L’incompatibilità con il diritto comunitario del nulla osta per la messa in esercizio come principio consolidato
Di Generoso Bloise
Con la sentenza n. 31603 del 03/12/2025, al Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’obbligo di nulla osta di messa in esercizio per l’installazione di apparecchi senza vincita in denaro e della sua compatibilità con i principi di diritto comunitario in particolare con la Direttiva 2006/123/CE detta anche Direttiva ‘liberalizzazione’.
La decisione – scrive l’avv. Generoso Bloise sulle pagine di PressGiochi MAG di gennaio/febbraio – si muove nel solco già tracciato dalla precedente Ordinanza cassazione civile sez. II, 13/02/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 13/02/2024), n. 3997 con la quale era già stato fissato il principio secondo cui “In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della l. n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della l. n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo”.
Il principio enunciato sembrerebbe essere un po’ contraddittorio in quanto dapprima si afferma la non compatibilità di un sistema di autorizzazione (nulla osta) all’immissione nel mercato italiano di apparecchi da gioco senza vincita in denaro, ma poi si afferma che le prescrizioni interne relative alle limitazioni e alla individuazione delle caratteristiche e prescrizioni dettate dallo Stato nazionale siano rispettate.
La nuova pronuncia afferma il medesimo principio di diritto, ma mentre nella prima sentenza si perveniva alla conferma della sanzione a carico del privato, nella pronuncia più recente la cassazione conferma l’annullamento della sanzione.
Deve essere evidenziato che in realtà i casi concreti sono in parte differenti, in quanto differenti sono le sanzioni applicate dalla Agenzia nei due diversi casi.
Nella prima vicenda oltre a quella di cui alla lettera d), per mancanza di nulla osta, la sanzione applicata era quella di cui all’art. 110 comma 9 lett. c) e quindi era stata contestata anche la non conformità a prescrizioni amministrative (Decreto Interdirettoriale n. 133/UDG dell’8.11.2005) applicative del comma 7, quindi la prescrizione di una serie di caratteristiche tra cui l’immodificabilità degli apparecchi.
Nel caso più recente la sanzione in concreto applicata era solo quella di cui alla lettera d) del medesimo comma 9 e la presenza del nulla osta per la distribuzione era sufficiente a supportare la liceità dell’apparecchio.
La Corte ha chiarito che la sanzione di cui all’art. 110 comma 9 lett. d) non è applicabile in quanto in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con l’art. 9, par. 1 della Direttiva 2006/123/CE che dispone che gli Stati membri possano subordinare l’accesso ad un’attività di servizio ad un regime di autorizzazione soltanto se il regime di autorizzazione non è discriminatorio e se la necessità di un’autorizzazione è giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l’obiettivo non possa essere raggiunto con una misura meno restrittiva.
Spiega la Corte che in materia di videogiochi, l’art. 2, lettera g) della Direttiva ne esclude l’applicabilità limitatamente “alle attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse“. Ne deriva che la Direttiva si applichi con riguardo ad i giochi leciti, in relazione ad i quali non sussiste un interesse generale dello Stato al controllo del libero esercizio di un’attività economica.
Del resto, l’art. 4 definisce i “motivi di interesse generale” – che escludono l’applicazione della Direttiva -, i motivi “riconosciuti come tali dalla Corte di Giustizia, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi…”
La natura lecita del gioco non consente di enucleare un interesse generale per rendere necessario un controllo per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo sufficiente il controllo che investe il produttore ed il distributore, i quali verificano la conformità dell’apparecchio alle categorie che ne consente l’inquadramento nella categoria del gioco lecito.
In pratica è sufficiente il nulla osta di distribuzione assolve già alla verifica della installabilità dell’apparecchio, non serve anche il nulla osta di messa in esercizio (di fatto rilevante solo a fini amministrativi/fiscali).
Al riguardo, continua la Corte, il comma 502 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2004, n.111, come sostituito dall’art. 7, comma 3 del D.L. n.35/2005, convertito nella L. 80/2005, ha previsto, anche per gli apparecchi senza vincite di denaro di cui all’art.110, comma 7 del TUPLS, la verifica tecnica e la certificazione di conformità alle regole del gioco lecito.
Ne consegue che la prescrizione del nulla osta per i giochi leciti, previsto dall’art. 38 della L. 23.12.2000 n.388, come modificato dall’art.22 della L.27.12.2002, n.289, è in contrasto con la normativa eurounitaria in quanto costituisce una duplicazione del controllo da parte del produttore e non risponde ad un interesse di carattere generale dal momento che detti apparecchi non sono contrari all’ordine pubblico e non sono pericolosi per la salute dei consumatori.
Trattandosi di giochi leciti, nella fase della messa in esercizio, non è necessaria alcuna verifica tecnica, al fine di constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulti automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio.
Anche le verifiche tecniche volte a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, quelle relative alla memoria, alle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi ed ai dispositivi di sicurezza non sono richieste per gli apparecchi che non erogano denaro sotto forma di vincita o simulano giochi d’azzardo.
Il rilascio di un nulla osta preventivo costituirebbe un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale, comportando un vincolo alla libertà di stabilimento per i prestatori di servizi ed un ostacolo all’esercizio di tale libertà.
Tuttavia la Corte conferma la legittimità della applicazione della sanzione di cui all’art. 110 comma 9 lett. c) allorquando l’apparecchio risulta non rispondente alle caratteristiche tecniche, ricordando che un apparecchio può nascere lecito ed essere di fatto modificato successivamente, affermando che una volta installato è sottoposto al rispetto delle norme tecniche interne.
Così la sentenza “ (…) una volta immessi nel mercato, i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche è giustificato da motivi di interesse generale, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre il gioco del poker e altri giochi d’azzardo, incidendo negativamente sul fenomeno della ludopatia che tali giochi possono determinare, soprattutto tra i minori.
Ne consegue la compatibilità con il diritto eurounitario dell’art. 3, comma I, lett. K9 del Decreto Interdirettoriale N.133/UDG dell’8.11.2005, in forza del quale gli apparecchi che prevedono il costo per partita superiore a 0,50 Euro devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l’inalterabilità, posizionato all’esterno dell’apparecchio o, in alternativa, all’interno in modo visibile dall’esterno.
I principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono, infatti, una disciplina nazionale restrittiva anche del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d’interesse generale o di ordine pubblico.
Come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n.14697 del 29.5.2019) sono compatibili con il diritto dell’Unione le restrizioni del legislatore italiano all’attività d’impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, per ragioni di ordine pubblico. La necessità d’impedire che apparecchi destinati al gioco lecito senza premi in denaro, vengano abusivamente trasformati in modo tale da permettere il gioco d’azzardo risponde alla medesima esigenza”.
La logica delle pronunce della Suprema Corte è quindi chiara e per nulla contraddittoria, e rende urgente e non rinviabile, come già detto per altri aspetti su questa rivista, un intervento riformatore della materia degli apparecchi senza vincita in denaro, ormai superato oltre che non conforme al diritto comunitario e che meriterebbe una profonda revisione con un approccio meno ideologico e più aderente alla realtà del mercato, in primis da parte del legislatore.
PressGiochi MAG






