24 Aprile 2024 - 13:53

Amusement: nuova circolare ADM per dettare linee guida agli operatori dei Comma 7 – TESTO INTEGRALE

In via di definizione le determine direttoriali per l’attuazione della nuova regolamentazione agli apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante e a fini sportivi (Coni)

19 Maggio 2022

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Arriva con data di oggi, 19 maggio 2022, la nuova circolare di ADM diretta a dettare delle linee guida per gli operatori di apparecchi di giochi senza vincite in denaro e volta a ripercorrere tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell’ultimo anno sulla nuova regolamentazione dei comma 7.

 

L’Agenzia – spiega ADM – ha dato attuazione alle norme dettate dal legislatore nel 2012 approvandone le regole tecniche di produzione e le regole amministrative. Ad oggi, pertanto, tutti i nuovi apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.. Si sottolinea che tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi antecedentemente inquadrati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge.

Nella Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre (DRA) sono state previste specifiche regole e procedure che hanno consentito di salvaguardare il parco macchine esistente. Attualmente, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, tutti gli apparecchi per i quali sia stata presentata istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio entro il 30 aprile e sia stato effettuato il relativo pagamento possono rimanere installati fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento.

 

Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l’installazione degli apparecchi, si sottolinea che è stata introdotta, fra gli altri, una nuova tipologia di esercizio ovvero la sala dedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento. Anche in tali sale è possibile installare apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), che dispongono di collegamento in rete, fra l’altro, per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza e per la formazione di classifiche, con le modalità fissate nella DRTEC.
ADM ha, inoltre, stipulato un Protocollo con il CONI avente ad oggetto l’utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con tale Protocollo sono stati individuati criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica e per l’individuazione delle SSD/ASD affiliate alle Federazioni sportive e degli atleti tesserati a cui tale regolamentazione si applica, al fine di sottrarre alla regolamentazione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S apparecchi da intrattenimento come biliardi, biliardini, freccette, etc.

Qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà, nei termini e con le modalità che saranno definite con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 10, comma 5 della DRA, essere dotato di titolo autorizzatorio o disinstallato da dette attrazioni. Rientreranno in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con  collegamento da remoto purché dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.

Riportiamo di seguito la circolare in versione integrale:

 

APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL ’ART . 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S. DEFINIZIONI , ISTRUZIONI , CHIARIMENTI E LINEE GUIDA

Il 30 aprile u.s. si è chiusa la prima fase di attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.. Sono ancora aperti, con scadenza 30 giugno, i termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e c) già certificati secondo le regole tecniche previgenti e già installati(1).
Per completare la fase di transizione alle nuove regole[2] è in via di elaborazione una determinazione direttoriale che, a partire dal prossimo 1° luglio, provvederà a dettare le regole per l’attuazione della nuova regolamentazione anche agli apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..
È prevista, inoltre, una ulteriore circolare di attuazione del Protocollo recentemente stipulato tra l’Agenzia ed il CONI relativo alla gestione degli apparecchi utilizzati a fini sportivi da atleti tesserati con ASD e SSD affiliati alle diverse Federazioni sportive. Entrambi gli argomenti saranno, comunque, oggetto di una preliminare trattazione nella presente circolare.
Appare, pertanto, utile, a fini di sistematizzazione della materia e di ulteriore chiarezza, riportare in un unico documento amministrativo tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell’ultimo anno sulla nuova regolamentazione in oggetto ripercorrendo, fin dall’inizio, la genesi della disciplina.
L’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha sostituito il comma 7-ter dell’art. 110 del TULPS disponendo che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli … sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.

ADM ha dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (da ora “Comma 7”), adottando nel corso dell’ultimo anno diverse determinazioni direttoriali[3], una determinazione del Direttore Giochi[4] e plurime circolari esplicative ed operative.
Per l’effetto, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972 riconducibili antecedentemente ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale, agli apparecchi elettromeccanici e meccanici.
È utile fare una ricostruzione storica dell’evoluzione della norma. Originariamente, il comma 7 dell’articolo 110 del TULPS era ripartito in 3 lettere:

