovano di fatto obbligati ad acquistare in toto nuovi esemplari di apparecchi; il che è assolutamente fuori dagli intenti della norma primaria.

 

Quanto poi alla disposizione per cui l’emissione dei nulla osta sostitutivi è possibile solo mantenendo la “necessaria identità di concessionario/proprietario-gestore/possessore”, va da sé che il gestore non può far altro che investire sull’acquisto di apparecchi senza scegliere con quale concessionario richiedere il nulla osta di messa in esercizio.

“Tale misura – si legge giustamente nel ricorso – rafforza i poteri dei soggetti concessionari ai quali i gestori erano affiliati alla data del 31.12.2015, diminuendo enormemente ed ingiustificatamente, rispetto agli obiettivi della legge, la forza commerciale dei soggetti gestori che, ora, non possono più decidere liberamente di trasferire i propri apparecchi da un concessionario all’altro”.

Risulta quindi evidente il contrasto con la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e la carenza di motivazione di siffatta misura, che penalizza tanto i gestori quanto i concessionari.

In questo contesto, non è superfluo ricordare che lo stesso Tar Lazio, con più ordinanze, ha posto in rilievo la necessità di consentire anche ad una impresa sub-contraente, specificamente i gestori/ proprietari di apparecchi, una libera scelta nel mercato e di poter esprimere le proprie scelte contrattuali nel rispetto dei principi di uguaglianza e libera iniziativa economica. Perciò, sarebbe inusuale che il tribunale amministrativo vada a scostarsi da una linea di principio ormai consolidata.

 

In secondo luogo, i ricorrenti contestano l’illegittima modifica del vigente sistema concessorio provocata dai commi 918, 922 e 943 della Stabilità 2016.

Infatti, la legge ha posto le basi per la nascita di un nuovo genere di apparecchi, del tutto diversi nelle caratteristiche tecniche da quelli descritti dall’allegato 1 della concessione, con particolare riferimento all’abolizione della scheda di gioco e alla diversa natura della connessione in rete – in quanto non si può più parlare di un apparecchio “obbligatoriamente collegati alla rete telematica”, bensì “facenti parte della rete telematica”.

Inoltre, nello stabilire a priori un numero stabilito di apparecchi da installare, definisce una perimetrazione di mercato diversa da quella disegnata dal bando, determinando le quote di mercato di ciascun concessionario in base a un criterio che è meramente politico.

 

Diretta conseguenza di quanto sin qui osservato è il sollevamento della questione di illegittimità costituzionale (art. 41) dei commi sopra richiamati, perché vanno a limitare la libertà di impresa, fino al punto di azzerarla totalmente nel momento in cui le Awp remote, prodotti non accessibili ai gestori – proprio alla luce della previsione che li vede pienamente integrati nella rete telematica –  andranno a coprire il 100% del mercato. E in alcun caso si può invocare, a difesa di tale strategia, ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, in quanto queste tutele sono egualmente perseguibili con altre misure, che non pregiudichino la sopravvivenza delle aziende di gestione.

 

Senza dilungarci sulle altre contestazioni sollevate dall’avv. Bloise, possiamo sintetizzare il suo pensiero – da noi pienamente condiviso – che la Stabilità 2016 altro non è che “un mero materiale peggioramento delle condizioni economiche dei gestori, legato alla tutela del gettito erariale e di determinate posizioni dominanti.” Per dirla ancora più chiaramente: “le nuove caratteristiche tecniche delle Mini Vlt ben possono adattarsi alle Awp, senza spostare l’intero mercato in mano ai concessionari; misura, quest’ultima, priva di giustificazioni razionali.”

 

Degli ulteriori rilievi sollevati dal ricorso sull’intera coerenza e legittimità, soprattutto comunitaria, di quanto voluto dalla Stabilità 2016 si ritiene qui di dover solo ricordare per brevità che a livello comunitario è sancito che “una nuova procedura di concessione è necessaria quando vengano apportate modifiche sostanziali alla concessione iniziale”. Come dire: la Stabilità 2016, con le sue innovazioni, presupporrebbe l’indizione di un nuovo bando per le concessioni relative agli apparecchi.

 

Morale: se con la Stabilità 2015 lo Stato ha sbagliato di grosso, con la Stabilità 2016 è riuscito nell’impresa di fare di peggio. Siamo certi che i giudici avranno la possibilità di valutare il ricorso in oggetto con serenità ed imparzialità, e perciò non abbiamo dubbi che i nostri “coraggiosi” ricorrenti, che si sono esposti personalmente avendo preso atto dell’inerzia (interessata?) delle associazioni di categoria, riusciranno a far valere le loro ragioni.

Marco Cerigioni – PressGiochi