24 Aprile 2024 - 14:44

AGCOM sanziona vela pubblicitaria di una sala vlt

Una sala giochi Vlt e una concessionaria pubblicitaria di Bergamo hanno deciso di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81, di concludere il procedimento senza mettere in

08 Agosto 2022

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Una sala giochi Vlt e una concessionaria pubblicitaria di Bergamo hanno deciso di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell’accertamento e pagando, ciascuna, una sanzione di 16.667 euro contro il procedimento sanzionatorio avviato dall’AGCOM per l’esposizione di un cartellone pubblicitario di dimensioni 530 x 280 cm, posto su un “camion a vela” che pubblicizzando il gioco violava le norme stabilite dalla Decreto Dignità.

Nello specifico, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è avvenuta per aver effettuato, nei giorni 13 e 18 dicembre 2021, pubblicità relativa al gioco d’azzardo nonché a giochi con vincite di denaro attraverso un camion vela pubblicizzante l’apertura di un esercizio dedicato VLT/SLOT.

Decreto che come ricorda l’autorità nella delibera “sancisce che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” e che, al comma 2, prevede che “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.

In particolare, nel caso di specie, il pagamento in misura ridotta è ammesso, per ciascun soggetto, nella misura pari ad un terzo dell’importo della sanzione da infliggersi in applicazione dei criteri tabellari, vale a dire euro 50.000,00 (cinquantamila/00) posto che il 20% del valore della pubblicità (pari a euro 1.012,60, di cui: imponibile euro 830,00 e IVA euro 182,06) è inferiore al predetto presidio sanzionatorio previsto dalla norma come minimo edittale da irrogare a fronte di una accertata violazione. Le parti hanno inteso avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell’atto di contestazione, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell’accertamento e pagando, ciascuna, la sanzione.

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