  • lettera a): apparecchi elettromeccanici con il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica che distribuisce alla fine della partita premi in piccola oggettistica (ad esempio, gru o altri apparecchi che richiedono un’abilità per vincere un premio);
    • lettera b): (erano) apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità con elementi aleatori che consentivano la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. La lettera b) fu abrogata dalla legge n. 311/2004 (dopo una prima modifica che cercava di ridurne la pericolosità) in quanto tali caratteristiche tecniche consentivano l’utilizzo (naturalmente illegittimo) di tali apparecchi come videopoker;
    • lettera c): apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica che non distribuiscono premi (tutti i classici videogiochi).
    Accanto a tali apparecchi esisteva una categoria “storica” di apparecchi senza vincita in denaro e cioè quella degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento. Tale tipologia di apparecchi non era soggetta ad alcun regime autorizzatorio e, per ciò stesso, non era inserita nel TULPS, ma era richiamata dal legislatore – ancorché in modo generico – nell’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640 del 1972 (rientravano in questa categoria, ad esempio biliardo, calciobalilla, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy rides etc.).

La legge n. 228/2012 aggiunse al comma 7 dell’articolo 110 altre due lettere:

  • lettera c-bis) nella quale vengono fatti confluire gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) (e cioè, si ripete, biliardo, calciobalilla etc…), che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita (e cioè le c.d. ticket redemption);
    • lettera c-ter): gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo (ad esempio, biliardi affittati a tempo etc…).
    L’inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all’interno dell’articolo 110, comma 7 della lettera
    c-bis e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ha automaticamente
    prodotto l’effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste da:
    • articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui “…l’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS);
    • articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla verifica di conformità alle regole tecniche di produzione;
    • articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/proprietari);
    • articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui ai fini del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS.
    L’Agenzia, pertanto, ha dato attuazione a dette norme approvandone le regole tecniche di produzione e le regole amministrative.
    Ad oggi, pertanto, tutti i nuovi apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.. Si sottolinea che tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi antecedentemente inquadrati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge. Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive (cambio ubicazione, cessione dell’apparecchio, modifiche dei titoli etc…) devono essere presentate telematicamente accedendo all’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) disponibile in alto a destra della home page. Per accedere all’area riservata è necessario essere in possesso di una delle tre modalità di autenticazione: SpId, CNS o CIE.
    All’interno dell’area riservata, è presente un’apposita funzionalità, dedicata specificamente agli apparecchi senza vincita in denaro, raggiungibile dalla colonna di sinistra e seguendo il percorso interattivi – giochi – servizi telematici comparto apparecchi senza vincita in denaro – accedi al servizio. Al fine di facilitare le operazioni dell’utenza, sono presenti sul sito, tutorial e pillole informative. Ai fini del rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (RFID), nonché dei titoli autorizzatori per la distribuzione e per la messa in esercizio degli apparecchi, è previsto il versamento di un corrispettivo che resta immutato rispetto al passato(5). A seguito della novità prevista dalla DRA, di rilasciare il RFID al momento della richiesta del rilascio del nulla osta di esercizio, i corrispettivi devono essere così intesi:

“Nulla osta di distribuzione” € 45,00/cad (quarantacinque/00)
“Nulla osta per la messa in esercizio” comprensivo di RFID € 10,00/cad (dieci/00)
“Nulla osta per la messa in esercizio” € 5,00/cad (cinque/00)
RFID (solo nei casi di sostituzione del dispositivo) € 5,00/cad (cinque/00)

Nella DRA sono state previste specifiche regole e procedure che hanno consentito di salvaguardare il parco macchine esistente. Terminato il periodo utile per la presentazione delle istanze, il parco macchine esistente sarà composto dalle seguenti fattispecie:
1. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e installati fino al 31.12.2002: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza, rilasciato sulla base della nuova normativa. Tali apparecchi entro il 31 dicembre 2023 dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità.
2. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e autorizzati successivamente al 31.12.2002 ma antecedenti all’entrata in vigore delle regole tecniche introdotte con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza.

Si sottolinea che, per tali apparecchi, non risulta essere necessario il possesso del nulla osta di distribuzione e, pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, in ragione della loro specificità, il relativo nulla osta di esercizio recherà l’espressa indicazione della assenza del nulla osta di distribuzione;

  1. apparecchi comma 7 a) e 7 c) certificati con le regole tecniche poste con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti di nulla osta di distribuzione e, a partire dal 1 luglio 2022, del nuovo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza;
    4. apparecchi comma 7 c-bis): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, qualora attivati a moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si ricorda che questi apparecchi dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2022, se rilasciano tagliandi ed entro il 31 dicembre 2023 se non rilasciano tagliandi;
    5. apparecchi comma 7 c-ter): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici il cui accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza e dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023.
    Attualmente, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, tutti gli apparecchi per i quali sia stata presentata istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio entro il 30 aprile e sia stato effettuato il relativo pagamento possono rimanere installati fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento(6).

