23 Aprile 2024 - 10:39

Alla Camera, l’ennesima proposta di legge contro la pubblicità del gioco d’azzardo

Pubblicata dalla Camera dei Deputati l’ennesima proposta di legge in materia di divieto alla pubblicità del gioco pubblico. A presentarla, lo scorso 25 giugno, era stato l’on. di Fratelli d’Italia,

05 Ottobre 2018

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Pubblicata dalla Camera dei Deputati l’ennesima proposta di legge in materia di divieto alla pubblicità del gioco pubblico.

A presentarla, lo scorso 25 giugno, era stato l’on. di Fratelli d’Italia, ex penta stellato, Walter Rizzetto con l’obiettivo di “ contrastare la diffusione della dipendenza da GAP vietando qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in denaro e prevedendo delle sanzioni in violazione di tale divieto. Inoltre, – si legge – si stabiliscono degli obblighi informativi specifici per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, al fine di rendere edotti gli utenti dei rischi connessi alla dipendenza da gioco”.

 

Di seguito il testo della proposta:

 

ART. 1. (Divieto di propaganda pubblicitaria).

  1. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi con vincite in denaro. 2. È altresì vietata qualsiasi attività pro-mozionale relativa all’apertura o all’eserci-zio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.

ART. 2. (Obblighi dei gestori e del personale).

  1. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in de-naro sono tenuti ad esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato: a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; b) a segnalare la presenza sul territo-rio delle strutture pubbliche e del Terzo settore rivolte alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie con-nesse al gioco d’azzardo patologico.
  2. I gestori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a prevedere idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché ad avvertire con modalità automatiche il gio-catore dei rischi correlati alla dipendenza da gioco.

ART. 3. (Sanzioni).

  1. Nell’ambito del divieto di cui all’arti-colo 1, il committente del messaggio pub-blicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con una sanzione am-ministrativa pecuniaria consistente nel pa-gamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile.
  2.  Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 6.000 euro per ogni obbligo violato.
  3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla prevenzione e alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organiz-zazione mondiale della sanità e ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 

PressGiochi

 

Ddl Mantero su divieto pubblicità dei giochi assegnato alla Commissione Finanze