28 Marzo 2024 - 21:50

Antiriciclaggio. La Commissione Finanze approva parere su decreto attuativo

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, chiamata ad esaminare il provvedimento ai fini del parere al Governo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva sull’accesso da parte delle

28 Febbraio 2018

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La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, chiamata ad esaminare il provvedimento ai fini del parere al Governo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, ha dato ieri parere positivo.

 

La Commissione ha evidenziato che lo schema di decreto legislativo, e la stessa direttiva si inseriscano in un ampio contesto di norme, a livello internazionale, europeo e nazionale, sullo scambio automatico di informazioni.  Ha evidenziato l’esigenza di assicurare il massimo    equilibrio al quadro sanzionatorio previsto nel caso di utilizzo di assegni in bianco o privi della clausola di non trasferibilità, stabilendo che la sanzione pecuniaria amministrativa applicabile sia parametrata al valore oggetto del trasferimento e segnalato l’urgenza di giungere all’adozione definitiva del provvedimento, anche in considerazione del fatto che la Commissione UE ha avviato nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione 2018/0030, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/2258.

Come ricorda il relatore Sergio Boccadutri del Pd: “Il nuovo comma 3-ter prevede che nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela siano nella disponibilità dei soggetti 231 del 2007 obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco) l’Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza. A tale scopo, è prevista la stipula di un’apposita convenzione che regoli i rapporti tra le due autorità fiscali. Tale norma non trova applicazione nel caso in cui si tratti di quei soggetti che già comunicano all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti 95 del finanziari e ai pagamenti ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 2015 (banche, società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia)”.

 

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