Gli apparecchi possono essere ubicati esclusivamente nei luoghi indicati all’articolo 7, comma 1 della DRA e nei limiti numerici indicati dal successivo articolo 9, a cui si rinvia. Come già riportato nelle precedenti circolari, si sottolinea che a differenza delle regole amministrative previgenti, la nuova DRA non prevede un obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal 1° marzo 2022.
Sono stati, invece, previsti dall’articolo 8 della DRA specifici criteri per l’installazione delle diverse tipologie di apparecchi. Nel rinviare al citato articolo per il dettaglio analitico dei criteri si riporta di seguito una tabella esplicativa:

Tipologia apparecchio  —   Ubicazione(7)
Comma 7 a)        Tutti gli esercizi
Comma 7 c) a moneta           Tutti gli esercizi
Comma 7 c) senza collegamento in rete      Tutti gli esercizi
Comma 7 c) a gettoni e strumenti elettronici        Lett. i), j), o)
Comma 7 c) con collegamento in rete        Lett. i), j), o)
Comma 7 a) e comma 7 c) ante 2003                Lett. i), j), o)
Comma 7 c-bis) che distribuiscono tagliandi                Lett. i), j), o)
Comma 7 c-bis) che NON distribuiscono tagliandi                Tutti gli esercizi
Comma 7 c-bis) a moneta che NON distribuiscono tagliandi               Tutti gli esercizi
Comma 7 c-bis) a gettoni e strumenti elettronici che distribuiscono tagliandi             Lett. i), j), o)
Comma 7 c-ter)                  Tutti gli esercizi

Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l’installazione degli apparecchi, si sottolinea che è stata introdotta, fra gli altri, una nuova tipologia di esercizio ovvero la sala dedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento. Anche in tali sale è possibile installare apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), che dispongono di collegamento in rete, fra l’altro, per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza e per la formazione di classifiche, con le modalità fissate nella DRTEC.

ADM ha, inoltre, stipulato un Protocollo con il CONI avente ad oggetto l’utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con tale Protocollo sono stati individuati criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica e per l’individuazione delle SSD/ASD affiliate alle Federazioni sportive e degli atleti tesserati a cui tale regolamentazione si applica, al fine di sottrarre alla regolamentazione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S apparecchi da intrattenimento come biliardi, biliardini, freccette, etc.

Come già previsto dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 in questi casi tali apparecchi sono esclusi dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Per l’individuazione dei casi specifici, si rinvia al Protocollo ADM/CONI pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia.

Sul versante tributario, gli apparecchi rimangono assoggettati al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 secondo le basi imponibili forfetarie attualmente esistenti per le singole tipologie di apparecchi.
Il pagamento dell’imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell’apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS. Allo stesso modo, la gratuità della messa a disposizione in luogo aperto al pubblico non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni tecniche ed amministrative e, pertanto, gli apparecchi devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti di titoli autorizzatori.

La nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.. La nuova disciplina, infatti, riguarda anche alcuni apparecchi che, pur ricompresi fra le “Piccole attrazioni” nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, come  da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020(8), sono, comunque, apparecchi
meccanici ed elettromeccanici che la legge fa rientrare nel genus apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 7 del T.U.L.P.S. Il legislatore all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “…gli apparecchi automatici e semi- automatici da trattenimento”, ribadendo, al successivo articolo 4, che tale esclusione vale anche per il citato elenco delle attrazioni gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Inoltre, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 all’articolo 22, comma 5, prevede che “Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni” facendo salva “…la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di
abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 … che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.”
Nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 sono presenti, altresì, le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”.
Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, in tali attrazioni, potranno essere installati esclusivamente apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002. A tal fine, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà, nei termini e con le modalità che saranno definite con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 10, comma 5 della DRA, essere dotato di titolo autorizzatorio o disinstallato da dette attrazioni. Rientreranno in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.
Qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ferma restando la competenza in capo alle singole amministrazioni comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del T.U.L.P.S., la nuova regolamentazione, con le relative tempistiche attuative di prossima adozione, si applicherà, per quanto di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1° luglio 2022.

La riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante – definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco – a specifiche tipologie di apparecchi e simulatori comma 7 introdotti dalla DRTEC, rende necessaria, vista la specifica complessità della materia, una disciplina in sede di prima attuazione. Pertanto, ai fini delle sole specifiche materie di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, rientreranno nel perimetro di applicazione come sopra delineato, e che sarà oggetto di attuazione nella prossima determinazione di cui all’articolo 10, comma 5 della DRA, tutte le “sale giochi” che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell’autorizzazione entro il suddetto 1° luglio p.v., qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente.
In caso di mancanza della predetta istanza, ovvero qualora sia intervenuto esplicito divieto dall’amministrazione comunale, ovvero, infine, qualora siano installati apparecchi ed apparecchiature diverse da quelle come sopra delineate, sono valide ed applicabili le sanzioni previste:

– dall’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012;
– dall’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S..

Le diverse sanzioni sono applicabili in funzione della tipologia di apparecchi e di apparecchiature rinvenute negli esercizi e in ragione del disvalore della diversa condotta secondo i principi stabiliti dalla Legge nr. 689 del 1981, ferme restando le valutazioni degli uffici territoriali, previste dall’articolo 13, comma 2 della citata legge nr. 689 del 1981, in merito alla possibilità di procedere al sequestro e alla successiva confisca, nei casi in cui non sia previsto il sequestro obbligatorio. In particolare, sarà applicabile la sanzione prevista per la violazione di cui all’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012 nel caso in cui siano rinvenute in esercizi non autorizzati apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.
Sarà applicabile, invece, la sanzione di cui all’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S qualora siano rinvenuti in esercizi non autorizzati apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 7 del T.U.L.P.S.. Tale fattispecie è ravvisabile sia nei casi in cui gli apparecchi o apparecchiature consentano la libera navigazione in rete e, quindi, la possibilità di collegarsi a piattaforme di gioco illegali che consentono il gioco con vincita in denaro(9), sia nei casi in cui gli apparecchi abbiano caratteristiche fisiche e di software interni proprie degli apparecchi comma 7, anche nella “modalità” multipostazione. Permane il divieto tassativo, della presenza di apparecchi e apparecchiature con collegamento a siti o piattaforme che consentano il gioco con vincita in denaro ovvero con vincite promozionali.

La nuova regolamentazione adottata con la DRTEC e la DRA si applica, altresì, agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali. Il termine di presentazione delle istanze, tuttavia, ha concluso i suoi efftetti in un periodo in cui gran parte di queste attività, peraltro, soggette a frequenti cambi di gestione, sono chiuse. Per tali motivi, l’applicativo per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, presente nell’area riservata del sito
istituzionale di ADM, sarà reso disponibile all’utenza a partire dal 1° giugno p.v. e fino a tutto il 15 giugno 2022.

Resta ferma la possibilità per l’Agenzia di adottare ulteriori istruzioni attuative ad integrazione o modifica delle presenti linee guida.


(1) si ricorda che per tali apparecchi rimangono validi sia la precedente certificazione di conformità sia i nulla osta di distribuzione già rilasciati, pertanto, il termine del 30 giugno ricorre solo per gli apparecchi che si vuole mantenere in esercizio. Se tali apparecchi sono in magazzino e, per il momento, non si ha intenzione di installarli, rimane sempre ferma la possibilità di richiedere successivamente il nulla osta di esercizio.
[2] Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre (DRA).

[3] Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica dei Comma 7 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre con cui è stata definita la regolamentazione amministrativa dei predetti apparecchi, nonché i parametri numerici ai fini dell’installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati (DRA). Determinazione direttoriale n. 90538 del 24 febbraio 2022 di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nulla osta di esercizio.
[4] Cfr. determinazione Direttore Giochi n. 273612 del 28 luglio 2021 recante le “Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli organismi di verifica”

(5) Il corrispettivo era previsto nella Circolare prot. n. 76014/RU del 5.08.2016.

(6) Si rinvia per le istruzioni e per le informazioni più dettagliate alla Circolare n. 14 del 26 aprile 2022.

(7) a) bar ed esercizi assimilabili;
b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
c) alberghi ed esercizi assimilabili;
d) stabilimenti balneari;
e) edicole;
f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
k) agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
m) sale bingo;
n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..

(8) Tale elenco cita espressamente nella Sezione I denominata “Piccole attrazioni a funzionamento semplice”, fra gli altri, basket, biliardini, calcio balilla, soggetti a dondolo, tiri elettromeccanici o videogiochi e in quella denominata “Piccole attrazioni” cita fra gli altri, il gioco a gettone azionato a mano e il gioco a gettone azionato da ruspe o la pesca verticale abilità.


 

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