Entrano in vigore da domani, 1° luglio, le nuove istruzioni emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).
Entrano in vigore da domani, 1° luglio, le nuove istruzioni emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS). Il provvedimento del 18 dicembre 2025, adottato in attuazione dell’articolo 35 del D.Lgs. 231/2007 e definito in collaborazione con la Guardia di Finanza, introduce un cambio di approccio destinato a coinvolgere anche il comparto del gioco pubblico.
Tra i destinatari delle nuove disposizioni figurano infatti, oltre agli intermediari bancari e finanziari, ai professionisti e agli operatori non finanziari, anche i prestatori di servizi di gioco, chiamati ad adeguare le proprie procedure interne secondo criteri che privilegiano la qualità dell’analisi rispetto a meccanismi automatici di segnalazione.
L’obiettivo delle nuove istruzioni è rafforzare l’efficacia della collaborazione attiva nella prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
La UIF sottolinea come le segnalazioni dovranno continuare a garantire tempestività, completezza e riservatezza, ma pone particolare enfasi sul processo valutativo che porta all’individuazione del sospetto. Indicatori di anomalia e schemi operativi restano strumenti fondamentali di supporto, ma non possono più rappresentare, da soli, il presupposto per l’invio di una SOS.
Le nuove istruzioni chiariscono infatti che i dati strutturati dovranno essere accompagnati da una ricostruzione coerente dei fatti, capace di spiegare le ragioni del sospetto e di consentire approfondimenti realmente efficaci da parte delle autorità competenti. Allo stesso tempo viene richiesto agli operatori di evitare segnalazioni ridondanti, ripetitive o prive di un adeguato contenuto valutativo.
Il settore del gioco tra i destinatari delle nuove disposizioni – Per il comparto del gioco le novità assumono particolare rilievo. Il provvedimento richiama espressamente i prestatori di servizi di gioco tra i soggetti obbligati all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette, confermando il ruolo centrale del settore nel sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio.
Le istruzioni precisano inoltre che il concetto di “operatività” comprende l’attività svolta nell’ambito dell’apertura o della gestione di un rapporto continuativo, incluso il conto di gioco, nonché l’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco. Analogamente, il “soggetto cui è riferita l’operatività” può essere il cliente, il titolare effettivo, l’esecutore o altri soggetti coinvolti nell’attività, arrivando a ricomprendere, per quanto riguarda il settore, anche distributori ed esercenti operanti nell’ambito dell’attività di gioco.
Si tratta di precisazioni che ampliano il perimetro degli elementi da valutare nella fase di analisi delle operazioni e contribuiscono a definire con maggiore chiarezza gli obblighi in capo agli operatori.
Le nuove istruzioni disciplinano anche gli aspetti organizzativi connessi all’obbligo di segnalazione.
Per i soggetti non sottoposti alla vigilanza di specifiche autorità di settore vengono individuati gli adempimenti organizzativi e procedurali da adottare, secondo il principio di proporzionalità, compresa la designazione del referente per le segnalazioni SOS e la definizione delle procedure interne.
Per tutti i destinatari, invece, vengono regolamentate la registrazione al portale Infostat-UIF, le modalità di compilazione delle segnalazioni, la sospensione delle operazioni sospette, i flussi di ritorno sugli esiti delle SOS e il coordinamento tra l’obbligo di segnalazione e gli altri adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Per il settore del gioco questo significa rafforzare ulteriormente i presidi di controllo, valorizzando le informazioni raccolte durante il rapporto con il cliente e assicurando che ogni segnalazione rappresenti una ricostruzione completa e motivata dell’operatività rilevata, contribuendo in modo più efficace al sistema nazionale di contrasto al riciclaggio.
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