Sentenza del Tar sarà valida fino ad allora…
Il Consiglio di Stato ha deciso che l’udienza pubblica di merito sui ricorsi contro l’Albo dei Punti Vendita Ricariche (Pvr) si terrà l’11 dicembre 2025. È quanto stabilito nell’ordinanza pubblicata oggi dalla Sesta Sezione, all’indomani della lunga udienza cautelare svoltasi ieri a Palazzo Spada.
“Le esigenze cautelari rappresentate dalle parti appellanti principali ed incidentali – spiega il Collegio nell’ordinanza, – risultano adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione”. E ancora, “accoglie la domanda cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito”. Quest’ultima è più che altro una formula di rito, come apprende PressGiochi infatti, la sentenza del Tar Lazio resterà in piedi fino alla decisione del Consiglio di Stato.
Il Collegio, accogliendo le osservazioni formulate nel corso dell’udienza ha ritenuto che non fosse necessario intervenire con una misura cautelare, in quanto le esigenze delle parti risultano comunque adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione del merito, come previsto dall’art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo.
Tra i punti sollevati dai ricorrenti figurano diverse contestazioni specifiche, come il limite di 100 euro per le ricariche o l’esclusione di alcune categorie di esercizi commerciali. A complicare il quadro, il fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha a sua volta impugnato la sentenza del Tar Lazio con un appello incidentale, confermando così la delicatezza e complessità dell’intera vicenda. Da segnalare anche il collegamento con il bando per le concessioni online: i concessionari, per poter partecipare, devono presentare un piano industriale che tenga conto della rete Pvr, nonostante quest’ultima non sia ancora regolata in modo stabile.
Come spiegano a PressGiochi gli avvocati Luca Porfiri e Alvise Vergerio di Cesana – che insieme ai colleghi Marco Ripamonti e Mariateresa Parrelli hanno patrocinato i ricorsi: “Il Collegio sembra aver dato rilevanza alle nostre osservazioni sul corto circuito che si è creato tra il bando del gioco online e la nuova disciplina dei PVR introdotta dalla Determinazione Direttoriale impugnata. In sostanza, poiché il nuovo assetto normativo dei PVR è sub judice, la conoscenza delle potenzialità operative dei PVR – ritenuto concordemente (per il TAR e anche per ADM) elemento essenziale e fondamentale per poter formulare un’offerta di gara competitiva e consapevole – è oggettivamente ignota. Sarebbe quindi illogico proseguire nella procedura di gara, sulla base di elementi essenziali oggettivamente incerti”.
La sentenza del TAR “Rimane pertanto valida ed efficace – spiegano gli avvocati – laddove dispone l’annullamento dei provvedimenti dell’Agenzia con i quali era stata disposta la immediata applicazione dell’Albo PVR e delle disposizioni ad esso correlate, ai concessionari in proroga e loro PVR”. Gli operatori, coordinati dall’Associazione CIGO – Concessionari Italiani Gioco Online, con gli appelli hanno domandato al Consiglio di Stato di esaminare alcuni aspetti specifici della disciplina non valutati dal TAR, come il tetto dei 100 euro all’uso del contante o l’esclusione di alcune categorie di esercizi dal novero dei punti che possono svolgere il ruolo di Pvr. Adm aveva invece presentato appello incidentale con domanda di annullamento della sentenza del Tar.
PressGiochi
Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO