Altre due aziende in queste ore sono intervenute sulle regole tecniche per i comma 7 inviate a Bruxelles per il classico periodo di stand still da ADM. La prima ad
Altre due aziende in queste ore sono intervenute sulle regole tecniche per i comma 7 inviate a Bruxelles per il classico periodo di stand still da ADM.
La prima ad intervenire è un’azienda italiana di Rovato (BS) Led srl che scrive:
Con riferimento al Progetto di regole tecniche in oggetto, anche in vista dell’emissione da parte della Commissione UE di un parere circostanziato ai sensi dell’art. 6, 2 Direttiva 2015/1535, la scrivente società LED S.r.l. con sede in Rovato – Brescia Via San Fermo 18ab esercente l’attività di gestore di sale giochi – centri di divertimento per la famiglia, titolare di 9 punti vendita distribuiti sul territorio italiano, rappresentata dal suo amministratore delegato sig. Sergio Vittorio Milesi osserva le seguenti note per condividere le nostre preoccupazioni in merito al Progetto di regolamento tecnico in oggetto:
– Il Progetto di regolamento tecnico propone l’ampliamento del sistema di omologazione a diversi tipi di apparecchi da divertimento, al fine di dimostrare che non possono essere utilizzati ai fini del gioco d’azzardo. L’intero processo di omologazione richiede tra i 3 e i 6 mese oltre ad un costo di qualche migliaio di euro, creando una procedura lunga e costosa, anche per apparecchi che per modello, forma e sistema di gioco rendono impossibile l’utilizzo ai fini del gioco d’azzardo, a titolo di esempio basket-ball, skeeball, kiddie rides, hair hockey, e così via. Riteniamo che tali disposizioni siano sproporzionate e richiediamo che venga modificato il progetto di regolamento tecnico per evitare che vengano aggiunti costi inutili ad un industria già gravemente colpita dall’emergenza Covid-19.
Le norme tecniche proposte rendono difficoltoso l’accesso al mercato Italiano da parte di aziende di altro paese UE, ciò significa che operatori italiani debbano rivolgersi a produttori e distributori italiani che possono permettersi il processo di omologazione, questo significa una grave restrizione alla libera circolazione delle merci nel Mercato Unico.
– Gli apparecchi identificati all’articolo 2 comma “f” “apparecchio 7c-bis, possono distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita, tali tagliandi possono essere accumulati da parte del giocatore. Essendo questo un Progetto di regolamento tecnico, che dovrebbe definire le norme tecniche di omologazione degli apparecchi da gioco, riteniamo non corretto identificare il valore dei premi per questa categoria di apparecchi, non essendo distribuiti direttamente dagli apparecchi, ma riteniamo corretto eventualmente mettere un numero massimo di tagliandi erogabili per ogni singola partita dagli apparecchi, valore che potrebbe essere equiparato al valore massimo degli oggetti di modico valore. Questo permetterebbe anche all’ente omologatore la verifica dei requisiti degli apparecchi.
Inserire in questo “Progetto di regolamento tecnico” la definizione di “premio” come riportato al comma “x” dell’art. 2 non riguarda l’omologazione dell’apparecchio della categoria comma 7c-bis, ma riguarda eventualmente l’utilizzo dei tagliandi emessi dagli apparecchi.
Come riportato all’art.1 “Finalità”, le disposizioni del progetto costituiscono le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi, quindi come sono verificabili tali regole se il “premio” non è distribuito direttamente dall’apparecchio? E’ sicuramente verificabile invece il numero massimo dei tagliandi che l’apparecchio emette per ogni partita al momento della verifica tecnica dell’ente omologatore e sia in caso di controllo da parte degli enti preposti una volta installato l’apparecchio.
– Il “Progetto di regolamento tecnico” non fa alcun riferimento a ciò che accade agli apparecchi attualmente installati e operativi nel mercato italiano. Il Progetto non prevede norme transitorie per l’entrata in vigore della norma, periodo transitorio e regole necessarie al fine di salvaguardare gli apparecchi da gioco esistenti, oggetto di importanti investimenti da parte degli operatori del settore, e oggetto di pagamento di “imposte sugli intrattenimenti” versate ogni anno in base ai decreti emessi dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Stante quanto sopra evidenziato si ritiene che il Progetto notificato ostacoli l’immissione e la libera circolazione degli apparecchi da intrattenimento nel territorio dell’Unione Europea, con la conseguente mancata possibilità di introduzione in Italia di apparecchi acquistati in altri Stati del Mercato Unico, in particolare se usati.
Si conclude pertanto chiedendo di voler disporre, a carico del Governo Italiano, una revisione del Progetto in oggetto al fine di renderlo rispondente alla normativa comunitaria e alla revisione dei punti segnalati in questa nostra comunicazione.
La seconda azienda produttrice di giochi di divertimento a gettoni e gru ad inviare il proprio contributo in merito alle suddette regole tecniche è invece un gruppo belga che afferma:
L’Italia è per noi un mercato importante per l’export, ma purtroppo a causa della specifica normativa italiana e delle nuove regole tecniche, sta bloccando la nostra capacità di vendere prodotti in Italia, anche se la domanda c’è.
Ci vengono imposte le seguenti limitazioni. – Questo Decreto non consente la libera circolazione dei prodotti ELAUT in Italia. – Gli operatori che hanno acquistato i loro giochi Elaut altrove in Europa non possono operare in Italia, se non prima di aver superato uno specifico processo di test e omologazione.
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