La Corte Suprema di Cassazione fissa un principio di diritto di primaria importanza per gli operatori del gioco lecito e pone fine ad un lungo e faticoso contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate ed un operatore del settore in materia IVA.
L’Agenzia delle Entrate aveva preso di mira un operatore del settore degli apparecchi senza vincita in denaro che, pur avendo optato per il regime ordinario IVA, si è visto notificare per 8 annualità successive cartelle esattoriali per il recupero dell’IVA forfettaria, per importi considerevoli.
Ovviamente gli atti sono stati tutti impugnati innanzi alle Corti Tributarie, ma queste ultime creavano una giurisprudenza contrastante tra il primo ed il secondo grado; infatti la Corte di primo grado accoglieva quasi tutti i ricorsi, mentre la Corte di secondo grado decideva alcune annualità a favore del contribuente ed altre a favore della Agenzia.
Lo scontro non poteva che sfociare in numerosi ricorsi anche in Cassazione dove il contribuente era resistente o ricorrente a seconda dei casi.
Essendo la prima volta che è stato posto un quesito relativo alla possibilità o meno, per il gestore di apparecchi senza vincita in denaro, di accedere al regime ordinario ai fini IVA si è reso necessario fissare un principio di diritto per dare indicazioni univoche circa il contenzioso in materia e un orientamento certo per la stessa Agenzia e per gli operatori.
Con l’Ordinanza appena pubblicata la Corte Suprema ha analizzato la fattispecie in modo molto approfondito e chiarito una volta per tutte il seguente principio di diritto: «Il regime forfettario previsto dall’art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 in relazione agli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’IVA, equiparate dalla legge quanto alle modalità di riscossione; tuttavia, le due imposte sono autonome ed è sempre consentito al contribuente optare per il regime ordinario dell’IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, opzione che può desumersi anche attraverso comportamenti concludenti».
Quindi pur applicandosi la stessa procedura per l’accertamento delle due imposte, questo non implica che il gestore di apparecchi senza vincita in denaro debba necessariamente versare l’IVA esclusivamente in misura forfettaria, in quanto le imposte ISI e IVA restano autonome sia relativamente al presupposto di imposta sia relativamente alla loro struttura e modalità di assolvimento.
“Si tratta di una pronuncia importante e destinata ad incidere su molti processi ancora pendenti” il commento dell’avv. Generoso Bloise che ha seguito la vicenda per il contribuente. “È stato necessario anche sollecitare un approfondimento della normativa comunitaria in materia IVA per consentire alla Cassazione di pronunciarsi in modo definitivo sulla questione. La nostra soddisfazione nasce soprattutto dal fatto che la pronuncia resa pone effettivamente fine a sostanziali abusi di alcuni uffici nei confronti degli operatori per apparecchi da gioco senza vincita in denaro. Come spesso capita di dire è necessario insistere, con determinazione, e portare fino in fondo ogni questione, anche con un impegno maggiore del solito, quando si tratta di gioco, ma alla fine il lavoro e la correttezza dei comportamenti del contribuente portano ottimi risultati – come in questo caso – a tutela di tutti gli operatori”.
PressGiochi
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