12 Gennaio 2026 - 22:32

Albo PVR, il Consiglio di Stato solleva tre dubbi e rinvia a nuova udienza

Il Consiglio di Stato chiede chiarimenti prima di decidere sui ricorsi contro l’albo dei PVR: una volta che le parti avranno fornito la documentazione necessaria si svolgerà una nuova udienza

19 Dicembre 2025

Il Consiglio di Stato chiede chiarimenti prima di decidere sui ricorsi contro l’albo dei PVR: una volta che le parti avranno fornito la documentazione necessaria si svolgerà una nuova udienza di merito. E’ quanto dispone la Sesta Sezione di Palazzo Spada con un’ordinanza interlocutoria che segue l’udienza tenutasi l’11 dicembre.
I giudici in particolare chiedono di chiarire tre aspetti: se la gara per le nuove concessione dell’online si sia effettivamente conclusa; se “la disciplina relativa ai P.V.R. siano tornata ad essere pienamente efficace”; e se gli operatori che hanno intentato i ricorsi “si siano aggiudicati una nuova concessione” e abbiano “stipulato nuovi contratti con i PVR”, oppure se “continuino ad operare in proroga o abbiano, invece, cessato la loro attività”.
Riguardo all’esito della gara, il Consiglio di Stato ricorda che il Tar Lazio con la sentenza 4396/2025 ha legittimato l’Albo dei PVR, ma ha anche stabilito che dovesse entrare in vigore sono una volta concluso il nuovo bando. Nel corso della discussione del ricorso, le parti tuttavia hanno “omesso di produrre atti dai quali si ricavi, con certezza, la conclusione della procedura e l’assegnazione delle nuove concessioni”. I dubbi dei giudici nascono dal fatto che ADM si sia limitata a chiedere “l’accoglimento della propria impugnazione che ha – come necessario presupposto logico e giuridico – la perdurante inefficacia delle misure”. Questo presupposto tuttavia “verrebbe meno ove la procedura si fosse, effettivamente, conclusa”. Di conseguenza, non ci sarebbe interesse “all’esame nel merito di motivi fondati su una situazione fattuale modificatasi nel tempo”.
Sull’entrata in vigore della disciplina dei PVR, i giudici invece sottolineano che ADM non risulta abbia modificato gli articoli sulle “disposizioni transitorie e finali” e sull’“entrata in vigore”, della determina che introduce l’Albo.
Con il terzo quesito infine i giudici intendono accertare se tutte le parti abbiano ancora “un interesse attuale e concreto all’impugnativa e alla decisione”. Come riportato da PressGiochi al termine dell’udienza dell’11 dicembre, ADM aveva sottolineato che alcuni ricorrenti non avessero partecipato al bando, e di conseguenza non avessero alcun interesse a far cadere la disciplina dell’Albo. Le compagnie tuttavia avevano replicato che un’eventuale sentenza favorevole avrebbe consentito di chiedere la riapertura della gara, o quantomeno il risarcimento del danno.

PressGiochi

Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO