09 Luglio 2025 - 14:48

Antiriciclaggio e gioco d’azzardo: la Corte UE chiarisce responsabilità e confini dell’adeguata verifica nei gruppi societari

Con la sentenza del 19 giugno 2025 (C 509/23), la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta su un tema centrale per gli operatori di gioco d’azzardo: l’interpretazione della direttiva 2015/849

19 Giugno 2025

Con la sentenza del 19 giugno 2025 (C 509/23), la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta su un tema centrale per gli operatori di gioco d’azzardo: l’interpretazione della direttiva 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, con particolare riferimento alla gestione del rischio nei gruppi societari e all’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela.

Il caso ha riguardato la società lettone Laimz SIA, operante nel gioco online, sanzionata dall’autorità nazionale per aver fatto affidamento, nel processo di verifica di un cliente, sulle decisioni adottate da una società collegata del gruppo (Optibet) senza svolgere una valutazione autonoma. L’utente in questione, secondo l’autorità, intratteneva “stretti legami” con una persona politicamente esposta (PPE), fatto che avrebbe richiesto l’applicazione di misure rafforzate.

La Corte ha riaffermato la centralità di un approccio basato sul rischio nella valutazione dei clienti, stabilendo che:

  • Non è sufficiente la semplice appartenenza di un cliente e di una PPE allo stesso organo esecutivo di un’associazione per far scattare automaticamente l’etichetta di “soggetto con stretti legami” con una PPE. Tuttavia, tale circostanza può costituire un fattore di rischio rilevante da considerare nel quadro di un’analisi complessiva.
  • La condivisione di informazioni all’interno di gruppi societari è ammessa e incoraggiata, ma non esonera il singolo operatore dall’obbligo di svolgere una propria verifica indipendente. In particolare, le decisioni di adeguata verifica adottate da una società non possono essere applicate automaticamente da un’altra del gruppo senza un’analisi autonoma.
  • Le verifiche sulla clientela esistente devono essere condotte solo al verificarsi di eventi significativi che incidano sul profilo di rischio, o al termine dei cicli di controllo previsti dalla normativa e dalle procedure interne, a condizione che non vi siano lacune nel monitoraggio continuo.
  • Infine, per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, l’obbligo di applicare misure di adeguata verifica scatta ogni volta che una transazione (puntata o incasso) raggiunge o supera i 2.000 euro, anche se l’importo è raggiunto attraverso operazioni collegate nel tempo.

La sentenza richiama gli operatori a una maggiore responsabilità nella gestione delle attività AML/CFT, sottolineando che l’automatismo, anche in presenza di sinergie di gruppo, non può sostituire l’obbligo di diligenza individuale. Viene inoltre confermata la necessità di mantenere aggiornata l’attività di risk assessment e monitoraggio continuo, anche in assenza di apparenti modifiche nel profilo del cliente.

In un contesto normativo in continua evoluzione e con l’atteso rafforzamento del quadro europeo antiriciclaggio attraverso l’istituzione dell’AMLA (Autorità europea antiriciclaggio), la decisione assume un rilievo strategico per l’intero comparto del gaming regolamentato.

PressGiochi

Fonte immagine: CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA CJEU CURIA